Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1883 del 28/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/01/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 28/01/2020), n.1883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18582-2014 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO

SGROI, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO e CARLA D’ALOISIO;

– ricorrenti –

contro

C.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7741/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 10/07/2013, R. G. N. 789/2010.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 10.7.2013, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato C.P. non tenuto all’iscrizione presso la Gestione commercianti;

che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che C.P. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di ricorso, l’INPS denunzia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208, come interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, (conv. con L. n. 122 del 2010), in relazione all’art. 2697 c.c., per non avere la Corte di merito ritenuto che l’attività posta in essere dall’odierno intimato integrasse gli estremi di un’attività commerciale connotata dai caratteri di abitualità e prevalenza richiesti per l’iscrizione alla relativa Gestione;

che, a suffragio del proprio accertamento di fatto, la Corte territoriale ha affermato che non fosse emersa alcuna prova che l’attività facente capo all’odierno intimato fosse consistita in una prestazione diversa da quella già inerente all’incarico gestorio per il quale egli è assicurato presso la Gestione separata, risultando del tutto sporadico il facere esecutivo di cameriere (così la sentenza impugnata, pag. 3); che, come già ritenuto da questa Corte in fattispecie analoga (cfr. Cass. n. 30258 del 2018), il motivo di censura dell’INPS pretende di rimettere in dubbio gli esiti dell’accertamento di fatto mediante un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice del merito, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione;

che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l’intimato svolto attività difensiva;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2020

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