Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18825 del 16/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 18825 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: LORITO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso 22510-2016 proposto da:
PALUMBO S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO
SICILIANO, rappresentata e difesa dall’avvocato
MAURIZIO RUMOLO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2018
1948

AFFE’ GIUSEPPE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
CORRADO MARTELLI, giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 16/07/2018

avverso la sentenza n. 552/2016 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 07/07/2016, R. G. N.
525/2015;

/

///

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

n. r.g. 22510/2016

RILEVATO CHE

A fondamento del decisum la Corte distrettuale deduceva, per quel che in
questa sede interessa, che l’ultimo addebito contestato al dipendente
consisteva nell’aver assunto un comportamento di grave insubordinazione
nei confronti del suo superiore gerarchico il quale aveva chiesto di
svolgere talune mansioni – peraltro non rientranti nelle sue competenze che egli si era rifiutato di svolgere.
Opinava tuttavia, che detto comportamento non poteva considerarsi
dimostrato alla stregua del materiale istrAtorio raccolto, giacchè aveva
rinvenuto conferma esclusivamente nelle dichiarazioni rese dal teste De
Pasquale – considerato direttamente coinvolto nella vicenda, per essere
state a lui indirizzate le dedotte espressioni minacciose – non
ulteriormente riscontrate da quelle rese dagli altri testimoni escussi.
Perveniva, quindi, al convincimento della insussistenza del comportamento
addebitato al lavoratore, che avrebbe perpetuato la contestata recidiva
nell’insubordinazione.
Avverso tale decisione la società Palumbo interpone ricorso per cassazione
affidato a due motivi.
Resiste con controricorso l’intimato. Entrambe le parti hanno depositato
memoria.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO CHE
1. Con due motivi la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt.2106 e 2119 c.c. in relazione all’art.360 comma primo n.3 c.p.c..
Si duole che la Corte distrettuale abbia disposto malgoverno del materiale
istruttorio, sminuendo il peso probatorio delle dichiarazioni rese dal teste
De Pasquale e tralasciando la valenza di quelle rese da altro testimone, il
quale avrebbe invece supportato in chiave confermativa, la deposizione
del De Pasquale.
1

Con sentenza resa pubblica in data 7/7/2016 la Corte d’appello di Messina
confermava la pronuncia del giudice di prima istanza il quale aveva
rigettato le domande proposte da Giuseppe Affè nei confronti della s.p.a.
Palumbo volte a conseguire l’annullamento di due sanzioni disciplinari
irrogategli in data 28/10/2010 e 9/11/2010, ed accolto il ricorso con il
quale il lavoratore aveva impugnato il licenziamento disciplinare irrogatogli
in data 27/12/2010.

N. R.G. 22510/2016

Critica altresì la Corte territoriale per non aver correttamente scrutinato la
fattispecie complessiva che comprendeva un articolato comportamento di
insubordinazione, aggravato dalla recidiva specifica con riferimento ai fatti
posti in essere in contesto extra lavorativo nei confronti del responsabile
del personale della società, in tal modo elaborando un non corretto
giudizio in ordine alla proporzionalità della sanzione irrogata alla
mancanza ascritta.

Essi, nella sostanza, si traducono nella critica della sentenza impugnata in
ordine alla prova dei fatti oggetto di addebito che attengono alla
ricostruzione della vicenda storica quale elaborata dalla Corte di Appello
ed alla valutazione del materiale probatorio operata dalla medesima,
esprimendo un diverso convincimento rispetto a quello manifestato dai
giudici del merito, non consentito nella presente sede di legittimità (vedi
ex plurimis, Cass. 11/1/2016 n.195, Cass. 16/7/2010 n.16698).
Secondo il costante orientamento espresso da questa Corte (vedi ex
plurimis, Cass. 11/1/2016 n.195), da ribadirsi in questa sede, il vizio di
violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da
parte del provvedimento impugnato, della fattispècie astratta recata da
una norma di legge ed implica necessariamente un problema
interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della
fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna
all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del
giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo
sotto l’aspetto del vizio di motivazione, che nella specie, non viene
prospettato.
L’accertamento in fatto della ricorrenza delle condizioni che concorrevano
a definire la sussistenza del comportamento ascritto al ricorrente,
mediante la rivalutazione e l’apprezzamento del complessivo materiale
probatorio acquisito al giudizio, non è, quindi, scrutinabile, in quanto
tende a stigmatizzare l’impugnata sentenza per il malgoverno dei dati
istruttori acquisiti, veicolando la critica mediante uno strumento non
appropriato, e così pervenendo ad una revisione delle valutazioni della
Corte di merito per il conseguimento di una nuova pronuncia sul fatto,
certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (vedi
ex aliis, Cass. 4/4/2014 n.8008, Cass. SS.UU. 25/10/2013 n.24148).

2

2. I motivi che possono congiuntamente trattarsi siccome connessi, vanno
disattesi.

N. R.G. 22510/2016

E’ bene ricordare che il ricorso per cassazione non introduce un terzo
giudizio di merito tramite il quale far valere la mera ingiustizia della
sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio
impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito
della denuncia dei vizi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ..

dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle
ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono infatti
apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di
attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più
attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri
elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (vedi ex aliis,
Cass. 4/7/2017 n. 16467).
3.Deve poi, considerarsi che con il nuovo testo dell’art.360 cod. proc. civ.
n.5 applicabile alla fattispecie ratione tempons, la scelta operata dal
legislatore è stata quella di limitare la rilevanza del vizio di motivazione,
quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si
converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di
motivazione sia così radicale da comportare la nullità della sentenza per
“mancanza della motivazione”, sotto il profilo della mera motivazione
apparente, motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile,
ovvero mancante sotto il profilo grafico.
4. Nello specifico, deve rilevarsi che la Corte di merito ha proceduto ad un
accertamento in concreto ampio e articolato del materiale istruttorio
acquisito, argomentando in ordine alla valenza delle deposizioni
testimoniali raccolte, valutandone il diverso peso probatorio e pervenendo
alla conclusione che la condotta ascritta al lavoratore – consistita nel
rifiuto di svolgere alcune mansioni assegnategli, assumendo un tono
minaccioso nei confronti del suo superiore – non fosse stata dimostrata:
da un canto non era stato confermato l’uso di espressioni minacciose nei
confronti del superiore; dall’altro era emerso che le mansioni richieste
(movimentazione di un tubo di peso superiore agli 80 kg), non rientravano
nei compiti a lui assegnati e non erano pertanto, esigibili.
La pronuncia impugnata non risponde, quindi, ai requisiti della mera
apparenza ovvero della illogicità manifesta che avrebbero giustificato il
sindacato in questa sede di legittimità.

3

La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità

N. R.G. 22510/2016

5. Onde perde ogni rilievo anche la questione prospettata in ordine alla
violazione del principio di proporzionalità della sanzione al comportamento
addebitato, giacchè, nello specifico, dal giudice del gravame è stata
ritenuta mancante del tutto la prova del fatto oggetto di contestazione,
con motivazione, per quanto sinora detto, esente da censure.
Né assume valenza significativa ai fini qui considerati, la sentenza di
condanna irrogata in sede penale dal Tribunale di Messina, confermata in
sede di appello, per il reato di violenza privata, inerente ad uno degli
episodi oggetto di sanzione disciplinare, attinente ad una condotta che non
è rilevante giacchè non attiene all’episodio oggetto di contestazione in
relazione al provvedimento espulsivo irrogato, la Corte distrettuale ha
ritenuto indimostrato.
Alla stregua dei consolidati e condivisi principi esposti, i motivi di
doglianza vanno disattesi. Le spese seguono la soccombenza liquidate
come da dispositivo. Essendo stato il presente ricorso proposto
successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare
atto – ai sensi dell’art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di
versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi e in
euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso – art.13.
Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 15 maggio 2018.

L’espletato accertamento investe pienamente la quaestio facti, e rispetto
ad esso il sindacato di legittimità si arresta entro il confine segnato dal
novellato art.360, co. 1, n. 5, c.p.c., così come interpretato da Cass.
SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 7 aprile 2014.

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