Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18827 del 02/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 02/07/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 02/07/2021), n.18827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLAIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29624/2015 proposto da:

F.F., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GAETANO IROLLO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

CLEMENTINA PULLI, EMANUELE CAPANNOLO, MAURO RICCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5354/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/07/2015 R.G.N. 3127/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte di Appello di Napoli, riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto di F.F. ad ottenere l’assegno di invalidità negatole dal primo giudice per difetto del requisito dell’età, avendo la ricorrente già compiuto 64 anni al momento di presentazione della domanda; la Corte ha rilevato l’erroneità dell’interpretazione della L. n. 118 del 1971, art. 13, adottata dal Tribunale giacchè tale norma prevedeva che l’assegno non fosse dovuto a chi avesse già compiuto 65 anni; quanto, poi, al regolamento delle spese di lite del grado d’appello ha affermato che le stesse andassero compensate in considerazione del periodo limitato per cui la prestazione era stata riconosciuta;

ha proposto ricorso per cassazione F.F. affidandosi a due motivi;

l’INPS resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 e censura la sentenza perchè ha omesso di pronunciarsi quanto alle spese del primo grado, nonostante la riforma della sentenza impugnata;

col secondo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere disposto la compensazione delle spese relative al grado d’appello in considerazione del limitato periodo a cui si riferisce la domanda: il ricorrente assume che l’accoglimento della domanda avrebbe dovuto comportare il rimborso delle spese processuali in favore dell’attore, in base al principio di causalità, a nulla rilevando il valore della causa;

il primo motivo è fondato alla luce del principio (espresso da ultimo da Cass. nn. 9064 del 2018; 11423/2016; 6259/2014; 18837/2010) secondo cui il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;

nel caso in esame, in seguito all’appello della F. la Corte di merito ha riformato la sentenza di primo grado, che è quindi rimasta travolta dall’accoglimento del gravame anche in punto di spese, ma non ha provveduto sulle spese del primo grado di giudizio/come avrebbe dovuto in applicazione della disciplina fissata dagli artt. 91 e 92 c.p.c.;

l’accoglimento del primo motivo, comportando la riforma della sentenza impugnata in punto di spese anche in relazione a quelle di secondo grado, determina l’assorbimento del secondo motivo;

l’accoglimento della censura indicata nel primo motivo comporta la cassazione della sentenza in relazione al motivo accolto e, poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con liquidazione (nella misura indicata in dispositivo) delle spese spettanti alla F. per i gradi di merito;

alla ricorrente vanno riconosciute anche le spese del presente giudizio liquidate in dispositivo e distratte, come quelle relative ai gradi di merito, in favore dell’avvocato Gaetano Irollo che ha rilasciato la prescritta dichiarazione ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida a F.F., le spese di lite dei gradi di merito determinandole negli importi di Euro 1500,00 per il giudizio di primo grado quanto a compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge, e di Euro 2000,00 per il giudizio d’appello quanto a compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge con distrazione in favore dell’avvocato Gaetano Irollo;

condanna, altresì, l’INPS al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 3000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato Gaetano Irollo.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2021

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