Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18822 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. I, 10/09/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 10/09/2020), n.18822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6122-2019 proposto da:

B.S., rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO TIFFI, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 06/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 13.2.2018 il ricorrente impugnava il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano con il quale era stata respinta la sua istanza volta ad ottenere la predetta tutela.

Con il decreto impugnato il Tribunale di Milano rigettava il ricorso.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione B.S. affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,4,7,14,16 e 17, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32, art. 10 Cost. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente apprezzato la condizione personale del richiedente ed il suo racconto, alla luce della situazione generale esistente in (OMISSIS).

La censura è inammissibile.

Come precisato a pag. 4 del ricorso, il ricorrente aveva riferito alla Commissione territoriale di aver frequentato in Patria persone che svolgevano attività politica e di esser stato per questo motivo dapprima avvelenato dalla matrigna e poi attaccato da ignoti, che avevano tentato di ucciderlo. Ad avviso del ricorrente, la storia avrebbe dovuto essere ritenuta credibile alla luce del clima di violenza legato alla presenza, in (OMISSIS), di formazioni di ispirazione (OMISSIS) (cfr. pag. 5 del ricorso). Il pericolo di morte cui il B. era stato esposto avrebbe dovuto condurre il giudice di mèito a riconoscere la protezione sussidiaria, o quantomeno quella umanitaria, in ragione della vulnerabilità del richiedente.

Il Tribunale di Milano dà atto, nel provvedimento impugnato, dei tratti salienti della storia personale riferita dal richiedente, ritenendo in particolare non credibile che questi “… abbia lasciato il paese d’origine a causa di un avvelenamento e di un successivo pestaggio – due anni dopo – di 5-6 persone armate di bastoni”. Il Tribunale evidenzia che il B. aveva, nel colloquio svoltosi innanzi la Commissione, collocato l’avvelenamento nel (OMISSIS), salvo poi correggersi nella successiva audizione svolta in udienza, collocandolo invece nel (OMISSIS) e producendo un certificato di ricovero. Tuttavia il ricorrente aveva dichiarato di essere partito per la Libia nel 2015, a seguito del pestaggio subito, e che quest’ultimo era avvenuto due anni dopo l’avvelenamento, di talchè, ad avviso del giudice di merito, il primo episodio (l’avvelenamento) risale effettivamente al (OMISSIS) ed il documento prodotto dal B. è falso, anche perchè in esso si riporta l’età del ricoverato ((OMISSIS) anni) ed il richiedente non aveva (OMISSIS) anni nel (OMISSIS), essendo nato nel (OMISSIS). Inoltre, il Tribunale ritiene non credibile che i due episodi – l’avvelenamento ed il pestaggio – siano collegati tra loro, come invece sostiene il ricorrente, non essendo in particolar modo credibile che questi possa aver udito, mentre fuggiva, uno dei suoi assalitori chiamare il fratello della sua matrigna per informarlo che lo avevano trovato. Anche il profilo della militanza politica è ritenuto non credibile dal giudice ambrosiano, poichè il richiedente stesso aveva dapprima affermato di fare politica, e subito dopo smentito la circostanza, riferendo piuttosto di frequentare amici attivi in politica.

Le diverse contraddizioni evidenziate dal giudice di merito non sono in alcun modo attinte dalla censura proposta dal ricorrente, che si risolve in una inammissibile istanza di revisione del giudizio di fatto, certamente estraneo alla natura e ai fini del giudizio in cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.627790).

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, posto che il Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità non ha notificato controricorso.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

 

 

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