Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18827 del 20/08/2010
Cassazione civile sez. lav., 20/08/2010, (ud. 23/06/2010, dep. 20/08/2010), n.18827
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, NICOLA VALENTE, GIUSEPPINA GIANNICO, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
F.R.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8032/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
27.11.07, depositata il 25/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letta la sentenza impugnata con cui la Corte d’appello di Roma confermava la statuizione di primo grado di declaratoria del diritto di F.R.P. a ricevere la integrazione al minimo sulla pensione diretta (in godimento dal 1973) e non gia’ sulla pensione di reversibilita’ (con decorrenza dal 1996); La Corte territoriale, rilevava che la pensione diretta era anteriore e che non vi era la prova che la pensione di reversibilita’ fosse stata acquisita con oltre 781 contributi settimanali, perche’ non era stata fornita dalL’Inps che era gravato del relativo onere; in ogni caso, soggiungeva la Corte, la parte appellata aveva dedotto che anche la pensione diretta era stata acquisita con un numero di contributi superiore a 780, di talche’ il criterio invocato dall’Inps non sarebbe stato comunque applicabile;
Letto il ricorso dell’Inps ed il controricorso della pensionata;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili; va esclusa preliminarmente la formazione del giudicato a seguito della sentenza di accoglimento in primo grado, giacche’ la negazione del fatto che la pensione di reversibilita’ fosse stata acquisita con oltre 780 contributi settimanali e’ stata fatta oggetto di specifico motivo di appello;
Ritenuto che, quanto al merito, la L. n. 638 del 1983, art. 6, comma 3 dispone che, in caso di concorso di pensione diretta e di reversibilita’ a carico della medesima gestione, com’e’ nella specie, la integrazione spetta sulla pensione diretta; vi e’ pero’ una eccezione, perche’ se la pensione di reversibilita’ derivi da pensione del de cuius acquisita con oltre 780 contributi settimanali, la integrazione spetta sulla pensione di reversibilita’;
Rilevato che il ricorrente Inps si duole del fatto che gli sia ascritta la mancata prova su questa ultima circostanza, ossia che la reversibile derivasse da pensione con oltre 780 contributi, e fa correttamente rilevare che questa circostanza era invece pacifica, perche’ allegata dalla medesima pensionata nel ricorso introduttivo;
Rilevato che, tuttavia, la sentenza impugnata, per supportare la decisione, fa riferimento ad una ulteriore circostanza e cioe’ che la appellata aveva allegato che anche la sua pensione diretta era stata acquisita con oltre 780 contributi, per cui doveva rivivere la norma generale che impone la integrazione al minimo sulla pensione diretta;
Ritenuto che questa parte della motivazione non e’ stata fatta oggetto di censura da parte dell’Istituto, che non l’ha neppure in alcun modo contestata, per cui se e’ vero che entrambe le pensioni erano acquisite con oltre 780 contributi, vale la regola della integrazione sulla pensione diretta;
Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza (con distrazione).
PQM
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta/00, oltre millecinquecento/00 Euro per onorari, Iva, Cpa e spese generali, da distrarsi a favore del procuratore antistatario avv. Giovanni Angelozzi.
Cosi’ deciso in Roma, il 23 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010