Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18829 del 16/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 18829 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: CENICCOLA ALDO

sul ricorso n. 7525\2013 proposto da
LIBRERA Mario (CF LBRMRA74H20B963F), rapp.to e difeso per procura
a margine del ricorso dall’avv. Giuseppe Infante con il quale
elettivamente domicilia in Roma al viale Regina Margherita n. 1 presso
lo studio legale Recchia & Associati
– ricorrente contro
FALLIMENTO EMMEDUE COSTRUZIONI s.n.c. di Angelone Mario e Testa
Mario (PI 01945940615) in persona del curatore avv. Francesco
Stellato, rapp.to e difeso per procura a margine del controricorso
dall’avv. Pasquale Monaco, con il quale elettivamente domicilia in Roma
alla via Alessandro III n. 6 presso lo studio dell’avv. Francesco
Mangazzo
– controricorrente nonchè
CEMBALO Marina
– intimata 1

Data pubblicazione: 16/07/2018

avverso la sentenza n. 323/2012 depositata in data 2.2.2012 dalla
Corte di Appello di Napoli;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
28 marzo 2018 dal relatore dr. Aldo Ceniccola.

Con sentenza n. 323 del 2.2.2012 la Corte di Appello di Napoli, in
riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di S. Maria C.V.,
accoglieva la domanda proposta ai sensi dell’art. 67, comma 1, I.fall. dal
Fallimento Emmedue Costruzioni di Angelone Mario e Testa Mario s.n.c.
e dichiarava l’inefficacia, limitatamente alla quota di Librera Mario e nei
confronti della massa del fallimento, dell’atto di compravendita stipulato
in data 12.1.1999 con il quale Testa Mario aveva venduto al Librera ed
al coniuge Cembalo Marina l’immobile sito in Caserta alla v. Turati n. 30
per il prezzo indicato in atto di £. 22.100.
Osservava la Corte che, differentemente da quanto ritenuto dal primo
giudice, quando l’azione revocatoria è esercitata ai sensi dell’art. 67,
comma 1, I.fall. riguardo agli atti compiuti da un socio illimitatamente
responsabile, anche l’onere della prova della “inscientia decoctionis”,
gravante sull’accipiens, attiene e si estende al profilo della qualità di
socio del disponente al tempo dell’atto da revocare, tale elemento
costituendo il presupposto logicamente imprescindibile dell’indagine
sulla “scientia” (o “inscientia”) “decoctionis” dell’imprenditore collettivo.
Considerato dunque che dalla c.t.u. era emersa una sproporzione tra il
prezzo convenuto dalle parti e quello di mercato considerato al tempo
della cessione e che il convenuto non aveva dimostrato o offerto di
provare la propria “inscientia”, sussistevano le condizioni per applicare
l’art. 67, comma 1, I.fall. e dichiarare l’inefficacia, limitatamente alla
quota, dell’atto di compravendita impugnato dalla curatela.

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Rilevato che:

Avverso tale sentenza Librera Mario propone ricorso per cassazione
affidato a tre motivi. Resiste la curatela fallimentare mediante
controricorso.

Considerato che:
Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa

disciplinanti i poteri officiosi del giudice di appello e l’omessa
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art.
360 nn. 4 e 5 c.p.c.), avendo la Corte territoriale omesso di considerare
che il curatore aveva agito in qualità di organo del fallimento sociale e
non in quella di organo del fallimento personale, come necessario nel
caso in esame essendo stato impugnato un atto compiuto in proprio dal
socio illimitatamente responsabile.
Con il secondo mezzo il ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2909 c.c., 324 e 329 c.p.c., nonché dell’art. 100
c.p.c. e delle norme disciplinanti i poteri officiosi del giudice di appello e
l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio
(art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.), avendo la Corte distrettuale omesso di
considerare che delle due circostanze poste dal Tribunale a fondamento
del rigetto della domanda (e cioè che era il curatore a dover dimostrare
la conoscenza della qualità di socio e che comunque era stata raggiunta
la prova dell’inscientia dell’acquirente al momento dell’atto), solo la
prima era stata impugnata, dovendo per converso ritenersi coperta dal
giudicato la statuizione concernente il positivo convincimento circa
l’inscientia dell’acquirente in ordine alla qualità di socio del venditore.
Il terzo motivo evidenzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 67,
co. 1, I.fall e dell’art. 14 preleggi, nonché delle norme vigenti in materia
di interpretazione analogica ovvero estensiva, nonché il vizio di
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art.
360 nn. 3 e/o 4, e 5 c.p.c.), avendo la Corte erroneamente esteso la
presunzione di cui al primo comma dell’art. 67, concernente la

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applicazione degli artt. 81 c.p.c. e 148 I.fall, nonché delle norme

conoscenza dello stato di insolvenza, anche alla conoscenza in capo
all’acquirente della qualità di socio illimitatamente responsabile
dell’alienante.
Il primo motivo è infondato.
La circostanza secondo cui la curatela avrebbe agito non già nella veste
di organo del fallimento personale ma in quella di organo del fallimento

solo costituisce una prospettazione del tutto nuova assente nelle
precedenti fasi del giudizio, ma collide con il principio da ultimo
espresso da Cass. n. 22279 del 2017 secondo cui

“in ipotesi di

fallimento di una società di persone e dei soci illimitatamente
responsabili (art. 147 l.fall.), il curatore del fallimento sociale non ha
legittimazione processuale nelle controversie coinvolgenti la massa
attiva personale del fallimento del socio che abbia ad oggetto diritti che
già spettavano al fallito. Tale legittimazione deve, viceversa, essere
riconosciuta nel caso di azione revocatoria contro atti di disposizione del
socio, trattandosi di azioni che incrementano le masse attive dei diversi
fallimenti, in relazione alle quali il curatore agisce in rappresentanza di
tutti i creditori”.
Il principio dell’autonomia delle procedure, espresso dall’art. 148 I.fall. e
che trova la sua massima espressione nella disposizione contenuta nel
secondo comma che prevede la separazione tra il patrimonio sociale e
quello dei singoli soci, risulta infatti notevolmente affievolito dalla
previsione di cui al terzo comma che, instaurando tra le stesse un
evidente collegamento, dispone che il credito vantato dai creditori
sociali si intende dichiarato per l’intero e con il medesimo privilegio
generale anche nelle procedure concernenti i singoli soci, con la
conseguenza che essi possono partecipare a tutti i riparti fino a che non
abbiano ottenuto l’intero soddisfacimento del loro credito.
In tal modo i principi della autonomia relativa delle procedure e
dell’unicità della persona del curatore si riflettono, intrecciandosi, sulla

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sociale, esercitando in tal modo in nome proprio un diritto altrui, non

questione concernente la legittimazione del curatore a stare in giudizio
quale organo del fallimento sociale o del fallimento di ciascuno dei soci.
In tal modo, partendo dalla considerazione secondo cui la revocatoria
degli atti dispositivi compiuti dal socio determina, in caso di
accoglimento della domanda, l’accrescimento del patrimonio del socio e
dunque risultati positivi non solo ai fini del soddisfacimento dei creditori

intende dichiarato per intero anche nel fallimento del primo), consegue
non solo che la sentenza che definisce il relativo giudizio fa stato nei
confronti dei creditori di entrambe le masse, così precludendo al
curatore del fallimento personale del socio di riproporre la medesima
azione già introdotta quale curatore del fallimento sociale, ma anche,
più a monte, che il curatore del fallimento sociale è legittimato ad agire
in revocatoria contro gli atti di disposizione compiuti dal socio (cfr. Cass.
n. 1103 del 2016 e n. 1778 del 2013).
Il terzo motivo, che logicamente precede il secondo, è infondato dando
continuità al principio, già statuito da Cass. n. 16490 del 2012, secondo
cui “ai fini della revocatoria fallimentare di un atto compiuto dal socio
illimitatamente responsabile di una società, ove siano contestate tanto
la qualità di socio del disponente, quanto l’insolvenza della società
dichiarata fallita, la parte gravata dell’onere della prova della “inscientia
decoctionis” o della “scientia decoctionis” – ovvero raccipiens” o il
curatore, a seconda che si versi in una delle fattispecie di cui al primo
comma o al secondo comma dell’art. 67 legge fa/I. – è tenuto a fornirla
sotto entrambi i profili”.
Lo stesso principio è stato poi sostenuto, sebbene in relazione ad una
società di fatto o irregolare, anche da Cass. n. 6998 del 2015 secondo
cui “l’acquirente convenuto in revocatoria fallimentare ex art. 67, primo
comma, legge fa/I., ha l’onere di provare la sua ignoranza circa la
qualità di socio del disponente e l’insolvenza della società partecipata, il
cui fallimento sia stato esteso al socio illimitatamente responsabile,

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particolari ma anche dei creditori della società (il cui credito, infatti, si

senza che possa giovarsi, in contrario, dell’omessa iscrizione della
società nel registro delle imprese”.
Il secondo motivo è infondato.
Il ricorrente intende valorizzare la formazione del giudicato su un
aspetto conseguenziale ricavato dal Tribunale, frutto di una scorretta
applicazione del riparto dell’onere probatorio.

osservato in relazione al precedente motivo) che fosse il curatore a
dover dimostrare la conoscenza, da parte dell’acquirente, della qualità
di socio dell’alienante, concludeva osservando che tale dimostrazione
non era stata concretamente fornita dal curatore. Tale statuizione
veniva impugnata nella sua premessa da quest’ultimo, sul rilievo che
fosse l’acquirente a dover dimostrare la propria “inscientia”,
censurando, dunque lo scorretto riparto dell’onere probatorio applicato
dal Tribunale.
Attraverso il motivo in oggetto, il ricorrente intende pertanto sostenere
che, non avendo il curatore impugnato anche la conseguenza
evidenziata dal Tribunale (e cioè che il curatore non aveva
concretamente dimostrato la “scientia decoctionis”), la statuizione
sull’inscientia sarebbe passata in giudicato.
Tale conclusione non può essere condivisa.
Nessun giudicato può essersi infatti formato su un aspetto che il
Tribunale ha ricavato da una scorretta applicazione del riparto dell’onere
probatorio, tanto più che il curatore, impugnando la premessa (e cioè
contestando di dover essere gravato dall’onere della prova) ha
introdotto un rilievo suscettibile di travolgere automaticamente anche la
conseguenza (e cioè il mancato assolvimento in concreto dell’onere
probatorio): nell’ipotesi in cui la parte impugni la statuizione con la
quale il Tribunale abbia errato nel porre a suo carico l’onere di
dimostrare una una determinata circostanza, nessun giudicato può
formarsi riguardo all’ulteriore statuizione con la quale quel giudice rilevi
il concreto mancato assolvimento dell’onere, in quanto la fondata

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Il primo giudice, infatti, partendo dal presupposto (errato, per quanto

contestazione di quel presupposto determina la necessaria caducazione
di tutte le conseguenze ricavate dal primo giudice in base all’errata
premessa.
Le ragioni che precedono impongono il rigetto del ricorso. Le spese della
fase di legittimità, tra ricorrente e controricorrente, seguono la
soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; nulla per le

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; pone le spese del giudizio di legittimità a
carico del ricorrente, liquidandole in C 3.000 (di cui C 200 per esborsi)
oltre accessori come per legge e contributo spese generali, in favore del
controricorrente; nulla per le spese nei confronti dell’intimato.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo dovuto per legge a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 marzo 2018.

Il Funzionario Giudi Dott.ssa Fabrizio BAI

o

il Presidente
(Antonio Didone)

spese nei confronti dell’intimato.

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