Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18828 del 16/07/2018


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 18828 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: FALABELLA MASSIMO

SENTENZA

UP C _

sul ricorso 24615/2013 proposto da:
Intesa Sanpaolo S.p.a., già Banca Intesa S.p.a., per
incorporazione di Sanpaolo Imi s.p.a. in Banca Intesa s.p.a., in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, Viale di Villa Grazioli n.15, presso lo studio
dell’avvocato Gargani Benedetto, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato Tavormina Valerio, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente nonchè contro
Cantoni Angelo, elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo

Data pubblicazione: 16/07/2018

Poma n.4, presso lo studio dell’avvocato Baliva Marco, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Vassalle
Roberto, giusta procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale

avverso la sentenza n. 1216/2012 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 29/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/05/2018 dal cons. FALABELLA MASSIMO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento dal
motivo primo al sesto, assorbito l’incidentale;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato Catalano Roberto, con
delega, che si riporta;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato Baroni Marta, con
delega, che si riporta al controricorso.

FATTI DI CAUSA

1. — Con citazione notificata il 16 marzo 2006 Cantoni
Angelo conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Modena
Banca Intesa s.p.a.: deduceva di aver intrattenuto per molti
anni rapporti con la banca CARIPLO, la quale si era fusa per
incorporazione nell’istituto di credito evocato in causa; esponeva
di aver conferito, in data 7 gennaio 1992, alla CARIPLO mandato
per la negoziazione di strumenti finanziari e di aver acquistato,
in esecuzione di tale contratto, obbligazioni Argentina, Parmalat
e Cirio tra il giugno 2000 e il marzo 2002, così investendo la
somma complessiva di C 184.517,56. Rilevava che presupposto
di validità delle singole operazioni di investimento poste in
essere dagli intermediari finanziari per conto dei singoli
2

risparmiatori era la previa stipulazione in forma scritta del
contratto quadro contenente le norme volte a regolare la
prestazione del relativo servizio: contratto che, nella fattispecie,
risultava documentato da una scrittura privata recante la

ritenersi affetto da nullità. Deduceva, inoltre: che il contratto
quadro predetto risultava essere nullo anche per
l’indeterminabilità della prestazione gravante su una delle parti;
che la banca aveva mancato di adempiere ai propri obblighi
informativi; che l’intermediario non era stata specificamente
autorizzato all’esecuzione delle operazioni poste in atto,
nonostante le stesse fossero inadeguate rispetto agli obiettivi di
investimento del cliente e fossero state poste in essere in una
situazione di conflitto di interessi della banca; che taluni degli
acquisti erano nulli per inesistenza dell’oggetto, trattandosi di
prodotti finanziari negoziati nella fase di collocamento e prima
della loro emissione; che in relazione a tali investimenti
l’intermediario aveva violato l’art. 94 t.u.f. (d.lgs. n. 58/1998);
che la banca non aveva neppure informato il cliente
dell’opportunità di provvedere al disinvestimento, una volta
constatato il peggioramento del rating dei titoli acquistati; che
l’omessa informazione sui rischi degli investimenti lo aveva
indotto in errore, inducendolo a impartire ordini di acquisto che
altrimenti non avrebbe dato.
Nella resistenza di Banca Intesa, il Tribunale disattendeva
le domande attrici.
2. — Il proposto gravame era accolto dalla Corte di appello
di Bologna con sentenza del 29 agosto 2012. La Corte di merito
reputava assorbente il dato della mancata sottoscrizione del
contratto quadro da parte della banca. Accoglieva, pertanto, la
domanda restitutoria proposta dall’appellante e condannava
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sottoscrizione del solo cliente e che, per tale ragione, doveva

Intesa Sanpaolo (già Banca Intesa) al pagamento, in favore di
Cantoni, della somma di C 136.301,68 (pari al complessivo
importo oggetto dell’investimento, detratte le somme ricavate
dall’investitore dalla rivendita di alcune obbligazioni). Rigettava,

cedole incassate dall’appellante: osservava, in proposito, che, in
tema di indebito, l’obbligo di restituzione dei frutti e degli
interessi sulle somme che non siano state riscosse in mala fede
decorrono dalla data della domanda, giusta l’art. 2033 c.c. e
rilevava che nella fattispecie non si ravvisavano concreti
elementi per porre in dubbio la buona fede di Cantoni.
3. — Contro la sentenza della Corte emiliana Intesa
Sanpaolo ha proposto un ricorso per cassazione articolato in
nove motivi. Cantoni ha non solo resistito con controricorso, ma
spiegato pure impugnazione incidentale, fondando quest’ultima
su di un unico motivo. Lo stesso Cantoni ha depositato
memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. — I motivi del ricorso principale possono riassumersi
come segue.
Primo motivo: violazione degli artt. 23 commi 1 e 3, t.u.f.
1350, comma 1, n. 13, 1325, comma 1, n. 4, e 1326 c.c. Ad
avviso della ricorrente la Corte di merito avrebbe erroneamente
ritenuto che nei contratti in cui è richiesta la forma scritta ad
substantiam la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo

contrattuale sottoscritto, relativa alla ricezione del documento
recante la firma dell’altra parte, sia inidonea a fornire la prova
del perfezionamento per iscritto del contratto stesso.
Secondo motivo: violazione degli artt. 2724, comma 1, n.
3, 2725, comma 2, 1326 c.c., nonché dell’art. 23 t.u.f.. Secondo
l’istante la Corte di appello avrebbe impropriamente negato che
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poi, la domanda riconvenzionale relativa alla restituzione delle

ricorresse l’ipotesi di cui al n. 3 dell’art. 2724 c.c., affermando
che la fattispecie dello smarrimento incolpevole del documento
possa essere integrato solo dal rifiuto della controparte di esibire
in giudizio il modulo contrattuale recante la sottoscrizione

comportamento equipollente che renda di fatto impossibile la
prova della manifestazione scritta del consenso.
Terzo motivo: violazione degli artt. 1325, commi 1 e 4,
1326, comma 1, 1334 c.c., nonché dell’art. 23 t.u.f.. Lamenta la
banca che il giudice del gravame abbia errato nel ritenere che la
manifestazione in forma scritta della volontà di avvalersi di un
contratto per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam non
abbia valenza negoziale e non sia pertanto equivalente
all’accettazione scritta della proposta contrattuale di
controparte.
Quarto motivo: insufficiente e contraddittoria motivazione
con riguardo al decisivo punto della controversia costituito dalla
supposta revoca implicita del consenso alla conclusone del
contratto quadro di negoziazione del 7 gennaio 1992, nonché,
occorrendo, violazione degli artt. 1328, 1333 c.c. e dell’art. 23
t.u.f.. La sentenza impugnata è censurata per aver affermato
che la produzione in giudizio, da parte della banca, del contrato
sottoscritto dal cliente non possa tener luogo della sottoscrizione
mancante, reputando, a torto, che dagli atti sarebbe emersa
l’implicita volontà di Cantoni di revocare il proprio consenso al
perfezionamento del negozio.
Quinto motivo: violazione degli artt. 1423 e 1444, comma
2, c.c.: Secondo la banca istante aveva errato la Corte
territoriale a ritenere che i molteplici atti dispositivi posti in
essere dall’investitore, e implicanti la volontà di avvalersi del
contratto (quali l’incasso delle cedole e la rivendita dei titoli),
5

dell’altra parte e non anche, più in generale, da qualsiasi altro

non implicassero convalida del negozio che si assumeva nullo.
Sesto motivo: violazione dell’art. 23, commi 1 e 3, t.u.f. e
insufficiente e contraddittoria motivazione. La censura cade
sull’interpretazione, quanto alla norma indicata, offerta dalla

farsi valere dal cliente anche quando il contratto manchi della
sottoscrizione della banca, ma rechi la firma dello stesso
investitore.
Settimo motivo, proposto in via gradata, per l’ipotesi in cui
non sia accolto alcuno dei sei motivi che precedono: violazione
degli artt. 2033, 1147 e 1338 c.c.. Rileva la ricorrente che la
Corte di appello aveva erroneamente ritenuto integrata la
fattispecie della buona fede dell’accipiens, nonostante operasse,
a suo carico, una presunzione assoluta di conoscenza della
causa di nullità del contratto e nonostante, comunque, il detto
soggetto non potesse ignorare la causa di nullità senza colpa
grave, venendo in questione una invalidità contrattuale
derivante dall’asserita violazione di una norma imperativa.
Ottavo motivo, sempre fatto valere in via subordinata:
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto
della controversia concernente la supposta buona fede della
controparte al momento dell’incasso delle cedole. Secondo la
ricorrente, il giudice del gravame aveva argomentato in modo
incongruo, mancando di prendere in considerazione molteplici
elementi deponenti in senso opposto.
Nono motivo, ancora proposto in via subordinata:
violazione degli artt. 1418, 1421, 2033 c.c. e dell’art. 23, commi
1 e 3, t.u.f.. Lamenta l’istante che la Corte di appello abbia
escluso che essa banca avesse il diritto di ripetere le plusvalenze
percepite da Cantoni in relazione a tutti gli strumenti finanziari
acquistati in forza del contratto dichiarato nullo e che lo stesso
6

Corte di Bologna, secondo cui il difetto di forma scritta potrebbe

giudice distrettuale abbia inoltre affermato che venendo in
questione una nullità relativa, potesse farsi questione della
validità delle sole operazioni impugnate dal cliente. L’istante si
duole, in particolare, del fatto che così facendo la sentenza

con quello concernente gli effetti della nullità del contratto.
2.

— Con l’unico motivo di ricorso incidentale viene

dedotta la violazione degli artt. 91 c.p.c. e dell’art. 58, comma
1, I. n. 69/2009. Il ricorrente per incidente rileva che la
sentenza di appello, pur accogliendo la principale domanda
dell’appellante, aveva compensato le spese del giudizio.
Richiama, in proposito, l’art. 92, comma 2, c.p.c., come
modificato dalla I. n. 69/2009, e osserva che la possibilità, ivi
prevista, della compensazione delle spese, subordinata alla
presenza di gravi ed eccezionali ragioni, non poteva trovare
applicazione nel giudizio, giacché esso era stato instaurato
prima del detto intervento legislativo.
3. — I primi sei motivi del ricorso principale si prestano a
un esame unitario, investendo la sentenza impugnata con
censure che, pur da diverse angolazioni, ineriscono alla
medesima questione.
3.1. — Va anzitutto respinta l’eccezione di inammissibilità
del ricorso principale formulate dal controricorrente (che, per la
verità, richiamando l’art. 366, n. 6 c.p.c. e il principio di
autosufficienza, parla impropriamente anche di improcedibilità
del ricorso).
Deve osservarsi, al riguardo, come ciascuno dei motivi
formulati dalla banca ricorrente rechi la menzione degli atti e dei
documenti su cui è fondata l’impugnazione e che le indicazioni
formulate nel corpo del ricorso con riferimento ai medesimi
consenta la comprensione delle singole doglianze e
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impugnata abbia confuso il profilo relativo alla legittimazione

l’apprezzamento della loro decisività. La mancata specifica
indicazione (ed allegazione) dei documenti sui quali i singoli
motivi si fondino non è, del resto, sempre rilevante: essa,
infatti, può comportare una declaratoria di inammissibilità solo

atti o documenti fungano da fondamento, e cioè quando, senza
l’esame di quell’atto o di quel documento, la comprensione del
motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui
quali esso si basa, nonché la valutazione della sua decisività,
risulterebbero impossibili (Cass. Sez. U. 5 luglio 2013, n.
16887).
3.2. — Come in precedenza accennato, la Corte di appello
ha attribuito rilievo dirimente al dato della mancata
sottoscrizione del contratto quadro da parte di un funzionario
della banca all’uopo delegato. Il giudice distrettuale ha
affermato, in particolare, e per quanto qui rileva, che la nullità
prevista dall’art. 23 t.u.f. costituisce per certo una deroga
rispetto al regime posto dall’art. 1421 c.c. — secondo cui la
nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e
può essere rilevata d’ufficio —, ma non può portare, in assenza
di espressa previsione normativa, ad incidere sulla disciplina
sancita dal combinato disposto degli artt. 1418 e 1325 c.c., nella
parte in cui tale disciplina prevede, tra le cause di nullità del
contratto, la mancanza dell’accordo tra le parti e l’assenza della
forma scritta, quando essa sia richiesta ad substantiam.

Nella

fattispecie, secondo la Corte territoriale, il modulo contrattuale
prodotto in giudizio, recante la sottoscrizione del solo
investitore, non documentava alcun accordo delle parti; né, ad
avviso del giudice di appello, tale accordo avrebbe potuto
desumersi dal fatto che l’appellante avesse dichiarato per
iscritto, nello stesso documento prodotto in giudizio, recante la
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quando si tratti di censure rispetto alle quali uno o più specifici

propria firma, che un esemplare del contratto debitamente
sottoscritto dai soggetti abilitati a rappresentare la banca gli era
stato consegnato. Infatti — spiega la Corte distrettuale —
quando la forma scritta è richiesta ad substantiam, essa non

parte. Inoltre, Intesa Sanpaolo non avrebbe potuto avvalersi,
quale valida espressione della propria volontà negoziale, della
produzione in giudizio del documento, giacché con la deduzione
della nullità formulata nell’atto introduttivo Cantoni aveva in
sostanza manifestato la volontà di privare di effetti la propria
proposta contrattuale (proposta che quindi non avrebbe potuto
perfezionarsi in un momento successivo con l’accettazione della
banca). Infine, privi di rilievo dovevano considerarsi — secondo
la Corte di Bologna — gli atti con cui il cliente aveva inteso dare
esecuzione al contratto, giacché il contratto nullo era comunque
insuscettibile di convalida, mentre non poteva trovare
applicazione il principio per cui, nel caso di contratti soggetti alla
forma scritta, ove una delle parti si rifiuti di esibire il documento
di adesione pervenutole dalla controparte, «questa versa nella
posizione del contraente che abbia incolpevolmente perduto il
documento, di cui essa necessariamente e senza la benché
minima imprudenza o negligenza ha dovuto privarsi, ed è
ammessa, quindi, la prova della esistenza del suo consenso
scritto, oltre che per testimoni, anche per presunzioni».
Ciò detto, le esposte considerazioni non possono
condividersi.
Le Sezioni Unite di questa Corte, in due recenti pronunce,
hanno affermato il seguente principio di diritto:

«Il requisito

della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di
investimento, disposto dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art.
23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne
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può essere sostituita dalla dichiarazione confessoria dell’altra

venga consegnata una copia al cliente ed è sufficiente la sola
sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione
anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere
alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti»

gennaio 2018, n. 898).
E’ stata in tal modo valorizzata la finalizzazione della
sanzione della nullità rispetto all’esigenza dell’investitore

«di

conoscere e di potere all’occorrenza verificare nel corso del
rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che
riguardano la vigenza del contratto, che è proprio dello specifico
settore del mercato finanziario», sottolineandosi, poi, come il
vincolo di forma imposto dal legislatore vada inteso «secondo
quella che è la funzione propria della norma e non
automaticamente richiamando la disciplina generale sulla
nullità». In tal senso — è stato ancora osservato — «a fronte
della specificità della normativa che qui interessa, correlata alla
ragione giustifica trice della stessa, è difficilmente sostenibile che
la sottoscrizione da parte del delegato della banca, una volta
che risulti provato l’accordo (avuto riguardo alla sottoscrizione
dell’investitore, e, da parte della banca, alla consegna del
documento negoziale, alla raccolta della firma del cliente ed
all’esecuzione del contratto) e che vi sia stata la consegna della
scrittura all’investitore, necessiti ai fini della validità del
contratto-quadro».
Pertanto — sottolineano le Sezioni Unite — il giudice del
merito deve verificare se la volontà dell’intermediario possa
desumersi dalle condotte dallo stesso tenute — condotte che, di
contro, la Corte di appello ha reputato non rilevanti, anche nella
diversa prospettiva della inammissibilità della convalida del
contratto nullo —, mentre il dato della sottoscrizione
10

(Cass. Sez. U. 23 gennaio 2018, n. 1653; Cass. Sez. U. 16

dell’intermediario risulta «assorbito», quindi privo di importanza,
una volta che lo scopo perseguito dalla legge sia raggiunto
attraverso la sottoscrizione del documento contrattuale da parte
del cliente e la consegna, a quest’ultimo, di un esemplare del

Nei termini esposti i primi sei motivi del ricorso sono
dunque fondati.
3.3. — Restano conseguentemente assorbiti gli ultimi tre
motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale.
Come è evidente, poi, la cassazione della pronuncia
impugnata conferisce nuova vitalità alle altre questioni fatte
valere dalle parti nel corso del giudizio di merito e non coperte
da giudicato interno: tali questioni sono chiaramente devolute
alla cognizione del giudice del merito. E’ escluso, invece, che
questa Corte possa pronunciare su deduzioni, pur rilevabili
d’ufficio, che implichino un accertamento di fatto (come quella di
cui è fatta menzione nella memoria del controricorrente, a pag.
4).
4. — La sentenza impugnata è in conclusione cassata e la
causa deve essere rinviata alla Corte di appello di Bologna, in
diversa composizione, la quale dovrà conformarsi al richiamato
principio di diritto. Il giudice del rinvio provvederà a regolare le
spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie nei termini di cui in motivazione i primi sei motivi
del ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti tre, così come
il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione
ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in
diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle
spese del giudizio di legittimità
11

medesimo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1 a
Sezione Civile, in data 17 maggio 2018.

D Funzionario Giudi
Dott.ssa Fabrizio BAR N

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