Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18829 del 15/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/09/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 15/09/2011), n.18829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21664/2007 proposto da:

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

GENTILE 8, presso lo studio dell’avvocato MARTORIELLO MASSIMO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LORINI Riccardo, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

D.N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL

PARADISO 55, presso lo studio dell’avvocato DELLA CHIESA D’ISASCA

FLAMINIA, rappresentato e difeso dall’avvocato RIZZO Nunzio, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2320/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/05/2007 R.G.N. 7157/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 2320/07, depositata il 28 maggio 2007, accoglieva l’impugnazione proposta da D.N.G., nei confronti del Comune di Castellammare di Stabia, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata il 19 settembre 2005, e annullava il recesso intimato allo stesso il 19 marzo 2001, disponendo la reintegra nel posto di lavoro e condannava il suddetto Comune al risarcimento del danno nella misura di un’indennità commisurata alle retribuzioni globali di fatto (commisurate all’ultima mensilità percepita) dalla data del recesso fino a quella dell’effettiva reintegra, nonchè al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il relativo periodo.

2. Il D.N. aveva adito il Tribunale proponendo domanda diretta ad ottenere l’annullamento del provvedimento emesso dal Sindaco del Comune di Castellammare di Stabia del 19 marzo 2001, con cui il rapporto di lavoro era stato risolto per giusta causa avendo egli assunto un incarico di consulenza professionale per il Comune di Lettere durante il periodo per il quale era in sospensione cautelare perchè sottoposto a procedimento penale, ciò in violazione del divieto legislativo di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 58- 60.

3. Il Tribunale aveva rigettato la domanda.

4. Ricorre per la cassazione della sentenza pronunciata in grado di appello il Comune di Castellammare di Stabia, prospettando due motivi di ricorso.

5. Resiste con controricorso il D.N., che ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è prospettata l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Ad avviso del ricorrente, erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che dalle contestazioni e dal contenuto della lettera di licenziamento si rileva una responsabilità di carattere disciplinare del dirigente quale causa del recesso datoriale.

Ed infatti la nota del Sindaco del 19 marzo 2001 esclude che si tratti di licenziamento disciplinare perchè evidenzia che la convocazione del D.N. non era stata parte del procedimento disciplinare di cui si lamentava l’omessa attuazione, bensì come la stessa rientrasse nella procedura prevista dal CCNL, area separata dirigenziale, art. 27. Il ricorrente, quindi riporta per esteso la suddetta nota.

1.1. Il motivo è inammissibile. Come affermato da questa Corte (cfr.

Cass., ordinanza n. 2805 del 2011) il motivo di ricorso con cui – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 – si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il “fatto” controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo.

Nella fattispecie in esame il ricorrente offre una interpretazione diversa, rispetto a quella ritenuta dalla Corte d’Appello, della lettera con cui veniva comunicato il licenziamento, senza, però, individuare i fatti specifici, controversi o decisivi, in relazione ai quali assumere carenza della motivazione.

2. Con il secondo motivo d’impugnazione è dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 162, del D.Lgs. n. 29 del 1993, artt. 2, 53, 55, della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 58- 61, dell’art. 2119 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Espone il ricorrente che il Giudice di appello ha ritenuto intervenuta la violazione, ad opera del Comune, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, con la conseguente dichiarazione di nullità del provvedimento di recesso. Tale disposizione non sarebbe stata correttamente applicata per più ragioni.

In primo luogo, il D.Lgs. in questione era pubblicato sulla G.U. del 9 maggio 2001 ed entrava in vigore il 25 maggio 2001, laddove il provvedimento sindacale impugnato era datato 19 marzo 2001 e, quindi, ratione temporis, soggetto alla disciplina del D.Lgs. n. 29 del 1993.

In secondo luogo, non erano applicabili alla fattispecie in esame le garanzie procedimentali da osservare in ordine al licenziamento, anche se intervenuto per giusta causa, poichè la sanzione irrogata era stabilita dalla legge, senza margini di discrezionalità da parte dell’amministrazione e, dunque, in assenza di rischi di parzialità ad opera della PA, come poteva evincersi dall’esame della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 58-61, e del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 58.

Il quesito di diritto ha il seguente tenore: se nella ipotesi di licenziamento intimato dalla pubblica amministrazione al proprio dipendente motivato da violazione delle norme sulla incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 58, comma 1 (ora art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001), il datore di lavoro non è tenuto al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 59 (oggi D.Lgs. n. 165 del 2011, art. 55) sul procedimento disciplinare, in quanto applicabili.

2.1. Il motivo non è fondato.

Innanzitutto, va osservato che la previsione dell’applicabilità della L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 1, era già contenuta nel D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 59, quest’ultima, fonte normativa che il ricorrente ritiene applicabile nella fattispecie in esame ratione temporis, ragione per la quale risulta priva di pregio la relativa doglianza.

La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982, ed alla stregua dei principi da questa fissati, il licenziamento, indipendentemente dal fatto che sia o no incluso fra le misure disciplinari nella specifica disciplina del rapporto, quando sia motivato da colpa o comunque da comportamento manchevole del lavoratore, deve intendersi di natura disciplinare e quindi assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore medesimo dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, commi 2 e 3, circa la contestazione dell’addebito ed il diritto di difesa (Cass., sentenza n. 4521 del 1988).

Con la sentenza 30 marzo 2007, n. 7880, le Sezioni Unite hanno posto in evidenza che una generalizzata estensione delle procedure di contestazione dei fatti posti a base del recesso trova la sua “ratio” non nelle caratteristiche del rapporto di lavoro, “ma nella capacità dei suddetti fatti di incidere direttamente, al di là dell’aspetto economico, sulla stessa persona del lavoratore, ledendone talvolta, con il decoro e la dignità, anche l’immagine in modo irreversibile”.

Con una recente pronuncia, questa Corte (Cass., sentenza n. 8642 del 2010) ha, quindi, affermato, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, che qualsiasi forma di contestazione di fatti che comportino asseritamente la decadenza dall’impiego, o comunque una giusta causa o un giustificato motivo di recesso, ha natura ontologicamente disciplinare e deve essere effettuata nel rispetto delle garanzie dettate in favore del lavoratore dalla L. n. 300 del 1970, applicabile alle pubbliche amministrazioni, a prescindere dal numero dei dipendenti, in virtù del disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 51, comma 2, e già richiamato, in particolare, come sopra detto, con riguardo al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 7, comma 1.

Perciò, il Comune doveva avviare le apposite procedure, come ritenuto dalla Corte d’Appello.

3. Pertanto il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 20,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2011

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