Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18828 del 20/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/08/2010, (ud. 23/06/2010, dep. 20/08/2010), n.18828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 74,

presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IPOST – ISTITUTO POSTELEGRAFONICI – GESTIONE COMMISSARIALE FONDO

BUONUSCITA PER I LAVORATORI DELLA POSTE ITALIANE SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4359/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

10/06/08, depositata il 31/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza impugnata con cui la Corte d’appello di Napoli rigettava la domanda proposta da M.R. contro l’Ipost per ottenere la riliquidazione dell’indennita’ di buonuscita tenendo conto della rivalutazione medio tempore maturata e sulla base dell’ultimo stipendio in godimento all’atto della cessazione del rapporto, anziche’ di quello percepito alla data del 28.2.98;

Letto il ricorso del M., mentre l’Ipost e’ rimasto intimato;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di inammissibilita’ o di manifesta infondatezza del ricorso:

Ritenuto che il ricorso e’ inammissibile, perche’ notificato a mezzo posta, senza che sia stata allegata la ricevuta di ritorno; E’ stato infatti affermato con la sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 627 del 14/01/2008 che “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalita’ di cui all’art. 140 cod. proc. civ., e’ richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente puo’ essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2. In caso, pero’, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attivita’ difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione e’ inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.”;

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, non avendo la controparte spiegato attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010

 

 

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