Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18824 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. I, 10/09/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 10/09/2020), n.18824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9705-2019 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE GREGORIO

VII n. 16, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MARCHESE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 12/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 27.6.2018 il ricorrente impugnava il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano con il quale era stata respinta la sua istanza volta ad ottenere la predetta tutela.

Con il decreto impugnato il Tribunale di Milano rigettava il ricorso.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione M.M. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 ed del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non credibile il suo racconto, senza considerare che gli eventi riferiti erano risalenti nel tempo, interessavano un periodo di vari anni che egli aveva vissuto in giovane età.

La censura è inammissibile. Il giudice di merito ha ritenuto non credibile la storia narrata dal ricorrente in quanto egli aveva riferito di aver lasciato il proprio Paese in aereo, a seguito di normale espatrio con passaporto nazionale; circostanza, questa, che difficilmente poteva conciliarsi, secondo il Tribunale, con il fatto che egli fosse ricercato dalla polizia (cfr. pagg. 2 e 4 del decreto impugnato). Inoltre ha evidenziato che i fatti narrati risalivano al (OMISSIS) e che, “… per stessa ammissione del ricorrente, dopo la sua partenza nessun membro della sua famiglia ha più subito ritorsioni da parte dei parenti dello zio ferito. Inoltre, con la propria partenza, lo zio ha ottenuto finalmente quanto desiderato sin dall’inizio, ovvero il terreno della famiglia del ricorrente, dunque v’è ragione di credere che lo stesso, a distanza di così tanti anni, non nutra più alcun proposito di vendetta” (cfr. pag. 5 del decreto). Ambedue i passaggi della motivazione non vengono attinti dalla censura in esame, che pertanto non coglie la ratio della decisione impugnata e risulta, di conseguenza, carente di specificità rispetto al decisum.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 perchè il Tribunale avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria.

La censura è inammissibile. Il decreto impugnato dà atto delle condizioni esistenti in (OMISSIS), escludendo la sussistenza di una situazione di pericolo generalizzato o comunque di un rischio collegato al rimpatrio del richiedente (cfr. pagg. 5 e 6); esamina inoltre il suo percorso di integrazione in Italia, escludendo la sussistenza di una condizione socio-lavorativa rilevante ai fini della protezione umanitaria, poichè il richiedente non aveva appreso la lingua, nè dimostrato di disporre di autonoma situazione alloggiativa e di essere economicamente autosufficiente; inoltre, egli aveva mantenuto i contatti con la sua famiglia di origine, rimasta in (OMISSIS), onde il suo rimpatrio avrebbe favorito il suo ricongiungimento con i propri stretti congiunti.

Rispetto a tale valutazione il ricorrente non allega alcun elemento concreto che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare, o valutato in modo non adeguato, con conseguente carenza di specificità delle doglianze, che si risolvono in una istanza di revisione del giudizio di merito, da ritenere estranea alle finalità e alla natura del giudizio in cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.627790).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

 

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