Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18824 del 20/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/08/2010, (ud. 23/06/2010, dep. 20/08/2010), n.18824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. LOJODICE OSCAR,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3 770/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI del

2.10.08, depositata il 28/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nella causa promossa da D.F. contro l’Inps con ricorso del 14.3.2002, per la riliquidazione dell’indennita’ di disoccupazione agricola per l’anno 1991, il Tribunale di Trani dichiarava cessata la materia del contendere, avendo il convenuto erogato la prestazione richiesta, e condannava l’Inps al pagamento delle spese processuali.

Avverso detta sentenza il lavoratore proponeva appello lamentando l’omessa liquidazione degli interessi anatocistici e la liquidazione delle spese in deroga ai minimi tariffari. L’Inps proponeva appello incidentale contro la sua condanna alle spese, assumendo che soccombente virtuale era il lavoratore, decaduto dall’esercizio dell’azione giudiziaria D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47.

La Corte di Appello di Bari, con sentenza depositata il 28 ottobre 2008, compensava le spese di primo grado (ritenendo fondata l’eccezione di decadenza), rigettava la domanda di interessi anatocistici e compensava le spese del giudizio di appello.

Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un motivo con il quale, denunciando violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e successive modificazioni, e vizi di motivazione, sostiene che la Corte territoriale, in presenza di una pronuncia di cessazione della materia del contendere non impugnata da alcuna parte e quindi passata in giudicato, non poteva piu’ applicare la decadenza di cui all’art. 47 cit., che era comunque inapplicabile alla fattispecie di domanda di riliquidazione di una prestazione gia’ riconosciuta, ne’ poteva compensare per tale motivo le spese dei due gradi di merito.

Si osserva che le censure sollevate dal ricorrente possono essere ricondotte sostanzialmente alla violazione di norme di diritto, poiche’ i dedotti vizi di motivazione attengono all’interpretazione delle norme, piuttosto che a vizi logici del ragionamento del giudice.

Il ricorso per cassazione risulta privo della formulazione dei quesiti di diritto, richiesti a pena di inammissibilita’ dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile a tutti i ricorsi avverso sentenze depositate dopo il 2 marzo 2006, come disposto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2. Il citato art. 366 bis e’ stato abrogato dal D.Lgs. n. 69 del 2009, art. 47 ma senza effetto retroattivo, motivo per cui e’ rimasto in vigore per i ricorsi per cassazione presentati avverso sentenze pubblicate prima del 4 luglio 2009 (D.Lgs. n. 69 del 2009, art. 58).

Le Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 20360/2007, confermata dalla successiva giurisprudenza di legittimita’, hanno affermato il seguente principio : “Il principio di diritto che, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., la parte ha l’onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilita’, deve consistere in una chiara sintesi logico – giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimita’, formulata in termini tali per cui dalla risposta negativa o affermativa che ad essa si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame” (Sez. Un. 20360/2007), restando escluso che il quesito possa essere desunto dal contenuto del motivo (Sez. Un. 6420/2008).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese di questo giudizio a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 326 del 2003.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010

 

 

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