Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18821 del 16/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 18821 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 4717-2013 proposto da:
MINISTERO

ISTRUZIONE

UNIVERSITA’

RICERCA

P.IVA

80185250588, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
2018
1672

CAPARRA ELISABETTA BEATRICE C.F. CPRLBT59B68Z600Q,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44,
presso lo studio dell’avvocato DONELLA RESTA,
rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO VIOLETTA,
giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 16/07/2018

- controricorrente avverso la sentenza n. 992/2012 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 17/12/2012, R. G. N.

2964/2011.

R.G. 4717/2013

RILEVATO CHE

1. La Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il
diritto dell’attuale resistente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio
pre-ruolo prestato in qualità di insegnante di sostegno negli anni 1997/98 e 1998/99, con
condanna del MIUR al pagamento delle differenze maturate.
1.1. La Corte territoriale ha condiviso l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato con

sentenza n. 5398 del 2008 secondo cui, a prescindere dalla retroattività o meno dell’art. 7,

valutabilità del servizio pre-ruolo prestato su posti di sostegno dal personale in possesso del
solo titolo di studio richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra,
quand’anche il servizio medesimo sia stato prestato in carenza di specializzazione; ciò in
quanto il titolo di specializzazione previsto per l’attività di sostegno, non corrispondendo ad
alcuna classe di concorso per l’abilitazione all’insegnaménto, non poteva ritenersi
compatibile con il disposto di cui all’art. 3, d.l. 370 del 1970, conv. in legge n. 576 del 1970.
2. Tale sentenza è stata impugnata dal MIUR sulla base di un motivo. La Caparra si è
costituita con controricorso e altresì depositato memoria.
CONSIDERATO CHE

1. L’Amministrazione ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (art. 360 n.
4 cod. proc. civ.) per avere la Corte territoriale omesso di pronunciare in ordine
all’eccezione di prescrizione formulata dall’Amministrazione fin dal primo grado di giudizio e
ritenuta assorbita dal Tribunale per effetto dell’integrale rigetto della domanda, eccezione
riproposta in appello nella memoria di costituzione del 2 aprile 2012. Deduce il MIUR che
sono prescritte le differenze retributive risalenti al biennio scolastico 1997/1999, atteso che
l’atto introduttivo del giudizio venne notificato il 31 marzo 2011.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Esso reca la trascrizione della memoria di costituzione in appello nella parte recante la
proposizione .dell’eccezione. di prescrizione, formulata in via subordinata rispetto alla
richiesta di rigetto integrale dell’impugnazione avversaria. Reca altresì, nella parte
narrativa, un breve accenno alla prescrizione quinquennale degli emolumenti maturati prima
della Proposizione del giudizio. Non sono riportati gli atti di primò grado in cui sarebbe stata
formulata per la prima volta l’eccezione, né sono forniti elementi relativi allo svolgimento
processuale per ritenere la ritualità della introduzione della questione sin dal primo atto
difensivo; Ministero non indica quando la detta eccezione sarebbe stata proposta con la
specificazione del luogo in cui essa sarebbe attualmente rinvenibile in questa sede, sì da
consentire a questa Corte la verifica della sua ritualità, tempestività e decisività.

comma 2, legge n. 124 del 1999, il quadro normativo anteriore al 1999 postula la

R.G. 4717/2013

4. Se è vero che la Corte di cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo,
è anche giudice del fatto e ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, è altresì
vero che, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, è necessario che la parte
ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui
richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, in
esatto adempimento degli oneri di cui all’art. 366 cod. proc. civ., tutte le precisazioni e i
riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Cass. n. 2771 del

5. Specificamente, questa Corte ha affermato che la parte, che deduca con il ricorso per
cessazione il mancato esame dell’eccezione di prescrizione, è tenuta a far riferimento al
momento in cui la stessa è stata proposta ai fini della sua ritualità (ex art. 416, secondo
comma, cod. proc. civ.) e a specificare – per consentire al giudice di legittimità di valutare la
decisività della sollevata questione – le condizioni ed i presupposti necessari per accertare se
la prescrizione sia decorsa o meno, sicché non può limitarsi a censurare genericamente, in
violazione dell’art. 366 n. 3 cod. proc. civ., la mancata pronuncia sulla sollevata eccezione
da parte del giudice del gravame (cfr. Cass. n. 21083 del 2014 e n. 2618 del 1999).
6. Tale rilievo ha carattere assorbente di ogni altro profilo.
7. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con condanna di parte ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in
dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15
per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 10 marzo
2014, n. 55.
8. Infine, occorre dare atto che non ricorrono i presupposti dell’obbligo del versamento, ai
sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.
1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Secondo l’orientamento interpretativo di questa Corte, tale obbligo non può trovare
applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo
della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che
gravano sul processo (Cass. n. 1778 del 2016).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il MIUR al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi
oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso nella Adunanza camerale del 17 aprile 2018

2017, n. 1170 del 2004).

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