Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18820 del 10/09/2020
Cassazione civile sez. I, 10/09/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 10/09/2020), n.18820
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3084-2019 proposto da:
T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORINO n. 7,
presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato MAURIZIO VEGLIO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 14/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 15.11.2017 il ricorrente impugnava il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano con il quale era stata respinta la sua istanza volta ad ottenere la predetta tutela.
Con il decreto impugnato, nel quale si dà atto del mancato deposito, da parte della Commissione territoriale, della documentazione relativa alla fase amministrativa, il Tribunale di Milano rigettava il ricorso.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione T.M., affidandosi ad un unico motivo.
Il Ministero dell’Interno intimato non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, art. 7 della Direttiva 2011/95/CE in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto non credibile la storia riferita dal richiedente ed avrebbe apprezzato in modo scorretto il rischio personale legato al rimpatrio.
La censura è inammissibile perchè formulata in modo assolutamente generico, senza alcuna allegazione di circostanze o fatti o elementi che il Tribunale non avrebbe considerato, o avrebbe erroneamente valutato. Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che la storia del richiedente è stata ricostruita nei suoi tratti essenziali (cfr. pagg. 5 e 6 del decreto), esaminata nella sua credibilità intrinseca ed estrinseca (cfr. pag. 7 del decreto) e ritenuta non tanto poco credibile, ma piuttosto non idonea ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, in quanto il M. non aveva riferito di essere oggetto di persecuzione o di rischio per uno dei motivi previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, bensì in conseguenza di una disputa privata sulla proprietà di un terreno, peraltro conclusasi a seguito della rinuncia, da parte del ricorrente, a coltivare le sue rivendicazioni sul bene immobile di cui si discute (cfr. pag. 8 del decreto).
La situazione interna del (OMISSIS) è stata, del pari, correttamente esaminata dal Tribunale ambrosiano, sulla base di informazioni specifiche tratte da fonti internazionali debitamente indicate nel decreto impugnato (cfr. pagg. 9 e 10).
Allo stesso modo è stata valutata la sussistenza della vulnerabilità del richiedente la protezione, che è stata esclusa alla luce della situazione di sostanziale tranquillità esistente nella sua regione di origine (quella di (OMISSIS)) ed in considerazione della sua mancata integrazione in Italia, posto che il ricorrente “… vive in strada a (OMISSIS) e non svolge alcuna attività lavorativa” (cfr. pag.10).
Poichè, come già detto, il ricorrente non allega alcuna circostanza specifica il cui mancato, o scorretto esame, avrebbe condotto il giudice di merito ad una conclusione erronea, il ricorso va in definitiva ritenuto inammissibile, poichè con esso si invoca un nuovo giudizio di fatto, certamente estraneo alla natura e ai fini del giudizio in cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).
Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo tt: contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 24 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020