Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18829 del 20/08/2010
Cassazione civile sez. lav., 20/08/2010, (ud. 23/06/2010, dep. 20/08/2010), n.18829
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
G.M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI
SCIPIONI 267, presso lo studio dell’avvocato CARNEVALI RICCARDO,
rappresentata e difesa dall’avvocato TORLINI EDOARDO, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI
CLEMENTINA, NICOLA VALENTE, ALESSANDRO RICCIO, giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 314/2009 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA
dell’8.4.09, depositata il 28/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letta la sentenza impugnata con cui la Corte d’appello di Perugia, riformando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da G.M.T. per ottenere dall’Inps l’assegno di invalidita’ civile di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13 per la mancata prova del possesso dei requisiti socio economici, nonostante la ricorrente medesima fosse stata espressamente invitata a fornirla, dichiarando inidonea la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ per dimostrare il possesso del prescritto limite reddituale;
Letto il ricorso della soccombente in cui si sostiene la efficacia probatoria della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio;
Letto il controricorso dell’Inps e la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;
Letta la memoria depositata dalla ricorrente;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perche’ non e’ vero che l’inps non contesto’ l’autocertificazione della ricorrente, ma, come risulta dalla sentenza, aveva immediatamente contestato, in memoria di costituzione in primo grado, la carenza di prova sui requisiti socio economici, tanto che lo stesso giudice di primo grado aveva invitato la G., a depositare idonea documentazione; in ogni caso la G. non aveva neppure indicato nell’autodichiarazione quale fosse la misura dei suoi reali redditi, limitandosi ad affermare”apoditticamente” che non erano rilevanti ai fini del diritto all’assegno, di talche’ essendo generica la allegazione sui fatti, la contestazione non poteva che essere altrettanto generica, rammentandosi che il principio di non contestazione si applica solo se i fatti (e non gia’ le opinioni in diritto) vengano espressamente indicati;
Rilevato che inoltre nulla risulta sullo stato di incollocazione al lavoro, che costituisce l’ulteriore requisito cui e’ subordinato il diritto alla prestazione richiesta;
Ritenuto che quindi il ricorso va rigettato e che non si deve provvedere sulle spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modifiche del 2003 essendo la causa e’ stata promossa anteriormente.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010