Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18820 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/07/2017, (ud. 09/05/2017, dep.28/07/2017),  n. 18820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26060-2013 proposto da:

CONGREGAZIONE DELL’ORATORIO DI SAN FILIPPO NERI, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA

VALVA, rappresentato e difeso dagli avvocati PIER CESARE TACCHI

VENTURI, TIZIANO LUCCHESE giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FOLGARIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende giusta

delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 26/2013 della COMM.TRIB.REG. di TRENTO,

depositata il 04/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato TACCHI VENTURI per delega

dell’Avvocato LUCCHESE che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato CALDERARA per delega

dell’Avvocato MANZI che ha chiesto il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri ricorreva, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Folgaria, avverso l’avviso di accertamento ICI, anno di imposta 2004, relativo ad un immobile identificato come “Soggiorno Alpino S.Filippo Neri”, assumendo di non essere tenuta al pagamento ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. l. La Commissione Tributaria di Primo grado di Trento respingeva il ricorso. La Congregazione proponeva appello e la Commissione Tributaria di Secondo grado, con sentenza n. 26/2/13, confermava la decisione. Propone ricorso per cassazione la Congregazione contribuente, svolgendo quattro motivi. Si è costituito con controricorso il Comune di Folgaria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione e falsa applicazione D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. l), in relazione all’art. 87 (ora 73), comma 1, lettera c) – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Si eccepisce il vizio di violazione di legge delle norme indicate, tenuto conto che il giudicante avrebbe errato nel respingere l’appello della contribuente, in base alla presenza di elementi oggettivi rappresentati dalle caratteristiche del fabbricato e dalla natura commerciale delle attività svolte, e di elementi soggettivi costituiti dagli scopi e dalle finalità della Congregazione, desumibili dalle norme statutarie e dalle effettive attività svolte all’interno della struttura. Inoltre, il giudicante avrebbe trascurato il fatto che nella specie trattasi di attività stagionale, tenuto conto che l’apertura del Soggiorno Alpino è discontinua ed estremamente limitata nel corso dell’anno. Parte ricorrente deduce che l’attività della Casa di Soggiorno San Filippo Neri non è stata svolta in concreto con modalità commerciali, dovendosi dare rilievo al contenuto della licenza stagionale ed ai prezzi praticati dal Soggiorno Alpino rispetto alle altre strutture alberghiere, nonchè all’elenco dei gruppi ospitati presso la struttura.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10; art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Si argomenta che il Soggiorno Alpino è in attività fin dal 1986, anno di rilascio della licenza stagionale, e che il Comune di Folgaria, con atti prot. n. 16652 e n. 16653 del 21.11.2005, aveva disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento ICI per gli anni di imposta 1999 e 2000, assumendo che nell’immobile si esercitava l’attività di culto e che, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, tale immobile risultava escluso dall’imposta comunale. L’eccezione, proposta in appello sotto il profilo della violazione del principio del legittimo affidamento di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 6 è stata rigettata dal giudicante in contrasto con l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – Carenza di motivazione”. Parte ricorrente eccepisce il vizio di motivazione della pronuncia, sotto il profilo di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che inerisce alla tipica valutazione del giudice del merito, con riferimento alla stagionalità della licenza, la limitata apertura, le perdite economiche costanti, l’accoglienza dei gruppi.

4. Con il quarto motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36; art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – Nullità della sentenza”. Parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione della norma citata, al pari di quella generale dettata dall’art. 132 c.p.c., atteso che il giudicante non avrebbe preso in considerazione il prospetto delle perdite nel corso dei periodi di imposta dal 2004 al 2008, limitandosi a valorizzare l’interrogazione contabile prodotta in giudizio dal Comune, senza valutare che tale documento riguarda il reddito complessivo ai fini IRES della contribuente.

5. I motivi di ricorso, per connessione logica, possono essere trattati congiuntamente.

Il ricorso è infondato, in ragione delle seguenti considerazioni.

Questa Corte ha stabilito che:

a) in tema di ICI, l’esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), spetta a condizione che gli immobili – appartenenti ai soggetti di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), – siano destinati esclusivamente allo svolgimento di una delle attività contemplate dalla norma medesima, tra le quali, nel caso di enti ecclesiastici, anche quelle indicate nel richiamato L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a), (attività di religione o di culto, cioè dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana): ne consegue che il beneficio dell’esenzione dall’imposta non spetta in relazione agli immobili appartenenti ad un ente ecclesiastico che siano destinati allo svolgimento di attività oggettivamente commerciali (nella fattispecie, centro ricettivo) (v. Cass. n. 4645 del 2004);

b) l’esenzione dall’imposta prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell’esenzione, e di un requisito soggettivo costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali D.P.R. n. 917 del 1986, (art. 87, comma 1, lett. c), cui il citato art. 7 rinvia): la sussistenza del requisito oggettivo – che tenuto conto dei principi generali è onere del contribuente dimostrare – non può essere desunto esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l’immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un’attività commerciale (Cass. n. 5485 del 2008);

c) l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), è limitata all’ipotesi in cui gli immobili siano destinati in via esclusiva allo svolgimento di una delle attività di religione o di culto indicate nella L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a), e pertanto non si applica ai fabbricati di proprietà di enti ecclesiastici nei quali si svolga attività alberghiera, non rilevando in contrario nè la destinazione degli utili eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali o religiosi, che costituisce un momento successivo alla loro produzione e non fa venire meno il carattere commerciale dell’attività, nè il principio della libertà di svolgimento di attività commerciale da parte di un ente ecclesiastico – fondato, oltre che sulla L. n. 222 del 1985, art. 16, lett. a) anche sulla L. 25 marzo 1985, n. 121 in tema di revisione del concordato – la successiva evoluzione normativa, in quanto il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2 bis, (aggiunto dalla Legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, poi modificato dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 133 ed infine sostituito dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248), nell’estendere l’esenzione disposta dall’art. 7, comma 1, lett. i), cit. alle attività ivi indicate “a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse” (versione originaria) e poi a quelle ” che non abbiano esclusivamente natura commerciale” (versione vigente), ha carattere innovativo e non interpretativo (Cass. n. 24500 del 2009 e, sull’ultima parte, Cass. n. 14530 del 2010).

6. Con riferimento alle doglianze articolate nelle censure, ed in particolare in relazione al fatto che il giudice di appello avrebbe omesso di valutare la natura stagionale dell’attività svolta, va precisato che trattasi di rilievi irrilevanti, perchè l’imposizione ai fini ICI ha un carattere oggettivo, e prescinde dal carattere esclusivo o prevalente, o invece secondario o occasionale, delle attività svolte negli immobili (Cass. n. 4654 del 2004), Analogo discorso vale per le perdite di gestione, tenuto conto che ciò che il contribuente è tenuto a dimostrare è l’esclusione della logica del profitto e del mercato, laddove ogni attività di impresa può subire, in astratto, perdite.

Nè sussiste la dedotta violazione di legge, ricondotta alla L. n. 212 del 2000, art. 10 sulla base del rilievo che l’Amministrazione finanziaria abbia annullato in autotutela gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 1999 e 2000, tenuto conto che la valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione, con specifico riferimento ad alcuni anni di imposta, non determina per il contribuente alcun diritto ad analogo trattamento per gli anni successivi.

7. Giova precisare che, proprio con specifico riferimento alla attività alberghiera o ad assistenza di pellegrini, questa Corte ha escluso l’esenzione dall’ICI, affermando che: “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è prevista a condizione che gli immobili, appartenenti ai soggetti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87 (ora 73), comma 1, lett. c), siano destinati esclusivamente allo svolgimento di una delle attività ivi contemplate, tra le quali quelle indicate nel richiamato L. 20 magio 1985, n. 222, art. 16, lett. a), (attività di religione o di culto, cioè dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana) e, pertanto, non spetta in relazione ad un immobile, appartenente ad un ente religioso, destinato ad attività alberghiera o ad assistenza di pellegrini.” (Cass. n. 5041 del 2015; conf. n. 16728 del 2010, n. 23584 del 2011).

8. Concludendo, nessuna censura merita la sentenza impugnata, che ha fatto buon governo dei principi esposti, con la conseguenza che il ricorso va respinto. Il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni oggetto della controversia, rispetto all’epoca della introduzione del giudizio, inducono a compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis stesso articolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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