Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18828 del 02/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 02/07/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 02/07/2021), n.18828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2671/2020 proposto da:

A.H., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCO TIFFI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SIRACUSA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 537/2019 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 16/09/2019 R.G.N. 347/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 537/2019 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato il rigetto della domanda di protezione internazionale proposta da A.H., cittadino del Bangladesh;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso A.H. sulla base di un unico motivo; il Ministero dell’Interno intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 1 Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), artt. 3, 4,7,14,16 e 17, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 10 Cost., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e omesso esame di un fatto decisivo; la sentenza impugnata è censurata in punto di valutazione della non credibilità del richiedente e per la omessa considerazione della situazione del Bangladesh oltre che per il rigetto della domanda di protezione umanitaria;

2. in via preliminare, deve essere dichiarata la giuridica inesistenza della procura speciale rilasciata al difensore conferita su foglio separato, spillato al ricorso per cassazione, la quale non contiene alcun riferimento all’instaurando giudizio di cassazione, mancando la indicazione degli estremi del provvedimento oggetto di ricorso per cassazione; la nomina quale difensore e procuratore speciale dell’Avv. Marco Tiffi è conferita, infatti, per ogni fase e grado ” anche di impugnazione o opposizione, cautelare, monitoria, di esecuzione e relative opposizioni, di riassunzione…”, espressioni intrinsecamente incompatibili con la proposizione del ricorso per cassazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali; essa è inoltre priva di data;

2.1. alla suddetta conclusione si perviene di ufficio in quanto l’art. 83 c.p.c., configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell’effettiva estensione della procura rilasciata principalmente a garanzia della stessa parte che l’ha rilasciata, affinchè la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell’autonoma iniziativa del proprio difensore – per l’assorbente rilievo secondo cui la suindicata formulazione della procura fa sì che essa non risulti riferibile al ricorso, cui pur materialmente accede e quindi alla controversia in relazione alla quale il mandato è stato conferito dal ricorrente, non essendo tale vizio sanabile per effetto della sottoscrizione del ricorrente stesso apposta in calce alla procura speciale (vedi, per tutte. Cass. 7 giugno 2003, n. 9173);

2.2. la mancata riferibilità della procura alla causa ne determina la inesistenza con conseguente inammissibilità del ricorso, senza assunzione di provvedimento sulle spese del giudizio non avendo il Ministero vittorioso, costituitosi tardivamente, svolto difese;

3. si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto il cui versamento va posto a carico del difensore dandosi seguito ad un consolidato orientamento di questa Corte in materia di procura inesistente (vedi per tutte Cass. SU 10 maggio 2006, n. 10706 e successive conformi).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2021

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