Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18826 del 20/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/08/2010, (ud. 23/06/2010, dep. 20/08/2010), n.18826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPDAP – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del Presidente/Commissario,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANTA CROCE IN GERUSALEMME 55,

presso lo studio dell’avvocato MARINUZZI DARIO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLLATINA

76, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA MERLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CANEPA ENRICO, giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 309/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

19/03/08, depositata il 13/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza impugnata con cui la Corte d’appello di Genova confermava la statuizione di primo grado di condanna dell’Inpdap a riliquidare a M.R. il trattamento di fine servizio;

Rilevato che la sentenza venne depositata il 13 maggio 2008, venne notificata all’Inpdap il 16 giugno 2008 in Savona presso lo studio del difensore patrocinante nel grado d’appello avv. Accinelli Fabio, e notificata anche il 17 febbraio 2009 presso la cancelleria della Corte d’appello di Genova;

Rilevato che avverso detta sentenza l’Inpdap propone ricorso che risulta consegnato per la notifica il 12 maggio 2009;

Letto il controricorso e la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di tardivita’ del ricorso; Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili perche’ che il ricorso e’ tardivo, in quanto notificato nell’anno, nonostante la notifica della sentenza;

Ritenuto che il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e le spese, liquidate come da dispositivo devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta/00, oltre millecinquecento/00 Euro per onorari, oltre Iva, CPA e spese generali.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010

 

 

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