Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18826 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 12/07/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 12/07/2019), n.18826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4464-2014 proposto da:

M.C.M., elettivamente domiciliata in ROMA alla via

CASSIODORO n. 6, presso lo studio dell’avvocato GAETANO LEPORE, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA CLAUDIA

LEPORE;

– ricorrente principale –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia ope legis in

ROMA, alla via DEI PORTOGHESI n 12;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 5184/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/08/2013 R.G.N. 8735/2009.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Napoli ha accolto parzialmente l’appello proposto dall’Università degli Studi di (OMISSIS) avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva accertato il diritto di M.C.M., lettore di madrelingua straniera, a percepire, con decorrenza dal (OMISSIS), data della prima assunzione, il trattamento economico previsto per i ricercatori universitari a tempo definito, con il riconoscimento degli scatti di anzianità maturati, ed aveva condannato l’Università al pagamento delle differenze retributive, quantificate in Euro 45.663,70;

2. la Corte territoriale, ricostruito il quadro normativo e richiamate le pronunce della Corte di Giustizia, più volte intervenuta sulla questione del trattamento giuridico ed economico riservato dallo Stato Italiano ai lettori di lingua straniera, ha innanzitutto evidenziato che l’appellata non aveva assunto la qualifica di collaboratore ed esperto linguistico, perchè il contratto disciplinato dalla L. n. 236 del 1995, art. 4, seppure formalmente sottoscritto, era stato “travolto e sostituito dal riconoscimento ab origine del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di lettore”, sicchè il regolamento del rapporto stesso doveva rinvenirsi nella sentenza del Tribunale di Napoli n. 4759/1997;

3. ha, peraltro, ritenuto applicabili alla fattispecie, ai fini del giudizio di adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost., il parametro fissato dalla L. n. 63 del 2004 ed i principi affermati dalla Corte di Giustizia con la sentenza 18 luglio 2006 in causa c- 119/04, con la quale era stato accertato l’inadempimento dello Stato Italiano agli obblighi assunti in sede comunitaria, per non avere conservato ai lettori, al momento della sostituzione dei contratti di lavoro a tempo determinato con contratti a tempo indeterminato, i diritti loro spettanti sin dalla data della prima assunzione, in relazione anche all’anzianità ed alla posizione previdenziale;

4. sulla base di dette argomentazioni, richiamata giurisprudenza di questa Corte, il giudice di appello ha condiviso la pronuncia del Tribunale nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto all’adeguamento retributivo, da quantificarsi tenendo conto anche degli scatti triennali legati all’anzianità di servizio;

5. la Corte territoriale ha evidenziato che il diritto poteva essere fatto valere a prescindere dall’entrata in vigore della L. n. 63 del 2004 ed anche dalla pronuncia della Corte di Giustizia del 26 giugno 2001, perchè l’art. 48 del Trattato, ora trasfuso nell’art. 39, è disposizione dotata di efficacia diretta dell’ordinamento degli Stati membri e contiene obblighi precisi ed incondizionati;

6. ha aggiunto che la domanda di riconoscimento dell’anzianità poteva essere azionata già sulla base della L. n. 236 del 1995, che aveva riconosciuto ai lettori i diritti acquisiti in forza dei precedenti rapporti a tempo determinato, e perciò ha accolto l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla difesa della Università, riducendo ad Euro 36.721,53 le somme da quest’ultima dovute;

7. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M.C.M. sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., ai quali ha opposto difese l’Università degli Studi di (OMISSIS), che ha notificato ricorso incidentale, affidato a due motivi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il primo motivo del ricorso principale denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione e falsa applicazione del D.L. n. 2 del 2004, art. 1, convertito nella L. n. 63 del 2004, nonchè dell’art. 12 disp. gen.” ed evidenzia che la Corte territoriale, pur avendo correttamente individuato il trattamento economico spettante alla ricorrente in quello previsto dalla legge richiamata in rubrica, ha poi errato nell’applicazione della stessa ed ha omesso di considerare che il legislatore ha riconosciuto il diritto all’adeguamento retributivo a far tempo dalla data della prima assunzione, ottemperando a quanto richiesto dalla Commissione e dalla Corte di Giustizia;

1.1. una volta ritenuta applicabile la L. n. 63 del 2004, che ha efficacia retroattiva, doveva essere esclusa la prescrizione dei crediti maturati in relazione al periodo antecedente l’entrata in vigore della disposizione normativa;

2. la seconda censura, formulata sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, addebita alla sentenza impugnata la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. con riferimento alla individuazione del dies a quo della prescrizione”;

2.1. ribadito di non aver mai sottoscritto il contratto previsto e disciplinato dalla L. n. 236 del 1995, la ricorrente sostiene, in sintesi, che la sua pretesa di attribuzione del trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito non poteva essere azionata prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, perchè sarebbe stata priva di supporto normativo;

3. con la terza critica si addebita alla Corte territoriale l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere apprezzato, ai fini dell’individuazione del dies a quo del termine quinquennale di prescrizione, la natura della sentenza della Corte di Giustizia del 26.6.2001, da ritenersi fonte del diritto fatto in valere in giudizio dal lettore;

4. infine il quarto motivo, ricondotto all’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia la “violazione e falsa applicazione del D.L. n. 120 del 1995, art. 4, convertito con L. n. 236 del 1995” perchè la citata normativa non si applica ai lettori di madrelingua che hanno ottenuto la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a far data dalla stipula del primo contratto D.P.R. n. 382 del 1980, ex art. 28;

5. il primo motivo del ricorso incidentale, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, addebita alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 120 del 1995, art. 4, conv. in L. n. 236 del 1995, nonchè del D.L. n. 2 del 2004, art. 1, conv. in L. n. 63 del 2004, perchè la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere applicabile al rapporto dedotto in giudizio la normativa dettata per gli ex lettori, divenuti collaboratori ed esperti linguistici, e non limitarsi ad utilizzare il parametro previsto dal D.L. n. 2 del 2004 ai fini del giudizio sull’adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost.;

5.1. da ciò l’Università trae la conseguenza che il trattamento retributivo e previdenziale del ricercatore a tempo definito poteva essere riconosciuto solo fino all’entrata in vigore della L. n. 236 del 1995 perchè per il periodo successivo il legislatore ha riservato alla contrattazione collettiva la quantificazione della retribuzione spettante;

5.2. precisa al riguardo che, a seguito dell’intervento normativo, “la categoria dei lettori non esiste più essendo transitata in quella di CEL” e pertanto gli ex lettori “non possono rifiutarsi di essere assoggettate alle regole della legge e del c.c.n.l. per ottenere in via giudiziale un trattamento sui generis”;

6. la ricorrente incidentale, con il secondo motivo, si duole della violazione dell’art. 2909 c.c. e rileva, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nell’attribuire rilievo, quanto alla regolazione del rapporto, alla sentenza n. 4759/1997 del Tribunale di Napoli, passata in giudicato, perchè nei rapporti giuridici di durata il giudicato stesso “non può coprire gli elementi variabili nel tempo come la quantità di lavoro prestato e la giusta retribuzione”;

7. ragioni di priorità logica e giuridica impongono di esaminare innanzitutto il ricorso incidentale, che pone la questione, rilevante anche ai fini dell’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione quinquennale, della disciplina applicabile ai rapporti instaurati D.P.R. n. 382 del 1980, ex art. 28 e proseguiti in forza di sentenze passate in giudicato che, in epoca antecedente o anche successiva all’abrogazione della norma, hanno disposto, sulla base dei principi affermati dalla Corte di Lussemburgo, la conversione dei contratti di lettorato da tempo determinato a tempo indeterminato;

8. non sussistono i profili di inammissibilità del ricorso incidentale prospettati dalla difesa della M. nella memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., perchè, da un lato, è la stessa sentenza impugnata che a pag. 7 della motivazione fa riferimento alla sottoscrizione del contratto in qualità di collaboratore esperto linguistico “travolto e sostituito di diritto dal riconoscimento ab origine del rapporto di lavoro a tempo indeterminato”, dall’altro, il ricorso incidentale addebita in modo chiaro alla Corte territoriale di non avere correttamente interpretato ed applicato le disposizioni normative che impongono di parametrare il trattamento economico a quello previsto per i ricercatori confermati a tempo definito solo sino all’entrata a regime della disciplina contrattuale dettata per i CEL, sulla base della delega conferita dal legislatore con il D.L. n. 120 del 1995;

8.1. non può essere ostativa all’esame del motivo la sola circostanza che l’Università non abbia fatto specifico riferimento alla legge di interpretazione autentica, giacchè in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonchè sulla base del principio generale desumibile dall’art. 384 c.p.c., deve ritenersi che, nell’esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte di cassazione può ritenere fondata o infondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente prospettata dalle parti e della quale si è discusso nei gradi di merito, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti esposti nel ricorso per cassazione, principale o incidentale, e nella stessa sentenza impugnata e fermo restando che l’esercizio del potere di qualificazione non deve confliggere con il principio del monopolio della parte nell’esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto (in tal senso fra le tante Cass. n. 9143/2007, Cass. n. 3437/2014, Cass. n. 14907/2017, Cass. n. 10952/2018, Cass. n. 6341/2019);

8.2. è stato anche affermato da questa Corte che la locuzione giurisprudenziale “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno” individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma, che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico, con la conseguenza che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di impugnazione, nondimeno la censura motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull’intera statuizione, perchè impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione (Cass. n. 2217/2016, Cass. n. 12202/2017, Cass. n. 16853/2018);

9. l’evoluzione del quadro normativo, giurisprudenziale e contrattuale riguardante il rapporto di lavoro instaurato dalle Università italiane con i lettori di madrelingua straniera e, successivamente, con i collaboratori esperti linguistici è stata ricostruita nella motivazione delle ordinanze nn. 26935/2016 e 79/2017, qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., con le quali è stato denunciato il contrasto, sorto nella giurisprudenza di questa Corte, in merito all’interpretazione della L. n. 240 del 2010, art. 26 ed all’applicabilità della normativa dettata per i CEL ai lettori che avevano ottenuto la conversione in sede giudiziale del rapporto instaurato D.P.R. n. 382 del 1980, ex art. 28;

9.1. le Sezioni Unite, nel risolvere il contrasto con più pronunce contestualmente rese, (Cass. S.U. n. 19164/2017 e Cass. S.U. n. 24963/2017), hanno affermato che la continuità normativa e l’analogia tra la posizione soppressa degli ex lettori di lingua straniera e quella di nuova istituzione dei collaboratori linguistici comporta che, se l’ex lettore abbia ottenuto l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la nullità della clausola di durata con sentenza passata in giudicato, va, comunque, applicata la relativa disciplina di fonte legale dettata dal D.L. n. 2 del 2004, come interpretato autenticamente dalla L. n. 240 del 2010, art. 26, che nel presente giudizio è intervenuto in pendenza del giudizio di appello;

9.2. la sentenza n. 24963/2017 ha osservato al riguardo, richiamando la motivazione della sentenza della Corte di Giustizia del 26.6.2001, che “la trasformazione ope legis (e quindi anche per sentenza definitiva) del rapporto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato deve essere equiparata alla conclusione di un nuovo contratto, seppure stipulato all’esito di procedure selettive, in quanto in entrambi i casi l’interesse perseguito è comunque quello di realizzare, dal punto di vista contenutistico e non formale, la medesima finalità di stabilizzazione del rapporto”;

9.3. le Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 19164/2017) hanno anche escluso che, convertito il rapporto di lettorato, possa essere ritenuto nullo per assenza di causa il contratto individuale stipulato ai sensi della nuova normativa, ed hanno precisato che, pur a fronte di un rapporto unitario ed ininterrotto, le parti possono modificare il regolamento pattizio in quanto nel rapporto di lavoro, che è un rapporto di durata, si può parlare di diritti quesiti solo in relazione a prestazioni già rese o ad una fase già esaurita;

10. sviluppando i principi affermati dal massimo organo della nomofilachia, sono state, poi, esaminate e risolte dal Collegio le questioni che qui vengono specificamente in rilievo, con più pronunce (Cass. nn. 13175/2018, 14203/2018, 15018/2018, 20765/2018) con le quali si è statuito che:

a) al rapporto intercorrente fra l’Università e l’ex lettore che abbia ottenuto l’accertamento in via giudiziale della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applica il D.L. n. 2 del 2004, art. 1, come autenticamente interpretato dalla L. n. 240 del 2010, art. 26, a prescindere dalla sottoscrizione del contratto D.L. n. 120 del 1995, ex art. 4, al quale, ove mancante, va equiparata, ai fini dell’applicazione del richiamato D.L. n. 2 del 2004, art. 1 e della norma di interpretazione autentica, la sentenza di conversione del rapporto;

b) il D.L. n. 2 del 2004, convertito dalla L. n. 63 del 2004, per ottemperare alla sentenza della Corte di Giustizia del 26.6.2001 in causa C – 212/99, ha previsto un criterio di ricostruzione a fini economici della carriera degli ex lettori da valere a far tempo dalla data di prima assunzione e sino alla sottoscrizione del contratto D.L. n. 120 del 1995, ex art. 4;

c) la conservazione del trattamento di miglior favore previsto dal D.L. n. 2 del 2004 opera nei limiti precisati dalla L. n. 240 del 2010, art. 26, comma 3, sicchè dalla data di sottoscrizione del contratto in qualità di collaboratore esperto linguistico all’ex lettore va attribuita la differenza, a titolo di assegno personale, fra la retribuzione determinata ai sensi del D.L. n. 2 del 2004, eventualmente maggiorata per effetto della clausola di salvaguardia, ed il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e decentrata, restando escluso che la retribuzione stessa possa rimanere agganciata, anche per il periodo successivo alla stipula del contratto di collaborazione, alle dinamiche contrattuali previste per i ricercatori confermati a tempo definito; d) il termine di prescrizione del diritto riconosciuto dal D.L. n. 2 del 2004, art. 1, decorre dalla data di entrata in vigore della nuova normativa;

11. I richiamati principi, condivisi dal Collegio, devono essere qui ribaditi per le ragioni indicate nelle motivazioni delle sentenze sopra citate, alle quali si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., perchè le stesse forniscono risposta a tutti gli argomenti prospettati in questa sede dalle parti;

12. la sentenza impugnata non è conforme all’orientamento recentemente consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte perchè, sul presupposto dell’inapplicabilità della normativa dettata per gli ex lettori poi divenuti collaboratori linguistici, ha, da un lato, ritenuto parzialmente prescritto il diritto alla rideterminazione della retribuzione, dall’altro non ha correttamente applicato il D.L. n. 2 del 2004, art. 1, come interpretato dalla L. n. 240 del 2010;

13. vanno, pertanto, accolti il ricorso incidentale ed il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento delle ulteriori censure, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi di diritto enunciati al punto 10 e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità;

14. non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale ed il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai ricorsi ed ai motivi accolti e rinvia per un nuovo esame alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione alla quale demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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