Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1883 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.25/01/2017),  n. 1883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21727-2015 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BALDO DEGLI

UBALDI 210, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO SCHILIRO’,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONELLA AGUZZI giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO

RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1588/2015 della CORTI D’APPELLO di ROMA del

20/02/2015, depositata il 09/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato FRANCESCA LALLI per delega orale dell’Avvocato

ANTONELLA AGUZZI, difensore del ricorrente, che chiede

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MAURO RICCI, difensore del controricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 15 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La Corte di appello di Roma, con la decisione impugnata, rigettava il gravame proposto da B.S. con riferimento al motivo con il quale era censurata la decisione di primo grado – che aveva respinto la domanda diretta ad ottenere la pensione L. n. 118 del 1971, ex art. 12 per carenza del requisito sanitario – in quanto, pure essendo stata accertata la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento della prestazione a decorrere dal 1.1.2012, non era stato dimostrato il possesso del requisito socio economico. Veniva, invero, osservato che non erano da considerarsi idonei alla certificazione reddituale i modelli CUD prodotti dalla ricorrente, riguardando gli stessi esclusivamente i redditi di lavoro e non provenendo dagli uffici finanziari preposti alla certificazione di legge. Veniva accolto il ricorso della B. solo in relazione al capo sulle spese, per le quali veniva statuita la non debenza da parte della soccombente.

Per la cassazione della decisione ricorre la B., sulla base di due motivi, cui resiste l’INPS con tempestivo controricorso.

Con il primo motivo, la B., deducendo violazione della L. n. 118 del 1971, art. 122 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, ha censurato la decisione per avere ritenuto che la verifica del requisito reddituale in relazione all’anno di decorrenza della prestazione andasse effettuata unicamente sulla base della certificazione dell’Agenzia delle Entrate e non anche sulla base dei prospetti che CUD, ritenuti, invece, dalla ricorrente idonei ad integrare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ISEE) relativa ai redditi posseduti negli anni 2012-2013.

Con il secondo motivo, viene denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, rilevandosi che l’ISEE rivestiva valore indiziario e che, in presenza di modelli CUD relativi agli anni di riferimento, doveva ritenersi essere stato fornito un principio di prova reddituale che avrebbe dovuto indurre la Corte del merito ad onerare specificamente l’appellante di depositare il certificato dell’Agenzia delle Entrate o a provvedere anche d’ufficio alla relativa acquisizione, chiedendosi l’affermazione del principio secondo il quale, in presenza di accertamenti dell’inesistenza di redditi da lavoro certificati dalla produzione CUD e della dichiarazione ISEE, la prova doveva gravare su chi affermasse esistere in positivo altri redditi.

Il primo motivo è infondato. Secondo quanto riferito dalla sentenza impugnata, la documentazione esaminata dal giudice di appello nella verifica del requisito reddituale era costituita dai modelli CUD e non era stata ottemperato all’invito, rivolto alla B., a depositare idonea certificazione rilasciata dalla competente Agenzia delle Entrate. La documentazione prodotta è inidonea a dimostrare la sussistenza del requisito reddituale perchè, come chiarito da questa Corte (cfr. da ultimo Cass. 5.5.2016 n. 9010), l’accertamento in punto di sussistenza del requisito reddituale deve essere effettuato tramite le attestazioni degli uffici finanziari specificamente richieste dalla L. n. 153 del 1969, art. 26 (richiamato dalla L. n. 118, art. 12), potendo la documentazione a corredo della domanda essere sostituita, in sede di procedimento amministrativo e non di giudizio civile, da atti autocertificazioni contenenti dichiarazioni emesse dall’interessato sotto la propria penale responsabilità (Cass. s.u., n. 5167 del 2003; Cass. n. 2872 del 2001; n. 10153 del 1998). Nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di concessione della pensione di inabilità, inoltre, non possono essere presi in considerazioni documenti fiscali diversi da quelli indicati dalla legge; in particolare non potrebbe essere preso in considerazione il modello CUD attestante il reddito dell’anno di riferimento, non rappresentativo della complessiva situazione reddituale dell’aspirante al beneficio (v. Cass. n 2273 del 1986, con riferimento alla dichiarazione e Cass. 8046/2014, con specifico riferimento alla inidoneità del CUD a rappresentare la complessiva situazione reddituale dell’aspirante al beneficio).

Quanto al secondo motivo, è sufficiente osservare che, nel rito del lavoro, i mezzi istruttori, preclusi alle parti, possono essere ammessi d’ ufficio, ma suppongono, tuttavia, la preesistenza di altri mezzi istruttori, ritualmente acquisiti, che siano meritevoli dell’ integrazione affidata alle prove ufficiose (cfr. Cass. 27.7.2006 n. 17178). In base alle osservazioni svolte a confutazione delle deduzioni di cui al primo motivo, coerentemente non poteva essere richiesta l’integrazione documentale nei sensi ritenuti dalla ricorrente, su cui in equivocamente gravava l’onere probatorio relativo al requisito reddituale. Invero, costituisce principio reiteratamente affermato quello secondo cui, nei giudizi volti al riconoscimento del diritto a pensione o ad assegno di invalidità civile, il requisito reddituale, al pari dei requisiti sanitari e di quello socio-economico, cosiddetto della incollocazione al lavoro, costituisce elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d’ufficio ed è preclusa solo dalla relativa non contestazione, ove la situazione reddituale sia stata specificamente dedotta, nonchè dal giudicato, nel caso in cui non sia stato proposto sul punto specifico motivo di appello (cfr., tar le altre, Cass. 17.6.2008 n. 16395).

In base alle considerazioni che precedono, si propone il rigetto del ricorso in sede di discussione camerale ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5”. Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla richiamata giurisprudenza di legittimità, e che le stesse conducano complessivamente alla reiezione del ricorso.

Le spese del presente giudizio di legittimità sono irripetibili, in presenza di idonea dichiarazione di esonero ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

Poichè il ricorso è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 si impone di dare atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sussistendo i relativi presupposti. (cfr. Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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