Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18828 del 15/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/09/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 15/09/2011), n.18828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14199/2009 proposto da:

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, in

persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M., già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOR DE

SCHIAVI 275, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA GIUSTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LOGUERCIO Ugo, giusta delega in

atti e da ultimo domiciliato presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6833/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/01/2009 R.G.N. 3576/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 19/11/08 – 15/1/09 la Corte d’appello di Napoli rigettò l’impugnazione proposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dalla Direzione Provinciale del lavoro di Avellino avverso la sentenza del 31/1/06 del giudice del lavoro del Tribunale di Avellino, con la quale era stato condannato alla corresponsione in favore di C.M. dell’indennità di posizione a decorrere dal 4/9/00 a seguito di rideterminazione della retribuzione conseguente al suo transito dal ruolo dei segretari comunali a quello del personale del Ministero del Lavoro, e per l’effetto condannò gli enti appellanti alle spese del grado.

La Corte partenopea addivenne a tale decisione dopo aver rilevato quanto segue: la norma di cui al D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, art. 18, comma 11, concernente il regolamento dei segretari comunali e provinciali, garantiva a questi ultimi, in caso di trasferimento presso altra amministrazione, la conservazione del trattamento economico pensionabile, ove più favorevole, mediante attribuzione di un assegno “ad personam” fino al riassorbimento per effetto di futuri miglioramenti economici; inoltre, l’indennità di direzione, ora denominata di posizione, espressione della professionalità tipica della funzione rivestita da tali funzionari e come tale contraddistinta dai caratteri della generalità, fissità e continuatività, come confermato pure dall’art. 41 del ccnl dei segretari comunali e provinciali per il biennio 2000-2001, non poteva non essere inclusa nel predetto assegno “ad personam”, per cui nemmeno poteva porsi un problema di incompatibilità di tale indennità con quella di amministrazione riconosciuta ai dipendenti ministeriali nei ruoli dei quali era transitato il C..

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, affidando l’impugnazione a due motivi di censura.

Resiste con controricorso il C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo l’amministrazione ricorrente denunzia quanto segue:

“Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.P.R. n. 465 del 1997, art. 18, comma 11, degli artt. 41 e 43 del CCNL dei segretari comunali e provinciali 2000 – 2001 e dell’art. 36 Cost., e art. 2103 c.c.: violazione dei principi di retributività delle mansioni e del ne bis in idem, nonchè del principio di reformatio in peius, nella misura in cui è stata riconosciuta l’indennità di direzione (ora indennità di posizione) come componente fissa del trattamento economico per la liquidazione dell’assegno ad personam D.P.R. n. 465 del 1997, ex art. 18, comma 11”.

In sostanza si contesta, da parte del Ministero ricorrente, la natura di indennità fissa e continuativa dell’indennità di posizione oggetto del contendere, così come precisata dal giudice d’appello, e si sostiene, al contrario, la sua natura accessoria e variabile che ne impedirebbe l’inclusione nella base di calcolo dell’assegno “ad personam” D.P.R. n. 465 del 1997, ex art. 18, comma 11, e la renderebbe, oltretutto, incompatibile con l’indennità di amministrazione già erogata ai dipendenti ministeriali, con conseguente rischio di danno erariale, in violazione del principio del “ne bis in idem”. In maniera ancora più specifica si evidenzia che una volta avutosi, come nella fattispecie, il passaggio del funzionario dal settore comunale a quello ministeriale, l’indennità di posizione non avrebbe più ragion d’essere, sia perchè non verrebbe più svolta dal funzionario transitato nel nuovo ruolo alcuna funzione giustificativa della sua erogazione, sia perchè, in sua sostituzione, verrebbe ad essere dal medesimo percepita l’indennità di amministrazione, quale integrazione economica per l’assunzione delle nuove responsabilità.

2. Col secondo motivo si denunziano i seguenti vizi della sentenza:

“Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; apodittica ed immotivata considerazione prodromica circa la generalità, fissità e continuatività dell’indennità di direzione, da computarsi obbligatoriamente nel trattamento economico per la liquidazione dell’assegno ad personam D.P.R. n. 465 del 1997, ex art. 18, comma 11”.

Ritiene la difesa del Ministero che appare apodittica la valutazione del giudice d’appello sulla natura fissa e continuativa dell’indennità in esame.

Osserva la Corte che i suddetti motivi possono essere trattati congiuntamente essendo sostanzialmente unica la questione sollevata con riferimento al diritto del segretario comunale, transitato nel nuovo ruolo ministeriale, al mantenimento dell’indennità di posizione nella base di calcolo dell’assegno “ad personam” spettategli ai sensi del D.P.R. n. 465 del 1997, art. 18, mantenimento inteso ad evitare una “reformatio in peius” del trattamento retributivo in godimento al momento del passaggio ad altra amministrazione.

Ebbene, entrambi i motivi sono infondati per le seguenti ragioni: – Appare opportuno prendere le mosse proprio dalla contestazione inerente la ritenuta natura fissa e continuativa dell’indennità in esame, la cui definizione si pone come corretta premessa di inquadramento dell’emolumento in questione ai fini della verifica della sua incidenza su altra voce stipendiale e della sua compatibilità con altra indennità.

Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non è affatto apodittica la statuizione del giudice d’appello in merito alla configurazione dell’indennità in esame come emolumento contraddistinto dai caratteri della fissità e della continuità.

Infatti, alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (Cass. sez. lav. n. 10449/2006) che fa leva sulla garanzia della irriducibilità della retribuzione ai sensi dell’art. 2103 c.c., per il rispetto della quale il livello retributivo acquisito deve essere determinato col computo della totalità dei compensi corrispettivi delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore, è stato giustamente posto in evidenza che l’indennità in questione compete ai segretari comunali in ragione delle mansioni da essi svolte, quale espressione della professionalità tipica della funzione rivestita e non può essere considerata come un compenso erogato per particolari modalità della prestazione lavorativa o collegata a specifici disagi o difficoltà connesse a particolari situazioni.

A tali conclusioni la Corte territoriale è pervenuta anche all’esito della disamina dell’art. 41 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali per il biennio 2000 -2001, che collega l’indennità in esame alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell’ente di cui il segretario è titolare, oltre che dell’art. 43 dello stesso ccnl, dedicato al trattamento economico dei segretari in disponibilità, per effetto del quale in detto trattamento è compresa la retribuzione di posizione.

D’altra parte questa stessa Corte ha già avuto modo di affrontare tale questione (Cass. sez. lav. n. 10449 dell’8/5/2006), pervenendo a statuire che “in tema di mobilità dei segretari comunali e provinciali, la L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 82, nel demandare ad un regolamento di delegificazione (emanato ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2) la precisazione di norme transitorie intese ad attuare il trasferimento a richiesta degli interessati presso altre pubbliche amministrazioni, con preferenza per quelle statali, si è limitato a garantire il mantenimento ad esaurimento della qualifica e del trattamento economico pensionabile in godimento. Pertanto, la specifica disposizione del D.P.R. n. 465 del 1997, art. 18, comma 11 – secondo cui “il funzionario trasferito è collocato nei ruoli dell’amministrazione ricevente conservando il trattamento economico pensionabile e la qualifica in godimento, ove più favorevole, mediante attribuzione di assegno ad personam pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la nuova qualifica, fino al riassorbimento a seguito di futuri miglioramenti economici” – non si pone in contrasto, in alcuna parte, con la legge di delegificazione, nè con altre disposizioni di rango primario, essendosi tale norma limitata ad esplicitare il principio generale della riassorbibilità degli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius posto dalla fonte legislativa”.

D’altronde, il riscontro alla continuità e fissità della indennità in questione è stato ricavato dal giudice d’appello dall’accertamento della avvenuta corresponsione di tale specifico emolumento al C. sino all’epoca della cessazione dal servizio nel precedente ruolo di appartenenza, accertamento avvenuto con riferimento ai prospetti dei trattamenti economici allegati al provvedimento del Direttore Generale dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali del 13/10/2003.

Tra l’altro, in un caso analogo si è affermato (Cass. sez. lav. n. 6016 del 21/3/2005) che “i segretari comunali passati, a seguito di richiesta di mobilità, nei ruoli di altra amministrazione (nella specie, il Ministero del Lavoro) conservano, a norma del D.P.R. n. 465 del 1997, art. 18, comma 1, il trattamento economico pensionabile e la qualifica in godimento, ove più favorevoli, senza che sia possibile, all’interno del suddetto trattamento, operare ulteriori distinzioni tra le varie componenti per escluderne alcune dall’ambito di applicazione della garanzia prevista da tale norma; ne consegue che deve essere ricompresa nel suddetto trattamento la cosiddetta retribuzione mensile aggiunta erogata ai titolari della segreteria costituita da consorzi di più comuni, trattandosi di parte integrante del trattamento economico attribuito ad una specifica posizione lavorativa e non di emolumento variabile e provvisorio caratterizzato da accidentalità e precarietà”.

E’, quindi, corretta la conclusione cui è pervenuto il giudice d’appello nel ritenere che il C. aveva diritto a mantenere l’indennità in esame nella base di computo del predetto assegno “ad personam” allorquando transitava nel nuovo ruolo del Ministero del Lavoro.

Nè si pongono problemi di incompatibilità con la diversa indennità di amministrazione erogata ai dipendenti ministeriali, nel cui novero il C. è entrato a far parte a seguito del suo transito nel ruolo ministeriale, una volta in cui si è assodato che l’indennità di posizione è stata acquisita stabilmente alla retribuzione in precedenza goduta, in quanto strutturalmente connessa alla professionalità tipica della funzione rivestita.

Si è, infatti, avuto di recente modo di chiarire (Cass. sez. lav. n. 23853 del 24/11/2010) che “in materia di procedure di mobilità nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, ai fini della conservazione da parte del dipendente dopo il reinquadramento, ove più favorevole, del trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento, mediante l’attribuzione ad personam della differenza, ai sensi del D.P.R. n. 465 del 1997, art. 18, comma 11, vanno considerate, nel trattamento previsto dalla nuova qualifica, anche gli emolumenti attribuiti in via generale dall’amministrazione ricevente a tutti i dipendenti aventi tale qualifica. (Nella specie, relativa al passaggio di segretari comunali capo di 9^ qualifica alle dipendenze dell’INAIL, la S.C. ha affermato che nel trattamento previsto dalla nuova qualifica andavano considerati anche l’indennità di funzione e il salario di professionalità, attribuiti dal predetto istituto a tutti i dipendenti aventi la qualifica di segretario, a prescindere dalle funzioni esercitate)”.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno poste a suo carico nella misura liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2.000,00 per onorario, oltre Euro 20,00 per spese borsuali, nonchè I.V.A., C.P.A. e spese generali ai sensi di legge.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2011

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