Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18823 del 20/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/08/2010, (ud. 23/06/2010, dep. 20/08/2010), n.18823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. LOJODICE OSCAR,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, STUMPO VINCENZO, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3631/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI del

29.9.08, depositata il 22/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona, del Dott. MAURIZIO

VELARDI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nella causa promossa da M.M. contro l’Inps con ricorso del 3.12.2003 per il pagamento di quanto dovuto a titolo di riliquidazione dell’indennita’ di disoccupazione agricola per l’anno 1984, il Tribunale di Bari dichiarava cessata la materia del contendere, per avere il convenuto provveduto al pagamento della sorte dovuta, compensava per meta’ le spese del grado e condannava l’Inps al pagamento della restante meta’, ritenuta la causa di valore non superiore ad Euro 600,00.

Proponeva appello l’assicurata lamentando l’omessa condanna dell’Inps al pagamento degli interessi anatocistici, la parziale compensazione delle spese e la determinazione del valore della causa in misura inferiore a Euro 600,00.

La Corte di Appello di Bari, con sentenza depositata il 22 ottobre 2008, in parziale riforma della decisione del primo giudice, condannava l’Inps al pagamento degli interessi anatocistici, confermava nel resto l’impugnata sentenza e compensava per intero le spese del giudizio di secondo grado.

Avverso detta sentenza l’assicurata ha proposto ricorso con tre motivi con i quali ha denunciato: 1) violazione degli artt. 24, 38 e 111 Cost., violazione degli artt. 91, 112, 113 e 116 c.p.c. e vizi di motivazione, per avere il giudice di appello determinato il valore della controversia in misura non superiore ad Euro 600,00, mentre la causa doveva ritenersi di valore indeterminabile o comunque superiore ad Euro 600,00, 2) violazione degli artt. 24, 38 e 111 Cost. e vizi di motivazione per avere il giudice di appello confermato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva parzialmente compensato le spese di quel giudizio; 3) violazione degli artt. 24, 38 e 111 Cost., violazione degli artt. 91, 112, 113 e 116 c.p.c., nonche’ vizi di motivazione, per avere il giudice di appello compensato interamente le spese del giudizio di secondo grado senza adeguata motivazione.

L’Inps ha resistito con controricorso.

Osserva la Corte che il ricorso per cassazione, in ordine alle denunciate violazioni di legge, risulta privo della formulazione dei quesiti di diritto, richiesti a pena di inammissibilita’ dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile a tutti i ricorsi avverso sentenze depositate dopo il 2 marzo 2006, come disposto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2. Il citato art. 366 bis e’ stato abrogato dal D.Lgs. n. 69 del 2009, art. 47 ma senza effetto retroattivo, motivo per cui e’ rimasto in vigore per i ricorsi per cassazione presentati avverso sentenze pubblicate prima del 4 luglio 2009 (D.Lgs. n. 69 del 2009, art. 58).

Al riguardo si ricorda che le Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 20360/2007, confermata dalla successiva giurisprudenza di legittimita’, hanno affermato il seguente principio : “Il principio di diritto che, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. la parte ha l’onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilita’, deve consistere in una chiara sintesi logico – giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimita’, formulata in termini tali per cui dalla risposta negativa o affermativa che ad essa si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame (Sez. Un. 20360/2007), restando escluso che il quesito possa essere desunto dal contenuto del motivo (Sez. Un. 6420/2008).

Quanto poi ai pretesi vizi di motivazione, si rileva che il suddetto motivo di ricorso e’ privo della sintesi contenente la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, richiesta a pena di inammissibilita’ dall’art. 366 bis c.p.c. (vedi Sez. Un. 20603/2007), considerato anche che la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, non puo’ essere desunta dal contenuto dei motivi o integrato dai medesimi motivi, pena la sostanziale inapplicabilita’ dell’art. 366 bis c.p.c.. (Sez. Un. N. 6420/2008).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento in favore dell’INPS delle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo, a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto dalla L. n. 326 del 2003, in mancanza della prescritta dichiarazione.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro trenta/00 per esborsi ed in Euro mille/00 per onorari, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010

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