Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18824 del 28/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 28/07/2017, (ud. 10/07/2017, dep.28/07/2017),  n. 18824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Maria Angelina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al un. 12555 del ruolo generale dell’anno 2009,

proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia;

– ricorrente –

contro

D.P.L., rappresentata e difesa, giusta procura speciale a

margine del controricorso, dagli avvocati Aurelio Brienza, Salvatore

Pugliese e Antonio La Marca, presso lo studio dei quali in Roma,

alla via degli Scipioni, n. 267, elettivamente domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione delle sentenze della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sede staccata di Brescia, sezione 63,

depositata in data 10 marzo 2009, n. 93/63/09.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.P.L. ha impugnato l’avviso di liquidazione e d’irrogazione sanzioni per iva relativa all’anno 2002 col quale l’Agenzia ha provveduto a revocare l’agevolazione dell’imposta riconosciutale per l’acquisto della prima casa, in quanto non aveva trasferito la residenza nel termine prescritto dalla legge nel Comune dov’è ubicato l’immobile acquistato. A fondamento dell’impugnazione, la contribuente ha dedotto l’intervenuta decadenza dal termine triennale previsto per l’azione di accertamento dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76.

La Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso, mentre quella regionale ha accolto il successivo appello di D.P.L., reputando che la proroga biennale non possa riguardare il termine per l’accertamento della maggiore iva dovuta, giacchè la L. n. 289 del 2002, art. 11 nei suoi commi non contiene alcun riferimento a questa imposta.

Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida ad un unico motivo, cui reagisce con controricorso la contribuente, provvedendo anche a depositare memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- L’unico motivo di ricorso, col quale l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 16, della tabella A/2 del medesimo D.P.R., del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, dell’art. 1, parte 1^, del suddetto D.P.R. e della L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1-bis là dove il giudice d’appello ha escluso l’applicazione in materia di iva della proroga biennale per l’azione di accertamento, è infondato.

Le sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., 22 settembre 2016, n. 18574), in attesa della pronuncia delle quali è stata differito l’esame dell’odierno ricorso, hanno difatti stabilito che la proroga biennale, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11 che posticipa i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili, qualora non sia stata presentata istanza di definizione agevolata ai sensi dello stesso art. 11, non può ritenersi applicabile anche alla fattispecie di acquisto con iva agevolata; in forza di tale principio, per quanto concerne le norme agevolative fiscali, appaiono precluse interpretazioni ermeneutiche trascendenti i confini del dato letterale.

2.-Le spese vanno, tuttavia, compensate, in considerazione del recente consolidamento della giurisprudenza di questa Corte.

PQM

 

la Corte:

rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA