Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18829 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. un., 12/07/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 12/07/2019), n.18829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sez. –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7319-2018 proposto da:

MOTTOLINO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio

dell’avvocato MARIANO PROTTO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCO SICA;

– ricorrente –

COMUNE DI LIVIGNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MERULANA 234, presso lo studio

dell’avvocato CRISTINA DELLA VALLE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LORENZO SPALLINO;

– ricorrente successivo –

contro

LEGAMBIENTE ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VIGNA MURATA 1, presso lo

studio dell’avvocato CORRADO CARRUBBA, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO BORASI;

– controricorrente –

e contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CONSIGLIO DEI MINISTRI,

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO,

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,

COMUNITA’ MONTANA ALTA VALTELLINA, REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI

SONDRIO, AGENZIA REGIONALE PER L’AMBIENTE DELLA LOMBARDIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4062/17 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il

24/08/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/03/2019 dal Consigliere MARIA GIOVANNA SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 12 luglio 2016, il TAR Lombardia, in accoglimento del ricorso proposto da Legambiente Onlus e nel contraddittorio della S.p.A. La Mottolino, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, del Comune di Livigno, della Comunità Montana Alta Valtellina, della Regione Lombardia, della Provincia di Sondrio e dell’Arpa Lombardia, annullava la Delib. Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 settembre 2014, con cui era stata ritenuta raggiunta l’intesa con la Regione Lombardia, L. n. 241 del 1990, ex art. 14 quater, comma 3, in ordine al progetto presentato dalla S.p.A. La Mottolino inerente alla costruzione di una seggiovia esposto ad ammorsamento automatico denominata “(OMISSIS)”. Il TAR affermava che tale atto non risultava adeguatamente supportato sotto il profilo istruttorio, laddove aveva ritenuto che il progetto – che, oltre allo smantellamento della seggiovia biposto esistente, comportava l’ampliamento dell’area sciabile, la costruzione di nuovi parcheggi pubblici e necessitava di opere impiantistiche e strutture complementari – andava qualificato come un adeguamento tecnologico del preesistente impianto invece che come nuovo impianto, vietato dai Piani territoriali paesaggistici regionali e provinciali; dichiarava, quindi, improcedibili i motivi aggiunti, in ragione dell’annullamento dell’atto presupposto.

Con sentenza del 24 agosto 2017, il Consiglio di Stato confermava tale decisione, da una parte, evidenziando che l’impianto progettato occupava “un’area esclusa dal dominio sciabile, soggetta alla tutela paesaggistica e di conservazione ambientale, mediante la realizzazione di un diverso tracciato ricadente in parte nell’ambito di un Sito di importanza Comunitaria (SIC), inserito nella rete continentale degli ambienti protetti Natura 2000…”, dall’altra, rilevando che i limiti del sindacato sugli atti di alta amministrazione non implicava che l’atto impugnato potesse prescindere da una motivazione che desse conto delle ragioni di diversa valutazione degli elementi di giudizio assunti dall’amministrazione dissenziente (Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano e nota dell’Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo), e ritenendo, in conclusione, che tale sindacato, pur avendo natura estrinseca e formale, poteva essere compiuto sul concreto esercizio del potere in riferimento alla verifica della ricorrenza di un idoneo e sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale logica, coerente e ragionevole.

La S.p.A. Mottolino ed il Comune di Livigno hanno proposto separati ricorsi a queste Sezioni Unite, articolati, rispettivamente, in cinque e quattro motivi, ai quali Legambiente ONLUS ha resistito con distinti controricorsi. Le altre parti sono rimaste intimate. Entrambi i ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va, preliminarmente, disattesa l’eccezione d’improcedibilità del ricorso proposto dal Comune di Livigno, che, contrariamente a quanto dedotto da Legambiente, è stato depositato tempestivamente il 16.3.2018; peraltro, essendo successivo a quello della Società La Mottolino, tale ricorso, pur proposto con atto autonomo, costituisce un’impugnazione incidentale, in ossequio al principio secondo cui tutte le impugnazioni contro una stessa sentenza devono svolgersi nell’ambito di un unico del processo, sicchè una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo, indipendentemente dalla forma assunta.

2. Va, ancora preliminarmente, disattesa l’istanza avanzata dal ricorrente incidentale di rimessione alla pubblica udienza. E’ stato già condivisibilmente affermato (cfr. Cass. SU n. 32619 del 2018) che la rimessione alla pubblica udienza dall’adunanza camerale di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. (inserito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. f), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), presuppone una valutazione ampiamente discrezionale e rimessa al Collegio giudicante circa la rilevanza della questione di diritto coinvolta: e, nel caso in esame, la sussistenza di siffatto presupposto è esclusa con immediatezza dal carattere consolidato dei principi giurisprudenziali da applicare.

3. Con il primo motivo, la Società deduce, in riferimento all’art. 111 Cost., comma 8; art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e art. 362 c.p.c.; artt. 7 e 110 c.p.a., il difetto assoluto di giurisdizione, per avere il Consiglio di Stato esercitato il proprio sindacato su di un atto espressamente qualificato come atto di alta amministrazione, al di fuori dei limiti consentiti. In particolare, la ricorrente evidenzia che la preminenza accordata alla “valenza economica, sociale e di implementazione della sicurezza tecnologica connessa al progetto”, rispetto al dissenso espresso dalla Soprintendenza e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, costituiva l’espressione della scelta politica operata in sede di conferenza di servizi dal Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Regione, sicchè tale atto, che implicava un apprezzamento diverso e superiore rispetto ai pareri tecnici espressi dalle amministrazioni dissenzienti, non richiedeva alcuna istruttoria o motivazione ulteriore. Il Consiglio di Stato, lamenta la ricorrente, avrebbe dovuto arrestarsi a tale considerazione, ed invece, pur formalmente operando un sindacato sulla completezza dell’istruttoria e sulla motivazione, era incorso in eccesso di potere giurisdizionale, spingendosi a valutare diversamente l’opera e ad affermare trattarsi non di adeguamento funzionale e tecnologico, ma di un nuovo impianto, con valutazione non tecnica, ma involgente un apprezzamento diretto degli interessi pubblici coinvolti.

4. Col secondo motivo, si deduce il difetto assoluto di potere giurisdizionale per avere il Consiglio di Stato “sindacato un atto di alta amministrazione al di fuori dei limiti consentiti e con effetto vincolante per la PA”, in riferimento all’art. 111 Cost., comma 8; art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e art. 362 c.p.c.; artt. 7 e 110 c.p.a.. La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha ignorato che era stata raggiunta l’intesa Stato-Regione Lombardia circa la sussistenza delle condizioni per consentire la realizzazione dell’intervento: di tale fatto essenziale non si è dato alcun conto nel giudizio amministrativo, così come si è dimenticato che l’intesa, poi recepita nella Delib. impugnata, non è stata impugnata, talchè la censura si risolve di fatto in un inammissibile sindacato sull’intesa stessa.

5. Col terzo motivo, la ricorrente denuncia, in riferimento all’art. 111 Cost., comma 8; art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e art. 362 c.p.c.; art. 7, art. 34, comma 2 e art. 110 c.p.a., “l’eccesso di potere giurisdizionale, per avere il Consiglio di Stato esercitato il proprio sindacato su poteri non ancora esercitati”. La Società evidenzia che il Governo ha consentito l’intervento a condizione che fossero attivate le misure compensative di cui al D.P.R. n. 357 del 1997, art. 5, comma 9, ed aggiunge che è pendente il procedimento di verifica da parte della Commissione Europea delle misure compensative trasmesse ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. Di tanto, la sentenza non si è occupata e così il sindacato giurisdizionale si è inammissibilmente rivolto in modo prematuro su poteri amministrativi non ancora esercitati e si è svolto prima della conclusione dell’intero procedimento coincidente con l’avveramento della condizione.

6. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta, in riferimento all’art. 111 Cost., comma 8; art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e art. 362 c.p.c.; artt. 7 e 110 c.p.a., che, nell’esaminare prioritariamente le caratteristiche dell’impianto, il Consiglio di Stato abbia esorbitato dai poteri propri della giurisdizione di legittimità, avendo, appunto, sindacato l’esistenza di quelle ragioni d’interesse pubblico che, in sede di conferenza di servizi, erano state giudicate prevalenti rispetto ai manifestati dissensi, e, dunque, avendo esercitato un inammissibile sindacato del merito amministrativo. La nozione di “adeguamento funzionale e tecnologico”, ribadisce la ricorrente, non costituisce affatto un concetto tecnico che possa essere oggetto di un’attività meramente accertativa, ma riguarda profili eminentemente valutativi a carattere discrezionale: pur avendo in apparenza effettuato un sindacato estrinseco, la sentenza ha profondamente alterato le valutazioni di merito, a differenza di quanto avvenuto in occasione della realizzazione di altri impianti di risalita nel Comune di Livigno, con ingiusto consolidamento della posizione di imprenditori concorrenti e conseguente suo pregiudizio.

7. Con il quinto motivo, dedotto in estremo subordine, la Società Mottolino denuncia in riferimento all’art. 111 Cost., comma 8 e art. 41 Cost.; 1 prot. 1 addizionale alla CEDU, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e art. 362 c.p.c.; art. 34 c.p.a., l’eccesso di potere giurisdizionale, per avere il Consiglio di Stato esercitato il potere di annullamento con effetto ex tunc anzichè ex nunc. Dopo aver riferito che la domanda cautelare proposta da Legambiente era stata accolta dal TAR, ad eccezione del solo completamento delle opere relative alla parte interrata allora in esecuzione,”in una prospettiva di bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti”, la ricorrente espone di aver, in conseguenza, completato tali opere – costituite dai manufatti e dalle stazioni di partenza e di arrivo, dei plinti di sostegno dei piloni della seggiovia e dai cavidotti elettrici – sostenendo esborsi per complessivi Euro 9.000.000,00, incluso il corrispettivo per l’acquisto dell’impianto, e di aver realizzato tutte le misure di compensazione e mitigazione richieste dalla Provincia. Non tenendo conto di ciò, il Consiglio di Stato, in violazione dei principi generali applicati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e dalla Corte Costituzionale, ed enunciati dalla stessa Adunanza Plenaria, ha omesso di modulare, come invece avrebbe dovuto, la portata temporale della propria pronuncia.

8. Col primo motivo, il Comune denuncia in riferimento all’art. 111 Cost., comma 8; art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e art. 362 c.p.c.; art. 7, comma 1, c.p.a., l’eccesso di potere giurisdizionale in cui è incorso il Consiglio di Stato nel sostituirsi al potere politico dell’esecutivo. La deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19.9.2014, afferma il ricorrente incidentale, esprime valutazioni libere nel fine, relative alla valenza economica, sociale e di implementazione della sicurezza tecnologica connessa al progetto, aventi natura diversa e superiore rispetto a quelle prettamente tecniche espresse dagli Enti coinvolti nel procedimento, e tanto ne evidenzia la natura di atto politico. Ad ogni modo, la Delib. costituisce un atto di alta amministrazione, che si sottrae al sindacato profondo esercitato dai giudici amministrativi, che sono giunti a valutare le caratteristiche tecniche dell’impianto qualificandolo come nuovo impianto anzichè come adeguamento funzionale del precedente.

9. Col secondo motivo, il Comune denuncia l’eccesso di potere giurisdizionale in cui è incorso il Consiglio di Stato per avere “esercitato il proprio sindacato su poteri non ancora esercitati” in riferimento all’art. 111 Cost., comma 8; art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e art. 362 c.p.c.; art. 7, art. 34, comma 2 e art. 110 c.p.a.. Il Consiglio di Stato, lamenta il ricorrente incidentale, non si è occupato del fatto che erano state previste misure compensative, nè si è preoccupato di attendere dette misure o di estendere il sindacato su di esse: sicchè esso ha esercitato il proprio potere eccedendo il limite esterno della propria giurisdizione.

10. Col terzo motivo, si deduce, in riferimento all’art. 111 Cost., comma 8; art. 360 c.p.c., comma 1 e art. 362 c.p.c.; artt. 7e 110 c.p.a., che il Consiglio di Stato, peraltro in attuazione di una disposizione inapplicabile ratione temporis, abbia esorbitato dai poteri della sua giurisdizione di legittimità, laddove ha ritenuto che il progetto riguardasse un impianto nuovo. Siffatta valutazione, prosegue l’Ente, impinge direttamente nel merito amministrativo, tenuto conto che il concetto di adeguamento funzionale e tecnologico non è un concetto tecnico, oggetto di un’attività meramente accertativa, ma ha valore prettamente valutativo.

11. Con il quarto motivo, si denuncia in riferimento all’art. 111 Cost., comma 8 e art. 41 Cost.; 1 prot. 1 addizionale alla CEDU, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e art. 362 c.p.c., l’eccesso di potere giurisdizionale, per avere il Consiglio di Stato annullato l’atto impgunato con effetto ex nunc, invece che ex tunc, per avere omesso di considerare gli effetti dell’ordinanza cautelare del TAR, che aveva consentito il completamento della parte interrata delle opere, e per non aver valutato la possibilità di modulare la portata temporale della decisione, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e codificato nel trattato di Lisbona all’art. 264.

12. Disattesa l’eccezione d’inammissibilità dei ricorsi, dovendo il rispetto dei canoni di autosufficienza e specificità valutarsi in riferimento alle singole doglianze, i motivi primo e quarto del ricorso principale vanno esaminati congiuntamente tra loro, per l’evidente connessione, ed unitamente al primo ed al terzo del ricorso incidentale, ad essi sostanzialmente sovrapponibili.

I motivi sono, in parte, infondati ed, in parte, inammissibili.

13. Occorre muovere dai profili delle doglianze con cui si deduce l’insindacabilità della Delib. del Consiglio dei Ministri perchè integrante un atto politico. A parte la novità della prospettazione, di cui non vi è traccia nella sentenza del Consiglio di Stato, innanzi al quale era stata posta la diversa questione della sindacabilità degli atti di alta amministrazione, queste Sezioni Unite (cfr. Cass., SU n. 21581 del 2011; n. 10416 del 2014; n. 10319 del 2016; n. 3146 del 2018) hanno già avuto modo di porre in rilievo, in consonanza con l’orientamento della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 81 del 2012; n. 339 del 2007), che l’esistenza di aree sottratte al sindacato giurisdizionale va confinata entro limiti rigorosi. Ed, infatti, per ravvisare il carattere politico di un atto, al fine di sottrarlo al sindacato del giudice, occorre che sia impossibile individuare un parametro giuridico (sia norme di legge, sia principi dell’ordinamento) sulla base del quale svolgere il sindacato giurisdizionale: quando il legislatore predetermina canoni di legalità, ad essi la politica deve, appunto, attenersi, in ossequio ai principi fondamentali dello Stato di diritto. In concreto, quando l’ambito di estensione del potere discrezionale, quale che esso sia, sia circoscritto da vincoli posti da norme giuridiche che ne segnano i confini o ne indirizzano l’esercizio, il rispetto di tali vincoli costituisce un requisito di legittimità e di validità dell’atto, sindacabile, appunto, nei modi e nelle sedi appropriate. Al lume di tali principi, è ben evidente che la deliberazione del Consiglio dei Ministri, emessa in esito allo specifico procedimento indicato dalla L. n. 241 del 1990, art. 14 quater non abbia i requisiti per esser considerata atto politico, essendo, al contrario, la stessa espressamente qualificata come un atto di alta amministrazione in seno al comma 3, di detta norma, come modificato dal D.L. n. 133 del 2014, art. 25 convertito con modificazioni dalla L. n. 164 del 2014. La Delib., che costituisce espressione del potere amministrativo espresso del Consiglio dei Ministri in sede di conferenza di servizi, resta, dunque, soggetta al sindacato giurisdizionale.

14. In relazione agli atti di alta amministrazione, queste Sezioni Unite hanno già, condivisibilmente, affermato (Cass. SU n. 9687 del 2013) che il sindacato giurisdizionale di legittimità del Consiglio di Stato ha natura estrinseca e formale, esso si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o mancanza di motivazione, e non si estende all’esame diretto e all’autonoma valutazione del materiale tendente a dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti. Pertanto, le decisioni del giudice amministrativo sono viziate da eccesso di potere giurisdizionale e, quindi, sindacabili per motivi inerenti alla giurisdizione, quando tale giudice, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito, istituzionalmente riservato alla pubblica amministrazione, compia una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprima la volontà dell’organo giudicante di sostituirsi a quella dell’Amministrazione, così esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto a una giurisdizione di legittimità (dunque, all’esercizio di poteri cognitivi e non anche esecutivi) o esclusiva o che comunque ad essa non avrebbero potuto dare ingresso (Cass. S.U. n. 23302 del 2011; n. 11380 del 2016; n. 26183 del 2016; n. 4395 del 2017; n. 11986 del 2017; n. 32175 del 2018). In altri termini, l’eventuale sostituzione, da parte del giudice amministrativo, della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità della amministrazione costituisce un’ipotesi d’indebito sconfinamento della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla pubblica amministrazione, quand’anche l’eccesso in questione sia compiuto tramite una pronunzia il cui contenuto dispositivo si mantenga nell’area dell’annullamento dell’atto (Cass. SU n. 8823 del 2018).

15. Tanto non è ravvisabile nella specie. La sentenza del Consiglio di Stato presenta una motivazione articolata. Anzitutto, è stata condivisa, alla luce del quadro normativo di riferimento, la conclusione del TAR, secondo cui l’area interessata dall’impianto, in ragione della sua traslazione, non poteva costituire un dominio sciabile, ed è stato poi ritenuto che la Delib. – secondo cui l’impianto andava considerato non come nuova costruzione, ma come sostituzione, per adeguamento tecnologico e funzionale, di quello esistente – compatibile con quanto consentito dall’art. 17, comma 8 delle NTA del Piano paesaggistico regionale (adeguamento di impianti esistenti in area pianificata come dominio sciabile), presentava lacune istruttorie e non esponeva una motivazione logica, coerente e ragionevole che desse conto delle ragioni specifiche per le quali gli elementi del giudizio assunti dalle amministrazioni dissenzienti andassero diversamente valutati, senza mancare di evidenziare come il corretto esercizio del potere presupponesse la veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione. Alla critica della qualificazione dell’impianto e dei criteri in base ai quali essa è stata effettuata sono nella sostanza dedicate le censure, che, tuttavia, non incidono sui vizi di legittimità rilevati dal Consiglio di Stato che, senza utilizzare il parametro dell’opportunità nè sindacare la convenienza (in tesi, il valore preponderante dei risvolti economico-sociali dell’opera), nè operare alcun diretto esame del merito, ha compiuto la sua valutazione di legittimità del provvedimento ab extrinseco, nei termini di cui si è detto, anche, in riferimento alla conformità del provvedimento alla disciplina della materia, avendo, tra l’altro, affermato che la sede della struttura ricadeva “in area esclusa dal dominio sciabile, soggetta a tutela paesaggistica e di conservazione ambientale”. La difesa del Comune, secondo cui il Piano Paesaggistico sarebbe stato approvato nel 2010 dopo la presentazione del progetto del La Mottolino, non tiene conto del fatto che la Delib. annullata (che ha fatto seguito ad un lungo iter e ad un precedente contenzioso, puntualmente esposti nella sentenza del Consiglio di Stato) è del settembre 2014 e comunque si rileva inefficace, tenuto conto che la questione integrerebbe, in tesi, un error in iudicando, che esula, in quanto tale, dal perimetro dei limiti esterni della giurisdizione, qui rilevanti.

16. Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile per la sua genericità: non è chiaro, infatti, quale sia la Delib. d’intesa che i giudici amministrativi non avrebbero considerato (e che la controricorrente ha affermato inesistente) ed è ancora più oscura la ragione per la quale l’esistenza della supposta intesa avrebbe comportato l’esenzione dal sindacato giurisdizionale della Delib. del Consiglio dei Ministri, che l’avrebbe recepita. Infine, il sindacato indiretto di detta intesa, che la ricorrente assume non impugnata e che in tal modo sarebbe stato consentito, comporterebbe un error in iudicando, la cui violazione non potrebbe essere dedotta in questa sede, attenendo all’esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo.

17. Il terzo motivo del ricorso principale ed il secondo del ricorso incidentale vanno esaminati congiuntamente, prospettando la medesima censura. Essi sono inammissibili.

Anzitutto per la loro novità. Non consta infatti che in sede di gravame avverso la sentenza del TAR gli odierni ricorrenti abbiano sollevato la questione relativa alla pendenza del procedimento di attivazione delle procedure di compensazione di cui al D.P.R. n. 357 del 1997 da parte della Comunità Montana della Valtellina, nè che abbiano fatta questione circa l’impugnabilità del provvedimento del Consiglio dei Ministri in epoca antecedente alla sua conclusione. Peraltro, proprio come evidenzia la controricorrente, la questione costituirebbe un errore attinente alla diretta impugnabilità della Delib. (condizionata) del Consiglio dei Ministri, il che si tradurrebbe in un errore di diritto, che attenendo al cattivo esercizio da parte del Consiglio di Stato della propria giurisdizione non può essere dedotto dinanzi a queste Sezioni Unite, in quanto l’interpretazione della legge (e perfino la sua disapplicazione) non trasmoda di per sè in eccesso di potere giurisdizionale, perchè essa rappresenta il proprium della funzione giurisdizionale e non può, dunque, integrare di per sè sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione da parte del giudice amministrativo. Non può non rilevarsi, ad ogni modo, che la censura è intrinsecamente contraddittoria, addebitando alla sentenza di non aver tenuto conto dell’elemento fondamentale nell’economia del giudizio inerente all’esito del procedimento relativo a dette misure e contemporaneamente di aver pronunciato sulla relativa legittimità.

18. Il quinto motivo del ricorso principale va valutato congiuntamente al quarto di quello incidentale, deducente analoga censura. Essi sono inammissibili.

In disparte che non viene, neppure, dedotto che sia stata chiesta al giudice amministrativo una statuizione di annullamento con effetto ex tunc, il Collegio deve, comunque, evidenziare che il mancato esercizio da parte del Consiglio di Stato della possibilità di modulare la portata della sua decisione di annullamento, in supposta violazione di principi normativi e giurisprudenziali, esula dal perimetro dei vizi deducibili col ricorso di cui all’art. 111 Cost., comma 8. Ed, infatti, fuori dei casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione – che ricorrono, il primo, quando la giurisdizione sia stata affermata in materia riservata al legislatore o all’amministrazione o sia stata negata sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare in assoluto oggetto di cognizione giurisdizionale, ed, il secondo, quando la giurisdizione sia stata affermata su materia attribuita ad altra giurisdizione o negata sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici – il ricorso alle Sezioni Unite per motivi attinenti alla giurisdizione non è ammissibile, neppure quando si alleghi, come nella specie, la violazione di principi costituzionali o di matrice Eurounitaria, poichè anche siffatte violazioni danno luogo ad un vizio di legittimità (e non ad un motivo inerente alla giurisdizione) che deve trovare la propria soluzione all’interno di ciascuna giurisdizione.

19. I ricorsi vanno, in conclusione, rigettati e le spese, da regolare secondo il criterio legale della soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore di Legambiente Onlus delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre ad accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principale ed incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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