Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18824 del 02/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 02/07/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 02/07/2021), n.18824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLAIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22911/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LIDIA

CARCAVALLO, GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO,

ANTONELLA FATTERI;

– ricorrente –

contro

G.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 279/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 31/03/2015 R.G.N. 3038/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/02/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza depositata il 31.3.2015, la Corte d’appello di Lecce, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l’INPS a pagare a G.C. le differenze rivenienti dalla riliquidazione della pensione da lui goduta con l’inclusione, nella relativa base di calcolo, degli emolumenti extramensili relativi ai periodi di contribuzione figurativa dovuta al collocamento in cassa integrazione guadagni;

avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

G.C. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto l’ammissibilità dell’appello proposto dall’odierno controricorrente nonostante non contenesse censure attinenti alla motivazione della sentenza impugnata;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 132 c.p.c., per avere la Corte di merito rassegnato, a sostegno dell’accoglimento della domanda, una motivazione meramente apparente;

che, con riguardo al primo motivo, va rilevato che, mentre il primo giudice aveva accertato che “l’INPS ha provveduto ad includere le mensilità aggiuntive nella base retributiva di riferimento per la liquidazione del trattamento di integrazione salariale”, di talchè, “non avendo il ricorrente fornito specifiche contestazioni e deduzioni in ordine alle modalità di calcolo della contribuzione figurativa, deve concludersi per l’infondatezza della domanda” (così la sentenza di primo grado, debitamente trascritta a pag. 5 del ricorso per cassazione), l’atto di appello, dopo aver richiamato il disposto della L. n. 155 del 1981, art. 8 e ribadito “che non possono esserci criteri differenti per calcolare il valore retributivo a seconda che si tratti di emolumenti mensili o extramensili”, ha affermato che “è assolutamente fuorviante la tesi dell’INPS che vorrebbe escludere la pensione del pensionato dal campo di applicazione del principio posto dalla Corte di cassazione n. 16313/04 e successive analoghe, muovendo dalla circostanza che nè nell’anno solare in cui sono collocati i contributi figurativi nè nell’anno precedente vi sia alcun contributo da lavoro dipendente con retribuzione effettiva” (ibid., pagg. 6-7), illustrando poi, in diritto, le ragioni per cui la tesi dell’Istituto andrebbe disattesa (ibid., pagg. 7-8);

che risulta per tabulas che il contenuto dell’atto di appello non muove alcuna specifica doglianza nei confronti dell’accertamento del giudice di prime cure secondo cui gli emolumenti extramensili di cui si discute sarebbero già stati inclusi nella base di calcolo del trattamento pensionistico, diffondendosi su questioni di diritto per nulla pertinenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata;

che questa Corte, già anteriormente alla novella dell’art. 342 c.p.c., aveva consolidato il principio secondo cui l’atto di appello, che contenga motivi di gravame non aderenti alle questioni dibattute e decise in primo grado, non è idoneo a conseguire lo scopo del riesame e della riforma della pronuncia impugnata e dev’essere pertanto dichiarato inammissibile (Cass. S.U. n. 3465 del 1977 e numerose successive conformi);

che tale principio va a fortiori ribadito a seguito della novella apportata agli artt. 342 e 434 c.p.c., dal D.L. n. 83 del 2012 (conv. con L. n. 134 del 2012), richiedendosi, ai fini dell’ammissibilità del gravame, che l’appello contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, trattandosi pur sempre di revisio prioris instantiae (così, tra le più recenti, Cass. n. 13535 del 2018); non avendo il giudice d’appello rilevato l’inammissibilità del gravame, il primo motivo va accolto, mentre resta assorbito il secondo relativo al rilievo di apparenza della motivazione; la sentenza impugnata va, dunque, cassata senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., comma 3, secondo periodo, dal momento che il processo non poteva essere proseguito;

parte controricorrente va conseguentemente condannata a rifondere all’INPS le spese del giudizio di appello e di cassazione, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata senza rinvio perchè la causa non poteva essere proseguita e condanna parte controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di appello, che si liquidano in Euro 2.000,00, e di legittimità, che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2021

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