Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1882 del 28/01/2020
Cassazione civile sez. lav., 28/01/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 28/01/2020), n.1882
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18579-2014 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e
quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione
dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, GIUSEPPE
MATANO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO e ANTONINO SGROI;
– ricorrenti principali –
contro
F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI
RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANO GIORGIO
PETRONIO;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e
quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione
dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO
MARITATO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO e
CARLA D’ALOISIO;
– ricorrenti principali – resistenti con mandato al ricorso
incidentale –
avverso la sentenza n. 310/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 17/04/2014, R. G. N. 1017/2011.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 17.4.2014, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da F.L. avverso le cartelle esattoriali con cui gli era stato ingiunto il pagamento di somme dovute alla Gestione commercianti in relazione alla sua attività di istruttore di fitness a beneficio di Sprint s.r.l., presso la quale rivestiva anche la qualità di socio amministratore;
che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura;
che F.L. ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato basato su tre motivi e ulteriormente illustrato con memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo del ricorso principale, l’INPS denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208, come interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, (conv. con L. n. 122 del 2010), in relazione all’art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che, ricevendo attuazione l’attività sociale mediante la collaborazione di numerose persone e non potendo definirsi l’apporto produttivo dell’attività di istruttore posta in essere dall’odierno controricorrente “assolutamente prevalente rispetto agli altri fattori produttivi” (così la sentenza impugnata, pag. 5), non potessero in specie riscontrarsi i presupposti per la sua iscrizione presso la Gestione commercianti;
che, in tema di iscrizione alla Gestione commercianti, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell’attività del socio di s.r.l. sono da riferire all’attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all’impresa, al netto dell’attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), atteso che tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, volto a valorizzare l’elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell’area di applicazione della norma tutti i casi in cui l’attività del socio, ancorchè abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell’impresa (Cass. n. 4440 del 2017, cui ha dato seguito, tra le numerose altre, Cass. n. 19273 del 2018);
che, non essendosi la Corte di merito attenuta all’anzidetto principio di diritto, il motivo di censura del ricorso principale si rivela fondato;
che contrari argomenti non possono desumersi nè da Cass. n. 3989 del 2016 nè da Cass. n. 26658 del 2018, citate da parte controricorrente nella propria memoria ex art. 378 c.p.c., essendo la prima delle due ancora influenzata dalla ormai superata nozione di prevalenza a suo tempo enunciata (ma in un diverso quadro normativo: cfr. in tal senso Cass. S.U. n. 17076 del 2011) da Cass. S.U. n. 3240 del 2010, ed essendo stata resa la seconda sul presupposto che codesta (superata) nozione di prevalenza non fosse stata validamente infirmata dall’impugnazione per cassazione, come invece è accaduto nel caso di specie;
che, per contro, deve ritenersi inammissibile il ricorso incidentale, siccome proposto dalla parte che era riuscita totalmente vittoriosa nel merito e su questioni che nella decisione di merito erano rimaste del tutto assorbite, avendo la Corte territoriale attinto la ratio decidendi da altre questioni ritenute di carattere decisivo, con conseguente inconfigurabilità di alcuna soccombenza;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, innanzi alla quale ben potranno, se del caso, essere riproposte anche le questioni oggetto del ricorso incidentale;
che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del suo ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso stesso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, del comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2020