Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1882 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2021, (ud. 02/10/2020, dep. 28/01/2021), n.1882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1341/2014 R.G. proposto da

V.C., con l’avv. Fabrizio Cipollaro, e con domicilio eletto

presso il suo studio in Roma, Via XX Settembre, n. 30;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale sez. Roma

n. 2482/23/2013, pronunciata in data 18 aprile 2013 e depositata il

20 maggio 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre

2020 dal Consigliere Dott. Fracanzani Marcello Maria;

 

Fatto

RILEVATO

1. Il contribuente era attinto da avviso di accertamento emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 76, con cui veniva accertato un maggior reddito di Lire 135.540.000, siccome derivante da un’operazione immobiliare speculativa: il guadagno conseguente concorreva a formare il reddito dell’avente causa dell’odierno ricorrente (erede del de cuius costituitosi in sede di giudizio avanti la CTC, sez. di Roma), dovendo per l’effetto essere assoggettato a tassazione. Insorgeva con ricorso V.P., originario contribuente accertato, deducendo l’assenza dell’intento speculativo nei termini richiesti dalla norma: da un lato l’acquisto e la successiva vendita si erano perfezionati nel corso di tre anni, inferiori al quinquennio ex lege previsto, dall’altro l’immobile era destinato ad uso personale, come provato dalla licenza edilizia rilasciata al fine di poter erigere sull’appezzamento in parola un ricovero per attrezzi agricoli. La decisione del giudice di prossimità, favorevole al contribuente, veniva riformata nel giudizio di appello.

Due sono i motivi di ricorso, cui l’Avvocatura non replica, essendosi costituita solo ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, per spiegare difese in udienza.

In prossimità dell’udienza camerale, la parte privata ha depositato memoria e la parte pubblica altresì memoria scritta in luogo della discussione, trattandosi di camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

1. Vengono proposti due motivi di ricorso.

1.1 Con il primo motivo si profila censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 76, comma 3, n. 2, lamentando che il fine speculativo poteva essere ammesso senza prova contraria solo dopo che l’Ufficio avesse fornito la prova dell’utilizzo non personale dell’immobile. La licenza edilizia, non considerata dalla CTC era inoltre prova dell’uso personale dell’immobile.

1.2 Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione o falsa applicazione dell’art. 2727 c.c.. Il ricorrente censura il fatto che la “presunzione legale” dell’intento speculativo poteva trovare ingresso nell’avviso di accertamento solo dopo aver provato la mancata utilizzazione personale dell’immobile.

2. I due motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro evidente connessione, vertendosi in tema di presunzioni.

La specificità dei motivi di ricorso è assicurata – anche conformemente alle indicazioni del protocollo d’intesa Cassazione – CNF – dall’indicazione analitica degli atti sui quali il ricorso si fonda e sull’indicazione della loro allocazione nel fascicolo d’ufficio.

La questione inerisce i due elementi costitutivi la presunzione – iuris et de iure- del carattere speculativo di un’operazione immobiliare: a) che l’immobile non sia stato adibito ad uso personale del contribuente; b) che l’intervallo tra acquisto e vendita non sia superiore al quinquennio, secondo il D.P.R. n. 597 del 1973, art. 76 nel testo vigente ratione temporis.

Trattandosi di elementi (ancorchè negativi) costituenti la fattispecie impositiva, la loro prova è a carico dell’Erario.

Tuttavia rileva qui la circostanza che non sia stato dato ingresso alla licenza (concessione) edilizia dell’immobile de quo, cui parte contribuente attribuisce rilevanza probatoria circa l’uso personale (deposito attrezzi e rimessa auto con bagno ed ufficio in soppalco) del manufatto, poi rivenduto. In disparte la circostanza se la concessione edilizia -rilasciata sempre in capo al proprietario del terreno (ora “a chi ne ha diritto” secondo la nuova formulazione del D.Lgs. n. 380 del 2001)- costituisca prova dell’uso personale dell’immobile, non di meno la CTC avrebbe dovuto ritenere che dovesse essere esaminata nel merito del giudizio. Ed infatti, la fase di appello era regolata dal D.P.R. n. 636 del 1972 che disciplinava il rito tributario, senza prevedere alcuna limitazione alla produzione in secondo grado, quale l’allegazione in memoria del titolo edilizio, da considerarsi mera difesa all’interno della generale contestazione della sussistenza degli elementi costitutivi (non uso personale, cessione prima del quinquennio) della pretesa impositiva.

Vero è che la CTC dà per provati tutti gli elementi costitutivi della presunzione, senza indicarne la fonte di cognizione o di prova, violando così sia la citata norma specifica sulla presunzione ex lege, sia la disciplina generale delle presunzioni di cui al richiamato art. 2727 c.c..

3. Peraltro, anche alla stregua della normativa sopravvenuta (D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3) con valenza di interpretazione autentica, il giudice del rinvio dovrà valutare l’eventuale plusvalenza ai fini IRPEF determinata sul maggior valore attribuito all’immobile in sede di applicazione dell’imposta di registro che non ha (più) valenza privilegiata (cfr. Cass. V, n. 6135/16; Cass. VI-5, n. 21768/18).

In definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento con rinvio al giudice di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Lazio – Roma, cui demanda anche la regolazione delle spese della presente fase del giudizio.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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