Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18824 del 16/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 18824 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: DE FELICE ALFONSINA

SENTENZA

sul ricorso 5483-2013 proposto da:
TORCHIA DIONIGI C.F. TRCDNG51E14D122E, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SIMONE DE SANT BON 89, presso
lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE GALLO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2018
1905

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE;
– intimata –

avverso la sentenza n. 116/2012 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 16/07/2018

di CATANZARO, depositata il 05/07/2012, R. G. N.
566/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/05/2018 dai Consigliere Dott_ ALFONSINA
OC

Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

R.G. 05483/2013

FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Catanzaro confermando la pronuncia del Tribunale di
Crotone ha rigettato, con diversa motivazione, il ricorso di Dionigi Torchia, Dirigente
veterinario di secondo livello presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, il quale
rivendicava il riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di risultato ai

1998/2001, per aver svolto dal 26 agosto 2002 al 23 maggio 2005 le funzioni di
coordinatore dell’Area del Dipartimento della Sanità pubblica veterinaria.
La Corte Territoriale ha accertato che in base alle disposizioni aziendali, l’Area
dipartimentale in oggetto era articolata in tre strutture organizzate quali articolazioni
interne da non potersi considerare, come tali, strutture complesse ai fini
dell’applicazione dell’art. 39 del c.c.n.l. per la dirigenza medica e veterinaria
1998/2001. Tale ultima disposizione, invocata dall’appellante a fondamento della sua
pretesa, prevede la corresponsione della maggiorazione retributiva o in caso di
attribuzione espressa d’incarico dirigenziale, o in caso di assegnazione di funzioni che,
pur senza assumerne la formale denominazione, sono comunque riferibili a strutture
che l’atto aziendale ha qualificato come complesse. Alla stregua degli accertamenti
svolti dalla Corte territoriale, la posizione dell’appellante non poteva dirsi rientrare in
nessuna delle due ipotesi contrattualmente individuate.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre Dionigi Torchia con due motivi, mentre
l’Asp di Crotone si costituisce mediante deposito della delibera n. 256/2013,
contenente l’atto di nomina dei propri difensori, giusta procura speciale non
autenticata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 5, parte
ricorrente deduce “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti
collettivi e accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione al c.c.n.l. dirigenza medica
e veterinaria 1998/2001 nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
circa un fatto decisivo del giudizio”. La pronuncia d’appello entrerebbe in
contraddizione con la corretta interpretazione dell’atto aziendale, omettendo di
motivare che il Dipartimento di Prevenzione e le tre unità operative che lo
compongono (Area dipartimentale “Sanità Pubblica”; Area dipartimentale “Tutela
Salute Ambiente Lavoro”; Area dipartimentale “Sanità Pubblica Veterinaria”) sono

sensi dell’art. 39, co. 9, del c.c.n.l. per l’Area della Dirigenza medica e veterinaria

qualificate strutture complesse dall’art. 20, lett. c) dell’atto aziendale, attuativo
dell’art. 39 del c.c.n.l.
Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ.,
contesta “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 420 e
421 cod. proc. civ.” I giudici non avrebbero preso in considerazione la richiesta
istruttoria del ricorrente di ammettere la prova per testi al fine di provare che lo

Preliminarmente deve darsi atto dell’irritualità della costituzione nel presente
giudizio da parte dell’Azienda sanitaria controricorrente, così come avvenuta mediante
procura speciale non autenticata. La controversia – iniziata nel 2007 – soggiace alla
norma in tema di rappresentanza processuale (art. 182, co.2, cod. proc. civ.) nella
formulazione precedente alla novella introdotta con legge n.69/2009 (art. 46, co.2),
applicabile ai soli giudizi che hanno avuto inizio dopo l’entrata in vigore della stessa
(4/7/2009).

Venendo ora all’esame delle singole censure, il primo motivo di ricorso è
inammissibile.
Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che il ricorso, a
pena d’inammissibilità, deve contenere “…tutti gli elementi necessari a porre il giudice
di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo
oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche
argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti
ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa…” ed in particolare, che
“…nell’esposizione del fatto processuale il ricorrente è tenuto ad agevolare !a
comprensione delle motivazioni della sentenza impugnata e a dimostrare, mediante
specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, in qual modo determinate
affermazioni in diritto contenute nella decisione censurata debbano ritenersi in
contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle
stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità…” (Così da ultimo Cass.
n.18960/2017).
La Corte d’Appello fonda la sua statuizione sull’atto aziendale, che, in attuazione
dell’art. 39, comma 9 del c.c.n.l. del settore relativo alla Dirigenza medica e
Veterinaria 1998/2001, costituisce il provvedimento cd. di graduazione della struttura
sanitaria, e accerta che, a norma dell’art. 20, lett. c) dello stesso, e diversamente da

2

stesso svolgeva il coordinamento di strutture complesse.

quanto previsto per le altre due Aree Dipartimentali (Area Dipartimentale Sanità
pubblica e Area Dipartimentale della Tutela della Salute negli ambienti di lavoro),
“…relativamente all’Area Dipartimentale di sanità pubblica veterinaria, si dispone che
la stessa si articola “nelle seguenti strutture organizzative”, con specifica
individuazione delle stesse, indicate in numero di 3. L’atto aziendale, quindi, non
qualifica le articolazioni interne quali strutture complesse, limitandosi a considerare la
suddivisione così come caratterizzata dalla presenza di strutture organizzative, che lo

sent.)
La statuizione della Corte d’Appello applica, pertanto, correttamente il principio di
diritto affermato da questa Corte, là dove essa afferma che l’incremento della
retribuzione accessoria del dirigente sanitario, incaricato della direzione di struttura
complessa è condizionato all’adozione, da parte del datore, del provvedimento di
graduazione delle funzioni (Così Cass. n. 22934/2016). Tuttavia, la censura non
consente al giudice di legittimità di prendere esatta conoscenza di tale avvenuto
adempimento organizzativo, in quanto la difesa di parte ricorrente non trascrive e non
produce, né indica dove risulta prodotto l’atto aziendale posto a base della decisione
impugnata.

Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Data l’ampiezza dei poteri istruttori del Giudice del lavoro e la discrezionalità del
loro esercizio, è priva di pregio la doglianza rivolta ad affermare la violazione degli
artt. 420 e 421 cod. proc. civ., per avere il Giudice omesso di considerare la richiesta
istruttoria dell’appellante di ammettere la prova per testi, al fine di dimostrare che la
struttura alla quale lo stesso risultava preposto concerneva il coordinamento di
struttura complessa.
Il motivo contiene altresì un profilo d’infondatezza, là dove appare rivolto a
prospettare che ai fini dedotti, la graduazione della struttura possa essere dimostrata
attraverso testimonianze, là dove, invece, è al solo atto aziendale di graduazione, che
(unitamente alla capienza del fondo destinato), le norme attribuiscono il valore di
presupposto per l’ottenimento dell’incremento della retribuzione accessoria, previsto
contrattualmente.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla si provvede riguardo alle
spese, in mancanza di attività difensiva da parte dell’intimata.

3

stesso atto aziendale denomina come servizi, secondo quanto sopra riportato”. (p. 4

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma

Così deciso all’Udienza Pubblica del 9 maggio 2018

dell’art. 1 bis dello stesso art.13.

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