Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18829 del 26/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 26/09/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 26/09/2016), n.18829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1872-2012 proposto da:

G.W., (OMISSIS), NELLA QUALITA’ DI AMM.RE DI SOSTEGNO DI

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

268-A, presso lo studio dell’avvocato PIERO FRATTARELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO BUSONI;

– ricorrente –

contro

S.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1230/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 25/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito l’Avvocato Frattarelli Piero con delega depositata in udienza

dell’Avv. Busoni Sergio difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 29 gennaio 1994, S.F. conveniva la sorella S.M. dinanzi al Tribunale di La Spezia per sentirla condannare alla riduzione in pristino dei manufatti dalla stessa eseguiti da considerarsi illegittimi. Esponeva, al riguardo, che la convenuta, proprietaria della parte nord del fabbricato rurale sito in località (OMISSIS) confinante con il suo, posto a sud, aveva coperto, con la realizzazione di un nuovo locale, la vecchia cisterna, rendendone impossibile l’utilizzo e, nell’ambito dei lavori di ristrutturazione eseguiti, aveva anche invaso la sua proprietà. Inoltre, nel costruire un balcone situato al primo piano, aveva coperto la parte superiore della porta d’ingresso alla sua proprietà.

Si costituiva la convenuta negando gli addebiti e sostenendo che lo stato dei luoghi era il frutto dell’accordo precedentemente raggiunto tra i due fratelli, in relazione al quale erano state convenute demolizioni in danno reciproco. Adduceva, inoltre, a propria scusante, il fatto che i lavori contestati fossero stati portati a compimento, almeno in parte, dal medesimo attore.

Con sentenza del 9 novembre 2006, il tribunale ordinava all’attore di portare i vani costruiti lungo il confine col mappale 345 a distanza di legge e a S.M. di demolire il balcone prospiciente la proprietà di controparte. Dichiarava la piena proprietà di S.F. sul vano cantina e quella di S.M. sull’area della cisterna, per intervenuta accessione, compensando tra le parti le spese di giudizio.

Avverso tale decisione proponeva appello S.F., il quale, per un verso, lamentava che il tribunale avesse accolto una pretesa della controparte che non era stata mai formulata in via riconvenzionale e, per altro verso, si doleva dell’errata valutazione delle risultanze istruttorie e della contraddittorietà della motivazione della pronuncia del primo giudice.

Si costituiva S.M. chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte d’appello di Genova, con sentenza depositata il 25 novembre 2010, dichiarava l’inammissibilità delle domande proposte in via riconvenzionale da S.M., ordinava la demolizione del nuovo locale in ampliamento costruito da quest’ultima sulla vecchia cisterna e disattendeva le ulteriori doglianze.

Per la cassazione della pronuncia della Corte d’appello di Genova ha proposto ricorso G.W., nella qualità di amministratore di sostegno di S.M. sulla base di due motivi.

S.F., pur regolarmente intimato, non si è costituito un giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denuncia l’insufficiente motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine alla mancata pronuncia sulla domanda riconvenzionale, che secondo la corte d’appello non sarebbe stata proposta. Assume parte ricorrente che nella propria comparsa di risposta era formulato l’espresso richiamo alla comparsa di riassunzione del 20 novembre 1988, depositata in altro giudizio, e allegata al proprio atto difensivo, la quale conteneva lo svolgimento della predetta riconvenzionale. La sentenza impugnata non conteneva alcuna motivazione che disattendesse quanto testè esposto.

Il motivo è inammissibile.

In tema di ricorso per cassazione, una questione puramente processuale non può essere dedotta sotto il profilo del vizio di motivazione, poichè in tal caso, la Corte è giudice anche del fatto e può procedere all’apprezzamento diretto delle risultanze istruttorie e degli atti di causa (Cass. 8 marzo 2007, n. 5351; cfr. pure Cass. 28 ottobre 2005, n. 21080).

Ora, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Se è vero che non è indispensabile che il ricorrente, denunciando un error in procedendo, faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4 è tuttavia necessario che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità del procedimento o della decisione determinata dal vizio lamentato, essendo inammissibile, in una tale ipotesi, la deduzione della insufficiente motivazione (cfr. Cass. S.U. 24 luglio 2013, n. 17931, in tema di non corretta deduzione del vizio di omessa pronuncia).

Nella fattispecie il ricorrente si limita a lamentare la carente argomentazione posta a fondamento della decisione di inammissibilità della domanda riconvenzionale, senza denunciare alcun vizio del procedimento, avendo particolare riguardo alla disciplina che informa l’atto processuale che la predetta domanda avrebbe dovuto veicolare.

Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente si duole della motivazione insufficiente della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 5, nella parte in cui ha ordinato la demolizione del nuovo locale in ampliamento costruito da S.M. sulla vecchia cisterna. Rileva che la sentenza aveva ordinato la demolizione del nuovo locale in ampliamento costruito da essa ricorrente sulla predetta cisterna e che la motivazione non indicava la precisa collocazione del manufatto, che era posto a cavallo del confine delle due proprietà: più precisamente non emergeva, dalla pronuncia impugnata, quale parte della cisterna si trovasse nella proprietà dell’intimato.

Il motivo non ha fondamento.

La corte di merito ha precisato che il consulente tecnico nominato avesse accertato come il vano edificato da S.M. fosse stato realizzato almeno in parte sulla proprietà dell’odierno intimato. Ha poi evidenziato che i rilievi topografici e fotografici allegati all’elaborato peritale convincevano della fondatezza della pretesa azionata e che dalla planimetria che corredava la relazione tecnica era agevolmente desumibile anche la consistenza dello sconfinamento.

Irrilevante è, quindi, che la cisterna non sia indicata nei grafici allegati alla perizia, giacchè l’elaborato dal consulente, come evidenziato dal giudice distrettuale, evidenzia quale sia la parte dell’immobile, edificato da S.M., che si trova sul fondo della controparte e che, quindi, va abbattuta.

La motivazione spesa dalla corte territoriale è per certo sufficiente. Infatti, il giudice del merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poichè l’obbligo della motivazione è assolto già con l’indicazione delle fonti dell’apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, con la conseguenza che la parte, la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha l’onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito, delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo in proposito nemmeno sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio (Cass. 4 marzo 2011, n. 5229; Cass. 16 ottobre 2005, n. 19475).

Il ricorso va dunque rigettato.

Nulla per le spese, stante la mancata costituzione dell’intimato.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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