Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18823 del 16/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 18823 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: CINQUE GUGLIELMO

SENTENZA

sul ricorso 17224-2016 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. P.IVA 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo
studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2018

contro

1748

D’ELIA PAOLA,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI
rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI

Data pubblicazione: 16/07/2018

MALDARIZZI, giusta delega in atti;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2016 della CORTE D’APPELLO

o

nEZ.DIST. DI di TARANTO, depositata il 11/05/2016, R.
G. N. 498/2015;

udienza del 19/04/2018 dal Consigliere Dott.
GUGLIELMO CINQUE;
udito l’Avvocato IVAN CARPIGO per delega verbale
GIOVANNI MALDARIZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

RG 17224/2016

Fatti di causa
1.

Il Tribunale di Taranto, con la pronuncia n. 3407/2015, ha

rigettato l’opposizione proposta da D’Elia Paola nei confronti di Poste
Italiane spa, avverso l’ordinanza emessa all’esito della fase sommaria
del rito Fornero, con la quale il licenziamento disciplinare impugnato

2.

La Corte di appello di Lecce -Sezione Distaccata di Taranto-

con la sentenza n. 64/2016 ha accolto il reclamo proposto dalla D’Elia
e, in riforma della pronuncia impugnata, ha invece dichiarato la
illegittimità del licenziamento intimato dalla società con lettera del
25.3.2014; ha ordinato, poi, la immediata reintegrazione nel posto di
lavoro e con le mansioni di cui al contratto sottoscritto il 26.5.2001,
qualificato come a tempo indeterminato a seguito di sentenza del
10.4.2013; ha condannato, infine, la società al pagamento delle
retribuzioni omesse dal 13.3.2014, oltre alla regolarizzazione
contributiva.
3.

A fondamento del decisum, in sintesi, la Corte territoriale ha

rilevato che: 1) la contestazione degli addebiti mossi alla D’Elia,
consistenti nell’assenza ingiustificata dal lavoro, era datata 10.2.2014
e recava, manoscritta, l’indicazione “minuta” ed il numero della
raccomandata AR del 13.2.2014 a mezzo della quale sarebbe stata
spedita; 2) a tale contestazione la D’Elia aveva risposto via fax,
tramite il proprio difensore, con lettera del 17.3.2014; 3) il
provvedimento di licenziamento, datato 25.3.2014, era stato
notificato per compiuta giacenza il 12.5.2014 e, quindi, oltre i 30
giorni di cui all’art. 55 comma IV del CCNL Poste Italiane spa; 4) la
notifica a mezzo del servizio postale non si era esaurita con la
spedizione dell’atto ma si era perfezionata con la consegna del
relativo plico al destinatario; 5) l’avviso di ricevimento prescritto
dall’art. 149 cpc era il solo documento idoneo a provare l’intervenuta
consegna, la data e l’identità della persona a mani della quale era
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dalla lavoratrice era stato ritenuto legittimo.

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stata eseguita, non essendo a tal uopo sufficiente lo “storico” di Poste
Italiane spa che permetteva la sola tracciabilità della corrispondenza;
6) in ogni caso il licenziamento, oltre ad esser tardivo, era anche non
proporzionato agli addebiti perché dal primo giudice non era stata
tenuta in conto la specificità del caso concreto che avrebbe dovuto
indurre riflessioni diverse in tema di arbitrarietà dell’assenza.
Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per

4.

cassazione Poste Italiane spa affidato a quattro motivi.
5.

Ha resistito con controricorso Paola D’Elia.
Ragioni della decisione

1.

I motivi possono essere così sintetizzati.

2.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa

applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, dell’art. 55 comma IV del
contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del gruppo
Poste Italiane spa, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto
che il termine decadenziale, previsto dalla suddetta disposizione,
imponeva che il provvedimento non solo venisse inviato entro i 30
giorni del termine, ma che lo stesso dovesse essere altresì ricevuto
dal lavoratore entro il medesimo termine, contrastando la
interpretazione dei giudici di seconde cure con il tenore letterale della
norma che recita testualmente che

«la comunicazione del

provvedimento deve essere inviata per iscritto al lavoratore entro e
non oltre 30 giorni»; inoltre la società deduce che, in ogni caso, per il
rispetto del termine occorreva avere riguardo al tentativo di consegna
della raccomandata e non a quello in cui si perfezionava la compiuta
giacenza.
3.

Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 n. 3

cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 149 cpc, per avere
erroneamente la Corte territoriale affermato che, ai sensi della
richiamata norma procedurale, l’unico modo per dimostrare la data di
consegna della lettera di recesso era l’avviso di ricevimento; sostiene
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la società che il richiamo alla suddetta disposizione era errato e che lo
“storico”, avendo riguardo all’unica attività da provare, costituiva un
mezzo di prova adeguato a dimostrare la circostanza.
4.

Con il terzo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360

n. 3 cpc, della violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 cc e
del’art. 54 del CCNL Poste, per avere erroneamente ritenuto la Corte

di appello che, nel caso in esame, il licenziamento era sproporzionato
in quanto la pendenza di un giudizio avente ad oggetto
l’accertamento della legittimità di un trasferimento avrebbe reso
meno grave il rifiuto del dipendente di svolgere la propria prestazione
lavorativa presso la sede di destinazione: e ciò a prescindere dalla
fondatezza o meno del giudizio azionato dal lavoratore; rileva la
società che, invece, nel caso in esame l’assenza della lavoratrice era
da considerarsi arbitraria in quanto, a seguito di convocazione per
l’espletamento delle formalità necessarie al concreto ripristino del
rapporto di lavoro in virtù di altra sentenza della Corte di appello, la
dipendente dopo un periodo di malattia per un periodo superiore a 60
gg non aveva ritenuto presentarsi presso la filiale di Carini.
5.

Con il quarto motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 n. 3

cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n.
300/1970 perché, anche in ipotesi di licenziamento tempestivo e
grave, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare la disciplina di
cui al V comma dell’art. 18 citato, nuova formulazione, dichiarando
comunque risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data di
licenziamento.
6.

Il primo motivo è fondato.

7.

Giova precisare che la denunzia di violazione o falsa

applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro nazionali, ai
sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 cpc, come modificato dall’art. 2
del D.Igs 2 febbraio 2006 n. 40, è parificata sul piano processuale a
quella delle norme di diritto, sicché anche essa comporta, in sede di
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legittimità, l’interpretazione delle loro clausole in base alle norme
codicistiche di ermeneutica negoziale (art. 1362 cc) come criterio
interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione
dell’esattezza e della congruità della motivazione, senza più necessità
di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei

di merito dei canoni legali assunti come violati o di una loro
applicazione sulla base di argomentazioni illogiche o insufficienti (cfr.
Cass. 19.3.2014 n. 6335).
8.

Orbene, nel caso di specie, la disposizione di cui al quarto

comma dell’art. 55 del CCNL di settore, testualmente recita:

«la

comunicazione del provvedimento deve essere inviata per iscritto al
lavoratore entro e non oltre 30 giorni dal termine di scadenza della
presentazione delle giustificazioni …..»
9.

Osserva il Collegio che il dato letterale, ove si fa riferimento

“all’invio” e non anche alla ricezione del provvedimento, è chiara e
preclude già di per sé la ricerca di una volontà diversa (cfr. Cass n.
12360/2014; Cass. n. 6366/2008) non essendovi alcuna perplessità
sull’effettiva portata del significato della clausola.
10. Ma anche sotto un profilo logico-sistematico l’uso del verbo

“inviare” non può che essere riferito al solo “inoltro” e non anche ad
altre attività successive.
11. Invero, vertendosi in tema di decadenza (prevista dalla
disposizione contrattuale collettiva in esame), secondo i principi
enunciati in sede di legittimità (cfr. in termini Cass. Sez. Un.
14.4.2010 n. 8830; Cass. 24.3.2011 n. 6757) l’effetto impeditivo di
essa va collegato al compimento, da parte del soggetto onerato,
unicamente dell’attività necessaria ad avviare il procedimento di
comunicazione demandato ad un servizio -idoneo a garantire un
adeguato affidamento- sottratto alla sua ingerenza, in ragione di un
equo e ragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti.
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principi in esse contenuti, né del discostamento da parte del giudice

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12. Inoltre, non è condivisibile neanche l’argomentazione della
gravata pronuncia secondo cui, ai fini del rispetto del termine,
andrebbe considerato quello in cui si perfeziona la eventuale
compiuta giacenza perché questa Corte, in altre fattispecie che
tuttavia presentano la medesima problematica di quella oggetto del
presente ricorso, ha precisato che qualora la comunicazione di un atto

avvenga con lettera raccomandata, questa si presume conosciuta al
momento in cui giunge al domicilio del destinatario ovvero, nel caso
in cui la lettera non sia stata consegnata per assenza di questi o di
altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del
relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale (cfr. Cass.
24.3.2003 n. 6527; Cass. 31.3.2016 n. 6256; Cass. 10.12.2013 n.
27526) restando, pertanto, irrilevante ai fini della tempestività il
periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra
l’avviso della giacenza e l’eventuale ritiro dell’atto.
13. La Corte territoriale non si è attenuta a tali principi di talché
le censure sono fondate.
14. Anche il secondo motivo è meritevole di accoglimento.
15. L’assunto dei giudici di seconde cure, secondo i quali,
argomentando sulla base dell’art. 149 cpc, l’unico modo per
dimostrare la data della consegna della lettera di recesso sarebbe
l’avviso di ricevimento, contrasta con il principio stabilito da questa
Corte (cfr. Cass 4.3.2003 n. 3195), cui si intende dare seguito, in
virtù del quale è stato precisato che in ipotesi di comunicazione del
recesso dal rapporto di lavoro mediante impiego del servizio postale,
la prova dell’avviso di destinazione del relativo documento deve
essere particolarmente rigorosa e, se non viene data mediante
l’avviso di ricevimento della raccomandata o con l’attestazione del
periodo di giacenza di questo presso l’ufficio postale, deve essere
fornito con mezzi idonei, anche mediante presunzioni, purché
caratterizzate dai requisiti legali della gravità, della precisazione e
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della concordanza (cfr. Cass. 5.5.1999 n. 4525). Non è quindi esatto
affermare che il solo modo per provare la consegna della lettera sia
quello previsto dall’art. 149 cpc che riguarda, peraltro, specificamente
la materia delle notifiche a mezzo servizio postale.
16. Il terzo motivo non è, invece, fondato.
17. La Corte territoriale ha escluso, in sostanza, la sussistenza di

una giusta causa di licenziamento avuto riguardo al fatto che, dalle
circostanze del caso concreto, non era emerso che il rifiuto della
lavoratrice fosse contrario a buona fede.
18. Invero, il licenziamento nel caso de quo era stato adottato per
assenza ingiustificata dal lavoro presso la sede di Carini, ove la
dipendente era stata trasferita successivamente all’ordine di
reintegrazione di cui alla sentenza della Corte di appello di Lecce,
Sezione Distaccata di Taranto, n. 1326/2013 in un giudizio avente ad
oggetto la nullità del temine di durata apposto al contratto stipulato il
26.5.2001, nella pendenza di un contenzioso tra le parti avente ad
oggetto proprio la legittimità dell’assegnazione della lavoratrice ad
una sede diversa da quella originaria.
19.1 giudici di seconde cure, pertanto, hanno correttamente
proceduto ad una valutazione comparativa degli opposti
inadempimenti avuto riguardo alla loro proporzionalità rispetto alla
funzione economica sociale del contratto e alla loro rispettiva
incidenza sull’equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e
sugli interessi delle stesse (cfr. Cass. 29.2.2016 n. 3959; Cass.
16.5.2006 n. 11430), rilevando appunto che il rifiuto della D’Elia
fosse giustificato, anche alla luce di un primo provvedimento
cautelare ad essa favorevole, e non integrasse violazione degli
obblighi di diligenza e correttezza.
20. Con motivazione immune da vizi logici e giuridici, quindi,
incensurabile in cassazione (Cass. 24.7.2017 n. 18178; Cass.
23.3.2012 n. 4709) la Corte di merito non ha giustificato, quindi, in
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via automatica il rifiuto all’osservanza del provvedimento con la
conseguente sospensione dell’attività lavorativa, ma ha ritenuto il
comportamento della lavoratrice, proprio per il preesistente stato dei
rapporti tra le parti, non grave in quanto non arbitrario e contrario a
buona fede.

22. Infatti, la Corte territoriale, una volta operato il giudizio di
gravità della condotta in termini negativi e non essendo stato
prospettato, nell’interesse della lavoratrice, uno scollamento tra il
comportamento addebitato e

le eventuali

previsioni

della

contrattazione collettiva, avrebbe dovuto, in ordine alla valutazione di
non proporzionalità rispetto al fatto intimato e come accertato,
applicare il disposto di cui all’art. 18 comma V St. lav., rientrando la
fattispecie nelle “altre ipotesi” in cui non ricorrono gli estremi del
giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, per le quali la
suddetta disposizione prevede la tutela indennitaria cd. forte.
23. La novella del 2012, applicabile

ratione temporis,

ha

introdotto una graduazione delle ipotesi di illegittimità della sanzione
espulsiva dettata da motivi disciplinari, facendo corrispondere a
quelle di maggiore evidenza la sanzione della reintegrazione e
limitando la tutela risarcitoria alla ipotesi del difetto di proporzionalità
che non risulti dalle previsioni del contratto collettivo, con la
conseguenza che il giudice deve procedere ad un giudizio più
completo ed articolato rispetto al passato, dovendo accertare non
solo se sussistano o meno la giusta causa ed il giustificato motivo di
recesso, ma, nel caso in cui lo escluda, anche il grado di divergenza
della condotta datoriale dal modello legale e contrattuale (cfr. Cass.
25.5.2017 n. 13178).
24. Alla stregua di quanto esposto, vanno accolti il primo, secondo
e quarto motivo del ricorso, mentre deve essere rigettato il terzo; la
sentenza deve essere pertanto, cassata in relazione ai motivi accolti e
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21. Il quarto motivo, infine, è fondato.

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rinviata ad altro giudice, che si individua nella Corte di appello di
Lecce, per uno nuovo esame attenendosi ai principi sopra esposti e
provvedendo altresì alle spese del giudizio di legittimità.
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La Corte accoglie il primo, secondo e quarto motivo del

e rinvia alla Corte di appello di Lecce cui demanda di provvedere
anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Così deciso in Roma il 1965ò 2018

ricorso; rigetta il terzo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti

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