Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18828 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. un., 12/07/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 12/07/2019), n.18828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sez. –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24578-2017 proposto da:

V.D., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato EDOARDO CANNELLINI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50-A, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentato e difeso dall’avvocato

FABIO MARIA FERRARI;

– controricorrente –

e contro

I.A.C.P. – ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3742/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/09/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/03/2019 dal Consigliere MARIA GIOVANNA SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

V.D. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli l’omonimo Comune e lo IACP della Provincia di Napoli, chiedendo che venisse accertato il suo subentro o il suo diritto al subentro nell’assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Deduceva al riguardo che la domanda di regolarizzazione del rapporto locativo – originariamente sorto con la propria suocera P.S.F. e transitato alla figlia convivente B.B., propria moglie – era stata rigettata dall’apposita Commissione, in ragione del superamento dei limiti di reddito previsti dalla LR n. 18 del 1997; aggiungeva che la richiesta di riesame era stata, del pari, rigettata e che entrambi i convenuti lo avevano diffidato al rilascio del bene.

Il Tribunale adito, nel contraddittorio dei convenuti, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione e la decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Napoli, che, con sentenza in data 15.9.2017, richiamata la giurisprudenza secondo cui possono configurarsi posizioni di diritto soggettivo, solo, nella fase successiva all’assegnazione, mentre, prima di tale fase, il privato è portatore di un mero interesse legittimo, devoluto al GA, osservava che il caso rientrava in tale seconda categoria avendo la controversia ad oggetto la legittimità del rifiuto alla richiesta di voltura e la richiesta di rilascio era ad essa strettamente consequenziale.

Per la cassazione della sentenza, ricorre V.D. con un motivo, al quale il Comune di Napoli resiste con controricorso. L’Istituto non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso, col quale si deduce l’errore in cui è incorsa la Corte territoriale nel declinare la propria giurisdizione, è fondato.

2. Secondo l’ormai consolidato indirizzo di queste Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 14956 del 2011; n. 3623 del 2012; n. 20589 del 2013, n. 9694 del 2013; n. 24148 del 2017), nella materia in esame, ed anche a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133 (codice del processo amministrativo), il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell’essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell’alloggio, che segna il momento a partire dal quale l’operare della pubblica amministrazione non è più riconducile all’esercizio di pubblici poteri, ma ricade, invece, nell’ambito di un rapporto paritetico, soggetto alle regole del diritto privato.

3. Richiamandosi a questa giurisprudenza, la Corte territoriale ha ritenuto che la lite vertesse nella prima delle due fasi indicate, avendo ad oggetto la legittimità del rifiuto alla richiesta di voltura.

Così opinando, tuttavia, i giudici d’appello hanno confuso e sovrapposto il caso in cui l’occupante partecipi al procedimento amministrativo di assegnazione e sia, perciò, titolare d’un interesse legittimo pretensivo ad essere utilmente collocato nella graduatoria con quello, qui ricorrente, di richiesta di subentro nel contratto, in seguito al decesso dell’assegnatario dell’alloggio.

Al riguardo, infatti, la L.R. Campania n. 18 del 1997, cui va fatto riferimento (l’edilizia residenziale pubblica costituisce materia attribuita alla competenza legislativa regionale, già anteriormente alla riforma del Titolo V della Costituzione, attuata con L. Cost. n. 3 del 1999) regola all’art. 14 il subentro nella domanda e nell’assegnazione di un alloggio disponendo, al comma 1, che: “In caso di decesso dell’aspirante assegnatario o dell’assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda o nella assegnazione i componenti il nucleo familiare come definito e secondo l’ordine indicato nell’art. 2 della presente legge”. Il successivo comma 4 dispone, ancora, che: “Al momento della voltura del contratto, l’Ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti il nucleo familiare eventuali condizioni ostative alla permanenza nell’alloggio”, verificate le quali, il Sindaco dichiara la decadenza dell’assegnazione.

Tali disposizioni confermano che, in ipotesi di decesso dell’assegnatario, il subentro nell’assegnazione discende direttamente dal dettato normativo in presenza di alcune condizioni, il cui accertamento non implica una valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione, ma riguarda il merito della controversia (cfr. Cass. SU n. 757 del 2007). La previsione, inoltre, che in ipotesi d’insussistenza dei presupposti per il subentro debba emettersi un provvedimento di decadenza dell’assegnazione, documenta che il subentro costituisce una possibile evoluzione del rapporto sorto in esito ad essa e non implica invece l’instaurazione di uno nuovo e diverso. Il che, ai fini che qui rilevano, comprova che la controversia attiene alla fase successiva al provvedimento di assegnazione dell’alloggio, e che la giurisdizione è del giudice ordinario.

4. Inoltre, l’odierno ricorrente si è opposto all’ordine di rilascio dell’immobile, chiedendone la sospensione, e la controversia avente ad oggetto la pretesa di restituzione di un bene da altri detenuto senza titolo rientra, in sè sola considerata, e contrariamente a quanto affermato dal Comune, nell’ambito della giurisdizione ordinaria (cfr. S.U. 24148 del 2017; n. 9694 del 2013; S.U. ord. 8.3.2012 n. 3623; S.U. ord. 7.7.2011 n. 14956; S.U. ord. 25.11.2009 n. 24764).

5. La sentenza va, in definitiva, cassata e le parti vanno rimesse innanzi al giudice di primo grado, anche per le spese.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Rimette le parti innanzi al Tribunale di Napoli, che provvederà, anche, al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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