Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1882 del 25/01/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 1882 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: SABATO RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso 20247-2013 proposto da:
ALTOMONTE FRANCESCO, elettivamente domiciliato in
ROMA, Via Celimontana 38, presso lo studio
dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANNA DONDI;
– ricorrente contro

FERRARIS SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
2017
2958

Via Pierluigi da Palestrina 63, presso

lo

studio

dell’avvocato MARIO CONTALDI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato RENZO COLOMBARO;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 1660/2013 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 30/07/2013;

Data pubblicazione: 25/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 14/11/2017 dal Consigliere RAFFAELE
SABATO;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale GIANFRANCO SERVELLO che

del ricorso.

ha chiesto l’inammissibilità, in subordine il rigetto

14.11.2017 n. 27 n.r.g. 20247-13 ORD
Rilevato che:
con citazione innanzi al tribunale di Asti notificata il 31/3/2007 Sergio
Ferraris ha convenuto Francesco Altomonte chiedendo accertarsi

stribuzione di gas metano sul fondo dell’attore in Castell’Alfero; Francesco Altomonte ha, in riconvenzione, domandato la rimozione ‘di un
palo e la manutenzione di una siepe che sono ostacolo all’esercizio di
servitù di passaggio fruita dal convenuto sul fondo dell’attore;
istruita la lite, con sentenza depositata il 27/5/2011 il tribunale di Asti
ha disatteso le istanze delle parti;
con sentenza depositata il 30/7/2013 la corte d’appello di Torino ha,
in riforma della prima sentenza, dichiarato libero da servitù il fondo
dell’appellante signor Ferraris, ad eccezione della incontestata servitù
di passaggio, e ha altresì ordinato al signor Altornonte di rimuovere
dalla proprietà Ferraris le tubazioni collocatevi;
a sostegno della decisione la corte d’appello ha considerato:
– che l’esistenza di un consenso orale alla posa delle tubazioni era negata e comunque irrilevante, stante la necessità di atto scritto per la
costituzione di servitù;
– che l’art. 2 del regolamento con condizioni generali richiamato dal
contratto del 25/6/2002 tra il signor Altomonte e la società Somet,
erogatrice del gas, prevedente vincolo per l’utente a far passare sul
proprio tubazioni anche al servizio di altri fondi non era applicabile,
innanzitutto, in quanto il signor Ferraris si era allacciato al gas nel
1997 con la diversa impresa Biamino allora erogatrice, per cui non
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l’inesistenza del diritto di servitù di posa di tubazioni fognarie e di di-

poteva valere la condizione generale successivamente introdotta; che
la stessa condizione generale di contratto non era comunque idonea a
integrare ex art. 1341 cod. civ. il contratto vincolando il Ferraris, in
quanto all’epoca di posa delle tubazioni negli anni ’90 questi non era

trattuale inter alios, cioè tra il signor Ferraris e la Somet, di natura
obbligatoria e non reale, e non CIÙ:21ZnE9 il signor Altomonte;
– che comunque titolare dell’eventuale servitù sarebbe stato il comune, proprietario degli impianti di distribuzione del gas concessi alle
imprese erogatrici, il quale avrebbe potuto a proprio favore costituire
servitù con vantaggio per terzi, previa autorizzazione del proprietario
del fondo servente ai sensi del regolamento;
– che il signor Altomonte non aveva proposto domanda riconvenzionale di servitù coattiva;
avverso tale sentenza Francesco Altomonte ha proposto ricorso per
cassazione articolato su due motivi, mentre Sergio Ferraris ha resistito con controricorso;
il p.g. ha rassegnato conclusioni scritte per l’inammissibilità e in subordine per il rigetto del ricorso.

Considerato che:
1. Con il primo motivo, facendo implicito riferimento al n. 3 dell’art.
360 primo comma cod. proc. civ., il ricorrente ha dedotto violazionedegli artt. 1033 ss. cod. civ. In particolare, la violazione delle norme
di diritto in tema di servitù sarebbe consistita nell’affermare

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soggetto ad essa; che comunque si sarebbe trattato di clausola con-

l’esistenza di una servitù coattiva di metanodotto, invece non prevista
tra le servitù coattive tassativamente previste dalla legge. Per tale
ragione il ricorrente non avrebbe proposto domanda riconvenzionale
di costituzione di servitù, ciò che la corte locale avrebbe – in tesi –

2. Con il secondo motivo si deduce altro profilo di violazione delle
medesime norme di diritto di cui innanzi, sostenendosi che titolare
della servitù di metanodotto è l’ente che gestisce l’erogazione, per cui
la legittimazione passiva rispetto alla domanda sarebbe spettata alla
Somet e non al signor Altomonte, invece investito dall’azione giudiziaria; comunque sussisterebbe il consenso del signor Ferraris, seppur
prestato successivamente attraverso la Somet, alla posa di tubazioni
avvenuta antecedentemente mediante il gestore Biamino, ciò che a
maggior ragione evidenzierebbe la legittimazione passiva della sola
Somet.
3. I due motivi, tra loro strettamente connessi, sono inammissibili.
3.1. Un primo angolo visuale dal quale essi (e soprattutto il secondo,
pur in connessione logica con il primo) vanno esaminati attiene
all’oggetto della decisione d’appello impugnata: con essa, la corte pedemontana ha dichiarato l’inesistenza di servitù, e ordinato la rimozione di manufatti, non solo in ordine a tubazioni di adduzione del
gas, ma anche di “adduzione degli scarichi delle acque bianche e nere
del fabbricato f. 6 n. 44 alla fognatura comunale che corre sotto la via
Asti” (cfr. dispositivo). In ordine a tale pronuncia nessuna doglianza è
contenuta nei motivi, non testualmente né logicamente riferibili ad al-

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fatto ridondare a suo danno.

tro che alla tubazione relativa al gas; il ricorso è dunque parzialmente
inammissibile, da tale punto di vista, per mancanza di pertinenza, essendo coperta da giudicato la statuizione ora accennata.
3.2. Da altro punto di vista il secondo motivo di ricorso – richiamando

ottenere l’accertamento della inesistenza della servitù di apporre tubature del gas e la conseguente condanna alla loro rimozione va proposta non nei confronti dell’utente, che è privo di legittimazione passiva, ma nei confronti dell’ente erogatore del gas, quale proprietario
del fondo dominante costituito dall’impianto di distribuzione (così ad
es. Cass. n. 11784 del 19/05/2006) – svolge una censura del tutto
non pertinente rispetto al decisum della corte d’appello. La corte
d’appello infatti, richiamando anche la stessa prospettazione delle
parti, non ha considerato le tubature in questione, pur destinate
all’adduzione del gas, come tubature facenti parte della rete di distribuzione sotto il controllo dell’erogatore; il dispositivo della sentenza,
infatti, si esprime per l’inesistenza di diritto a “allacciare l’abitazione
di Altonnonte … alla rete di distribuzione del gas metano gestita da
Somet s.r.l.”, con ulteriori riferimenti al percorso della tubazione lungo una strada al cui estremo, con ogni evidenza, si trova il punto di
collegamento con la rete; in tale situazione, la pronuncia appare riferita a tubazioni proprie del signor Altomonte, posate per collegare e
prolungare un proprio impianto privato alla rete di erogazione, con
contatore (quale manufatto che di solito fa presumere il luogo di passaggio dall’una all’altra installazione) collocato non già nella proprietà

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l’effettivamente sussistente principio di diritto per cui l’azione volta ad

Altomonte ma al termine del prolungamento dell’impianto privato. Ciò
posto, si è di fronte a difetto di pertinenza dell’impugnazione rispetto
al decisum, con inammissibilità, in particolare, del secondo motivo.
3.3. Quanto al tema sollevato specificamente con il primo motivo, in-

va di gasdotto, il ricorrente deduce che in base a tale principio non
avrebbe proposto domanda riconvenzionale di costituzione di servitù,
ciò che la corte locale avrebbe fatto ridondare a suo danno.
3.4. Invero, fermo restando che effettivamente (v. ad es. Cass. n.
11563 del 06/06/2016, oltre altre pronunce, anche della Corte cost.,
come richiamata dal ricorrente) non è ammessa la costituzione coattiva di una servitù di gasdotto atteso il carattere tipico delle servitù
coattive e la non estensibilità dell’art. 1033 c.c. in tema di servitù di
acquedotto coattiva, la doglianza del ricorrente è inammissibile in
quanto non ha ad oggetto la ratio decidendi: sia o non sia consentita
la costituzione di una servitù coattiva della specie, ciò che rileva è che
effettivamente una siffatta domanda non sia stata proposta, ciò che
con un obiter dictum la corte d’appello ha notato, senza che sulla relativa affermazione sia ipotizzabile un interesse ad impugnare.
3.5 Anche in questo caso per mera completezza si deve dar atto che
– come emerge dalla lettura della p. 10 della sentenza impugnata – la
corte d’appello si è volta a trattare la questione in quanto lo stesso
odierno ricorrente, pur non proponendo domanda, si era difeso citato
le norme in tema di servitù coattive e aveva sottolineato
l’interclusione del proprio fondo; ciò cui era conseguenziale il rilievo

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dicato nella non configurabilità nell’ordinamento di una servitù coatti-

per cui nessuna domanda di costituzione era stata avanzata; né
l’affermazione della corte risulta in alcun modo, per altra via, in contrasto con il divieto di costituzione coattiva di servitù di gasdotto posto che, come detto, cumulativamente la pronuncia si occupa anche

le il passaggio coattivo.
4. In definitiva il ricorso va rigettato, regolandosi le spese secondo
soccombenza e secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 va dato atto
del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co. 1-bis dell’art. 13 cit.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200 per esborsi ed euro 1.300 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto del
sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso
a norma del co. 1-bis dell’art. 13 cit.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda
civile, in data 14 novembre 2017.
Il presidente
(L. Matera)

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del passaggio di tubazioni idriche, per le quali – invece – è ipotizzabi-

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

25 GENI 2018

Roma,

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