Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1883 del 25/01/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 1883 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: SABATO RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso 22394-2013 proposto da:
BIAGIOTTI FRANCESCO BGTFNC77H09G999K, BIAGIOTTI CLAUDIA
BGTCLD69A54G999V, BIAGIOTTI ELENA GTLNE66H58G999S,
PAOLIERI MARIA GRAZIA PLRMGR43M41G999B, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPE VALVO, rappresentati e
difesi dall’avvocato VITTORIO BOLOGNI;
– ricorrenti contro

2017
2984

PAOLIERI ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
L. SPALLANZANI 22 C70 PESCATORE, presso lo studio
dell’avvocato MAURO ORLANDI, che la rappresenta e
difende;
– contrari corrente –

Data pubblicazione: 25/01/2018

avverso la sentenza n. 1451/2012 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 10/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 15/11/2017 dal Consigliere RAFFAELE

SABATO.

15.11.2017 n. 18 n.r.g. 22394-13 ORD

Rilevato che:
con sentenza depositata il 10/11/2012 la corte d’appello di Firenze ha

Elena, Claudia e Francesco Biagiotti, nonché Maria Grazia Paolieri
(quali eredi di Vittorio Biagiotti) nei confronti di Anna Paolieri, con la
quale era stata accolta la rivendicazione di un fondo in Carmignano,
località Seano, di proprietà di Anna Paolieri, in ordine al quale Vittorio
Biagiotti aveva chiesto accertarsi l’acquisto per usucapione con domanda riconvenzionale invece disattesa;
a sostegno della decisione, la corte territoriale ha sottolineato il dovuto rigore in ordine allo standard probatorio dell’acquisito per usucapione del bene altrui, nel caso di specie non potendo ritenersi manifestazione di intento appropriativo il coltivare da parte di Francesco
Biagiotti un terreno agricolo di cui è titolare la cognata, condotta emersa dalle testimonianze ma non incompatibile con il diritto dominicale altrui; anche il contratto preliminare del 1972 non è stato dalla
corte d’appello ritenuto idoneo a trasferire il possesso;
avverso tale sentenza Elena, Claudia e Francesco Biagiotti, nonché
Maria Grazia Paolieri hanno proposto ricorso per cassazione articolato
su tre motivi; Anna Paolieri ha resistito con controricorso.

Considerato che:

p. 1/6

rigettato l’appello proposto avverso sentenza del tribunale di Prato da

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione degli artt.
1140, 1141, 1144, 1158, 1164 e 2697 cod. civ. e omesso esame di
un fatto decisivo. Hanno lamentato avere erroneamente la corte
d’appello applicato la regola di rigore probatorio imposta per il caso

compartecipi al caso di specie in cui il familiare non è compossessore;
hanno anche contestato la valutazione operata dalla corte d’appello
circa la ritenuta inidoneità dell’attività di coltivazione a dimostrare il
possesso.
1.1. Il motivo è inammissibile. Le censure, sotto la veste di critiche
per violazione di legge e vizio di motivazione, celano in effetti inammissibili istanze di riesame delle risultanze probatorie poste dal giudice del merito alla base del convincimento circa l’insussistenza del
possesso ad usucapionem, attività questa di valutazione probatoria
riservata al giudice del merito. Al riguardo, va richiamato che il vizio
di violazione e falsa applicazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa
(di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge
assegnata a questa corte dal r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 65),
mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice
di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’a-

del compossessore che vanti l’usucapione nei confronti degli altri

spetto del vizio di motivazione, vizio che, essendo stata la sentenza
impugnata depositata successivamente all’11/9/2012, è declinato nel
presente procedimento ratione temporis secondo il testo dell’art. 360,
primo comma, n. 5 cod. proc. civ. successivo alla modifica di cui al

censura di “omesso esame”.
1.2. Orbene, nel caso di specie, fermo restando che nessuna erronea
applicazione della legge la corte d’appello ha commesso, essendosi
attenuta al principio (su cui v. Cass. n. 20539 del 30/08/2017) per
cui, in tema di usucapione, l’esigenza di un attento bilanciamento dei
valori in conflitto, tutelati dall’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo,
impone al giudice nazionale l’impiego di un particolare rigore nell’apprezzamento – anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l’acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente
sul precedente titolo dominicale, la censura di violazione di legge pare
basata su un equivoco tra tale standard generale di rigore e il rigore
specifico richiesto in tema di usucapione del compossessore.
1.3. Quanto poi alla censura di omesso esame, nessun fatto storico il
motivo indica come negletto dalla corte d’appello, limitandosi a censurare inammissibilmente la valutazione di un fatto, invece esaminato, relativo alla coltivazione del fondo da parte del signor Biagiotti.
2. E’ inammissibile altresì il secondo motivo, con cui i ricorrenti lamentano violazioni degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1376 cod. civ. e
omesso esame in ordine alla natura traslativa della scrittura del

d.l. n. 83 del 2012, convertito in I. n. 134 del 2012, che consente la

22/2/1972 in base alla quale Vittorio Biagiotti si era immesso nel possesso del fondo. Sostengono i ricorrenti che, travisando i fatti e andando di diverso avviso rispetto al tribunale di Prato, nella scrittura
de qua erroneamente la corte d’appello avrebbe visto un preliminare

l’animus rem sibi habendi.
2.1. L’inammissibilità si ricollega alla non pertinenza delle censure rispetto alla

ratio

della sentenza impugnata. Secondo la corte

d’appello, “quanto al significato del contratto preliminare di compravendita stipulato nel 1972 … non v’è alcuna prova che ne sia scaturita
l’immissione in possesso della iniziale promissaria acquirente, né che
tale fantomatico possesso sia stato ipso facto trasferito ai Biagiotti”.
Ciò posto, i ricorrenti avrebbero dovuto censurare tale statuizione, rispetto alla quale è irrilevante se il negozio in questione fosse un preliminare proprio o un preliminare improprio (cioè una vendita definitiva da riprodursi in atto pubblico o scrittura privata autenticata) posto
che, se il preliminare proprio (ad effetti anticipati) costituisce la detenzione, il preliminare improprio – come tutte le vendite – trasferisce
la proprietà, immettendo nel possesso però solo se trapassi materialmente il potere di fatto sulla cosa.
3. Quanto al terzo motivo, con esso – deducendo violazioni degli artt.
1140, 1141, 1143, 1144, 1158 e 1164, nonché 2727, 2729 e 2697
cod. civ. e omesso esame di un fatto decisivo – i ricorrenti hanno lamentato la non applicazione da parte della corte d’appello del principio per cui si presume il possesso in capo a chi dispone materialmen-

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anziché una vendita definita, idonea a instaurare nell’acquirente

te della cosa, con mancata considerazione degli indizi del possesso
anteriore in capo a Vittorio Biagiotti.
3.1. Anche con tale motivo, inammissibilmente, ricostruendo diversamente il materiale probatorio rispetto alle valutazioni operate dai

zione di legge e vizio motivazionale – richiedono in sostanza affermarsi che attraverso(valutazione di elementi probatori quali la coltivazione del fondo e la conclusione della scrittura privata la corte
d’appello sarebbe dovuta arrivare ad affermare il possesso e
l’intervenuto acquisto per usucapione. Trattasi di apprezzamenti in
fatto, spettanti alla corte di merito, non censurabili in cassazione, a
fronte di un compiuto esame dei fatti indicati.
4. In definitiva il ricorso va rigettato, regolandosi le spese secondo
soccombenza e secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 va dato atto
del sussistere dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti
dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso
a norma del co. 1-bis dell’art. 13 cit.

P.Q.M.

la corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione
a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità,
che liquida in euro 200 per esborsi ed euro 2.300 per compensi, oltre
spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

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giudici di merito, i ricorrenti – sotto l’apparenza di censure per viola-

Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto del
sussistere dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti
dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso
a norma del co. 1-bis dell’art. 13 cit.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda

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