Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18822 del 16/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 18822 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: LORITO MATILDE

ORDINANZA
sul ricorso 18644-2016 proposto da:
ENI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO
LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell’avvocato
ROSARIO SALONIA, che la rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– ricorrente nonchè contro
2018

IAIA RAFFAELE;
– intimato –

1702
Nonché da:

IAIA RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 16/07/2018

NICOLA

D’IPPOLITO,

rappresentato

e

difeso

dall’avvocato GIUSEPPE IAIA, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale nonchè contro
ENI S.P.A.;

avverso la sentenza n. 114/2016 della CORTE D’APPELLO
SEZ.DIST. DI di TARANTO, depositata il 30/05/2016, R.
G. N. 573/2015.

– intimata –

n. r.g. 18644/2016

La Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza
resa pubblica il 30/5/2016, in riforma della pronuncia di primo grado,
annullava il licenziamento per giusta causa intimato in data 1/8/2013 dalla
s.p.a. ENI Divisione Refining & Marketing nei confronti di Raffaele Iaia ed,
in applicazione dell’art.18 c.4 1.300/70 nella versione di testo applicabile
ratione temporis, condannava la società alla reintegra del ricorrente nel
posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno nella misura di 12
mensilità della retribuzione globale di fatto, detratto quanto percepito
eventualmente nel periodo di estromissione.
La Corte distrettuale perveniva a tali conclusioni, per quel che in questa
sede interessa, sul rilievo che:
a)
la contestazione disciplinare formulata dalla datrice di lavoro,
suffragata da una serie di intercettazioni telefoniche svolte nel corso di
indagini penali – in relazione alle quali era stata applicata la misura
cautelare degli arresti donniciliari – aveva ad oggetto il compimento di una
condotta che integrava grave violazione degli obblighi di diligenza e dei
doveri previsti dall’art.55 c.c.n.l. Energia e Petrolio e delle procedure
aziendali in tema di Caricamento autobotti extrarete di raffineria;
b)
detta condotta era consistita nella dolosa fornitura agli autisti delle
autobotti, dei sigilli da apporre, nuovi e diversi rispetto a quelli
originariamente apposti, e nel riportare dolosamente sulla relativa
documentazione di trasporto, il numero di tali nuovi sigilli, onde consentire
agli autisti di manomettere quelli originariamente apposti al momento del
caricamento del prodotto e sostituirli, dopo il trafugamento del prodotto
stesso, con quelli illecitamente forniti. Il lavoratore avrebbe così
consentito le sottrazioni e sostituzioni dei carburanti finiti allo scopo di
trarne un indebito vantaggio economico;
le circostanze riferite dagli informatori e dai testimoni escussi non
c)
avevano avuto ad oggetto la commissione dei fatti contestati, ma
circostanze atte a dimostrare solo la possibilità -che lo Iaia li avesse
commessi, stante la posizione occupata all’interno della raffineria per il
ruolo rivestito e la possibilità di accedere all’ufficio in cui erano custoditi i
sigilli;
le conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione non
d)
rivestivano peculiare valenza indiziaria, non potendo ritenersi certa e
riconoscibile l’individuazione, nella persona del lavoratore, del soggetto
indicato come “Raffaele” nelle conversazioni stesse, che non risultavano
neanche ritualmente acquisite, non essendo trascritte secondo le regole
del codice di procedura penale;
1

RILEVATO CHE

n. r.g. 18644/2016

In definitiva la Corte argomentava in ordine alla insussistenza nella specie,
della condizione di gravità, precisione e concordanza di ciascuno degli
elementi indiziari in sé considerati, che non ne consentiva una valutazione
complessiva.

Resiste con controricorso la parte intimata che propone ricorso incidentale
affidato ad unico motivo.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonché 115 e 116 c.p.c. in
relazione al comma primo n.3 art.360 c.p.c.. Ci si duole che la Corte
distrettuale abbia disconosciuto valenza indiziaria alle intercettazioni
telefoniche ritenute confermative delle condotte penalmente rilevanti
muovendo dal presupposto di non potere “dare per certa la riconducibilità
al sig.Raffaele Iaia delle conversazioni telefoniche intercettate dagli
inquirenti…”. Si deduce che tale accertamento contrasti con le difese
stesse articolate dal lavoratore il quale non aveva mai negato “di avere
intrattenuto le conversazioni telefoniche captate”-, vulnerando altresì i
dettami di cui all’art.2729 c.c. come interpretati in sede di legittimità,
secondo cui nella materia considerata è doverosa una valutazione
complessiva di tutti gli elementi presuntivi per apprezzarne l’idoneità ad
acquisire valenza probatoria.
2. Il secondo motivo prospetta omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art.
360 comma primo n.5 c.p.c..
Ci si duole che la Corte territoriale abbia omesso di considerare e quindi,
di pronunciarsi, sulla circostanza acquisita agli atti, dell’intervenuto
riconoscimento da parte del lavoratore, di aver partecipato alla
conversazione telefonica oggetto di intercettazione n.30263 del
10/7/2008.
3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.
420,421,437 c.p.c. e dell’art. 1 comma 59 1.92 del 2012 in relazione al
comma primo n.3 art.360 c.p.c..
Si critica il giudice del gravame per aver disatteso le ulteriori istanze
istruttorie formulate, anche con riferimento alla acquisizione degli atti
2

Avverso tale decisione la società ENI Divisione Refining & Marketing
interpone ricorso per cassazione affidato a tre motivi successivamente
illustrati da memoria.

n. r.g. 18644/2016

relativi al giudizio penale, coessenziali al perseguimento della ricerca della
verità materiale, secondo i principi che governano il rito del lavoro.

Occorre premettere che, in materia di prova presuntiva, compete alla
Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione nomofilattica, il controllo
che i principi contenuti nell’art. 2729 c.c. siano applicati alla fattispecie
concreta al fine della ascrivibilità di questa a quella astratta. Se è vero che
è devoluta al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti
enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c. per valorizzare gli elementi di fatto
quale fonte di presunzione, tuttavia, tale giudizio non può sottrarsi al
controllo in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360, – comma 1, n. 5, c.p.c.,
se risulti che, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova
critica, il giudice si sia limitato a negare valore indiziario a singoli elementi
acquisiti in giudizio, senza accertarne l’effettiva rilevanza in una
valutazione di sintesi (così Cass. 5/5/2017 n.10973 che ben può applicarsi
alla ipotesi qui considerata di evocazione di un error in judicando).
E’ stato poi precisato con riferimento alle modalità di svolgimento del
procedimento di inferenza logica, come nella prova per presunzioni, ai
sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., non occorra che tra il fatto noto e
quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità
causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto
noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di
normalità; occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il
fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di
probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di
accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo
regole di esperienza (vedi Cass.31/10/2011 n.22656).
Al lume delle suesposte premesse, deve ritenersi che la pronuncia
impugnata non sia conforme a diritto giacché, dopo aver esaminato
atomisticamente la serie di indizi raccolti in sede istruttoria, anche relativi
al giudizio penale, ed oggetto di disamina da parte del giudice di prima
istanza, ha escluso la possibilità di valutarli complessivamente al fine di
ponderarne la valenza probatoria, in quanto privi dei requisiti di gravità,
precisione e concordanza.
5. Ed invero, come questa Corte insegna, in tema di prova ex art. 2729
c.c., è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi
presuntivi per accertare se essi siano concordanti e se la loro
combinazione
sia
in
grado
di
fornire
una
valida
prova.
Non è, invece, consentita l’operazione contraria, vale a dire un
3

4. Fondato è il primo motivo.

n. r.g. 18644/2016

apprezzamento atomistico, parcellizzato, di un indizio per volta. In altre

parole, costituisce violazione di legge il negare • valore indiziario agli

Se i requisiti della gravità e della precisione previsti dalla ricordata
disposizione codicistica, possono invero, evocare una considerazione ex se
di un elemento presuntivo, quello della concordanza postula un’operazione
ermeneutica che non può prescindere, invece, da uno scrutinio sinottico
della pluralità di dati presuntivi acquisiti.
In questo senso è orientata questa Corte di legittimità che, anche di
recente, ha ribadito il principio alla cui stregua deve ritenersi censurabile
la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli
elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche
singolarmente sforniti di valenza indiziarla, non fossero in grado di
acquisirla ove valutati nella loro convergenza globale, accertandone la
pregnanza conclusiva (vedi Cass. 2/3/2017 n.5374).
Nell’ottica descritta, l’apprezzamento dei fatti esplicato dal giudice del
gravame in ordine agli elementi indiziari – anche di quelli dotati di
potenziale efficacia probatoria – in una prospettiva meramente atomistica,
contrasta con il ricordato insegnamento.
La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al primo motivo,
restando assorbiti il secondo ed il terzo nonché il ricorso incidentale
spiegato dal lavoratore – concernente l’omessa pronuncia in ordine
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali conseguenti alla
declaratoria di illegittimità del recesso intimato ed agli effetti reintegratori
e risarcitori connessi – tutti successivi in ordine logico.
La causa va pertanto rinviata innanzi alla Corte distrettuale indicata in
dispositivo la quale provvederà allo scrutinio della fattispecie devoluta alla
sua cognizione, riesaminando tutte le risultanze processuali alla luce dei
summenzionati principi e decidendo anche in ordine alle spese del giudizio
di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbiti gli altri ed
il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
4

elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche – in
ipotesi – singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non siano in grado di
acquisirla ove valutati nella loro sintesi, ben potendo ognuno rafforzare e
trarre vigore dall’altro in un rapporto di reciproco completamento (vedi ex
plurimis, Cass. 8/1/2015 n.63, Cass. 6/6/12 n. 9108; Cass. S.U. 11/1/08
n. 584).

n. r.g. 18644/2016

accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Bari i cui demanda di provvedere
anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella Adunanza Camerale del 18 aprile 2018.
Il Presidente

IL CANC ERE
a oia
Maria Pi

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