Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18826 del 26/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 26/09/2016, (ud. 26/04/2016, dep. 26/09/2016), n.18826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25053-2011 proposto da:

SOGESTA SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell’avvocato GUIDO

PARLATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA EDILIZIA A RL REGIONE CAMPANIA BRUSCIANO 286, (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AMITERNO 3, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNA BATTISTA BUONAVOGLIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato AUGUSTO CHIOSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1387/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/04/2016 dal Consigliere Dott. COSENTINO ANTONELLO;

udito l’Avvocato CHIOSI Augusto, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con due contratti stipulati il (OMISSIS) la Cooperativa edilizia Regione Campania Brusciano 286 appaltò alla S.G.C. srl il completamento di due edifici sociali composti rispettivamente da 40 e 19 alloggi situati in comune di (OMISSIS) e contraddistinti con il piano di zona L. n. 167 del 1962 lotto B sub B/2; la realizzazione di tali edifici costituiva attuazione della convenzione stipulata il (OMISSIS) tra la Cooperativa e il comune di Pomigliano d’Arco in attuazione del piano per l’edilizia economica e popolare adottato ai sensi della L. n. 167 del 1962 e L. n. 865 del 1971.

In data (OMISSIS) la Cooperativa e la S.G.C. srl, per definire bonariamente un contenzioso tra loro insorto, conclusero una transazione in forza della quale la Cooperativa si obbligava a cedere alla S.G.C. srl la piena proprietà di tutti i locali pianoterra, aventi destinazione commerciale, dei fabbricati oggetto dell’appalto.

Con successivo atto documentato dalla scrittura privata del (OMISSIS), a cui intervenne e prestò il proprio consenso anche la Cooperativa, la S.G.C. srl nominò quale acquirente la società Sogesta srl; in detta scrittura si dava altresì atto che il rogito di trasferimento dei suddetti locali sarebbe stato concluso direttamente tra la Cooperativa e la Sogesta srl e che quest’ultima si obbligava a terminare la realizzazione dei locali stessi e a corrispondere alla S.G.C. srl, in corrispettivo della relativa cessione, la somma di 410 milioni di Lire.

Con atto del (OMISSIS) Sogesta srl, lamentando che la Cooperativa non aveva dato esecuzione all’obbligo di stipulare il rogito di trasferimento dei locali in parola, la conveniva in giudizio per sentire, alternativamente, accertare il suo diritto di proprietà su detti locali o pronunciare sentenza ex art. 2932 c.c., che tenesse luogo dell’atto di trasferimento dei medesimi in sua proprietà; In subordine, per quanto qui ancora interessa, chiedeva la condanna della Cooperativa al pagamento di una somma da liquidare a titolo di indebito arricchimento.

Costituitasi la Cooperativa, il tribunale rigettava le domande dell’attrice sull’assunto della nullità dell’atto (OMISSIS) per contrasto con il divieto di alienazione di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 35, e con la convenzione conclusa tra il Comune di Pomigliano e la Cooperativa convenuta.

La corte di appello, adita dalla Sogesta srl, confermava la sentenza di primo grado affermando che:

– Il richiamo della Sogesta al R.D. n. 1165 del 1938, artt. 8 e 9, andava giudicato inconferente, trattandosi di disposizioni relative alla fattispecie, nella specie pacificamente non ricorrente, di immobile costruiti con contributo erariale;

L’atto (OMISSIS) era nullo perchè prevedeva un trasferimento di proprietà non consentito nè dalla L. n. 865 del 1971, art. 35 (nel testo applicabile ratione temporis) nè dalla convenzione (OMISSIS) tra il Comune di Pomigliano e la Cooperativa, giacchè quest’ultima, nell’art. 17, u.c., pone il divieto di cessione a terzi del diritto di superficie e, nell’art. 18, dispone: “gli alloggi costruiti sull’aree concesse in diritto di superficie potranno essere solamente assegnati in locazione ai socì (cfr. pag. 10 della sentenza).

L’atto (OMISSIS) era altresì nullo anche perchè al medesimo non risultava allegata la domanda di concessione in sanatoria degli immobili dedotti in contratto, corredata della prova dell’avvenuto versamento delle prime due rate di oblazione, giusta la previsione della L. n. 47 del 1985, art. 40.

La domanda di arricchimento proposta dal Sogesta era inammissibile per difetto di residualità.

Per la cassazione della sentenza d’appello la Sogesta srl ricorre con quattro motivi.

Con il primo motivo si denunciano il vizio di violazione della legge, con riferimento alla L. n. 167 del 1962 ed al R.D. n. 1165 del 1938, nonchè il vizio di omessa e insufficiente motivazione in cui la corte territoriale sarebbe incorsa giudicando nullo l’atto del (OMISSIS). La ricorrente, per un verso, ripropone la tesi, già disattesa dalla corte territoriale, che il R.D. n. 1165 del 1938, art. 8, avrebbe consentito l’alienazione degli immobili dedotti in contratto, in quanto non abitativi e, per altro verso, contesta che il divieto di cessione dei locali in questione potesse desumersi dalla convenzione (OMISSIS) tra il Comune di Pomigliano e la Cooperativa, argomentando al riguardo dall’espresso rinvio alla L. n. 167 del 1962 operato da detta convenzione (nella cui premessa si dà atto che la stessa è finalizzata ad attuare il piano dell’edilizia economica e popolare adottato al sensi di tale legge dal comune di Pomigliano d’Arco).

Con il secondo motivo si denunciano il vizio di violazione di legge, con riferimento alla L. n. 865 del 1971, art. 35, in relazione alla L. n. 457 del 1978, art. 45, nonchè il vizio di omessa e insufficiente motivazione in cui la corte territoriale sarebbe incorsa non rilevando che alla data dell’ atto (OMISSIS) la disposizione di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 35, sarebbe stata abrogata dalla L. n. 457 del 1978, art. 45.

Con il terzo motivo si denunciano il vizio di violazione di legge, con riferimento alla L. n. 47 del 1985, art. 40 e agli artt. 1362 e 1363 c.c., nonchè il vizio di insufficiente motivazione in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo che l’atto (OMISSIS) fosse nullo per mancata allegazione della domanda di concessione in sanatoria, senza tener conto che, trattandosi di un contratto preliminare, era sufficiente che nel testo dell’atto fossero menzionati gli estremi della presentazione della suddetta domanda.

Con il quarto motivo si denunciano il vizio di violazione di legge, con riferimento agli artt. 2041 e 2042 c.c., nonchè il vizio di insufficiente motivazione, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo inammissibile l’azione di arricchimento esercitata in linea di subordine dalla Sogesta srl, per carenza del requisito della sussidiarietà.

La Cooperativa si è costituita con controricorso, denunciando preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale rilasciata dopo la pubblicazione della sentenza gravata.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 26.4.16, per la quale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale, fondata dalla contro ricorrente sul rilievo che nel testo della procura ad litem rilasciato dalla Sogesta srl all’avvocato Parlato non si fa espressa menzione degli estremi della sentenza impugnata. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, di recente ribadito con la sentenza n. 15538/15, l’art. 83 c.p.c., comma 3, nell’attribuire alla parte la facoltà di apporre la procura in calce o a margine di specifici e tipici atti del processo, fonda la presunzione che il mandato così conferito abbia effettiva attinenza al grado o alla fase del giudizio cui l’atto che lo contiene inerisce, per cui la procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o, come nella specie, a margine del ricorso, in quanto corpo unico con tale atto, garantisce il requisito della specialità del mandato al difensore, al quale, quando privo dl data, deve intendersi estesa quella del ricorso stesso.

Nel merito il Collegio rileva che la corte territoriale ha affermato la nullità del contratto preliminare di cessione dei locali commerciali per cui è causa sulla scorta di tre distinte ragioni:

a) perchè tale cessione non era consentita dal disposto della L. n. 865 del 1, art. 35;

b) perchè tale cessione non era consentita dalla convenzione stipulata il (OMISSIS) tra la Cooperativa e il comune di Pomigliano d’Arco e trascritta nei registri immobiliari;

c) perchè al contratto preliminare non risultava allegata la domanda di concessione in sanatoria.

La ragione del decidere sintetizzata sub b) viene criticata dal ricorrente esclusivamente con l’argomento, sviluppato nella parte finale del primo mezzo di ricorso, che il divieto di cessione dei locali In questione non potrebbe desumersi dalla convenzione (OMISSIS) tra il Comune di Pomigliano e la Cooperativa, giacchè tale convenzione rinvia espressamente alla L. n. 167 del 1962, dando atto, nella premessa, di essere finalizzata ad attuare il piano dell’edilizia economica e popolare adottato ai sensi di detta legge dal comune di Pomigliano d’Arco.

La censura non risulta pertinente all’argomentazione della sentenza gravata, perchè il rilievo che nella premessa della menzionata convenzione si facesse esplicito riferimento alla L. n. 167 del 1962, precisando che la stessa era finalizzata ad attuare un piano di edilizia economica e popolare adottato ai sensi di tale legge, non attinge specificamente l’argomentazione della corte distrettuale secondo cui il divieto di compravendita degli immobili in questioni(costruiti su aree concesse In diritto superficie, discendeva da quelle previsioni della convenzione che, da un lato (art. 17), vietavano la cessione a terzi del diritto di superficie e, d’altro lato (art. 18), consentivano solo la cessione in locazione degli alloggi costruiti sull’aree concesse in diritto di superficie (pag. 10, primo cpv, della sentenza).

La ratio decidendi sub b), in sostanza, non risulta validamente attinta dal primo mezzo di ricorso e pertanto, essendo essa autonomamente sufficiente a sorreggere la statuizione di nullità dell’atto (OMISSIS), elide l’interesse del ricorrente all’esame delle ulteriori doglianze dal medesimo proposte avverso tale statuizione, con riferimento alle rationes decidendi sub a) e c), nel medesimo primo mezzo e nel secondo e nel terzo mezzo del ricorso.

Il quarto mezzo di ricorso va infine giudicato inammissibile per difetto di specificità, perchè si risolve nella reiterazione degli argomenti che, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto condurre il giudice di merito ad accogliere l’azione di arricchimento proposta dalla Sogesta srl (tra cui l’argomento che essa Sogesta srl non avrebbe potuto esercitare “alcuna azione, nè nei confronti della Cooperative, nè nei confronti della società S.G.C., se non quella dell’indebito arricchimento esperibile soltanto nei confronti della prima”, pag. 19 del ricorso), senza, tuttavia, svolgere alcuna specifica censura in relazione all’argomentazione, posta dalla corte territoriale a fondamento della sentenza gravata, secondo cui la Sogesta srl avrebbe potuto esercitare la “normale condictio indebiti quantomeno nei confronti delle società S.G.C. srl destinataria del pagamento della somma di Lire 410.000.000 e formale parte alienante dei locali per cui è lite” (pag. 11 della sentenza gravata).

Il ricorso va quindi, in definitiva, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere al contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 8.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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