Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18819 del 16/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 18819 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso 25330-2013 proposto da:
GERMINARIO

MATTEO

CIRO

C.F.

GRMMTC56E08H072P,

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato
e difeso dallAvvocato GIUSEPPE DE VINCENTIS giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2018
contro

1476

FORSHIP S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
G.

MAZZINI

88,

presso

lo

studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 16/07/2018

RAFFAELE SPERATI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ANTONELLA TURCI giusta delega
in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 230/2013 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/04/2018 dal Consigliere Dott. FABRIZIO
AMENDOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato DE VINCENTIS GIUSEPPE;
udito l’Avvocato SPERATI RAFFAELE.

di GENOVA, depositata il 26/06/2013 R.G.N. 103/2013;

R.G. n. 25330/2013

Fatti di causa
%

1. La Corte di Appello di Genova, con sentenza pubblicata il 26 giugno 2013, ha
confermato la pronuncia del locale Tribunale che aveva respinto il ricorso
proposto da Matteo Ciro Germinario nei confronti della FORSHIP Spa,

La Corte territoriale, per quanto qui ancora rileva, in ordine alla domanda
avente ad oggetto l’illegittimità del termine apposto ai contratti di arruolamento a
tempo indeterminato intercorsi tra le parti, ha ritenuto che parte attrice non
avesse fornito la prova dell’esistenza di un interesse ad agire. Ha argomentato
essere pacifico che “ad ogni sbarco venissero liquidate al Comandante Germinario
le spettanze retributive, anche di t.f.r.” e che “nel caso di rapporto a tempo
indeterminato senza obbligo di continuità vi sia sospensione dell’obbligo
retributivo e contributivo durante le pause tra un imbarco e l’altro”; ha ritenuto
non contestato che l’istante avesse percepito “il premio di fidelizzazione, che non
è cumulabile con il regolamento di continuità del rapporto di lavoro ex art. 81 bis
del CCNL”; ha rilevato che “dalle buste paga prodotte dallo stesso appellante
risulta che gli sono stati riconosciuti gli scatti di anzianità in misura
progressivamente crescente nel tempo”; ha concluso che “non risulta quindi
puntualmente dedotto né tantomeno dimostrato se e quali sarebbero i maggiori
emolumenti che deriverebbero dall’unificazione dei singoli contratti a tempo
determinato”.
La Corte ligure ha anche respinto il motivo di impugnazione con cui il
soccombente lamentava “l’illegittimo ricorso alla procedura di correzione
materiale per la riforma della statuizione in merito alle spese processuali” del
primo grado; ha osservato che “la correzione dell’errore materiale da parte del
Tribunale è stata determinata dal fatto che la sentenza con i motivi depositata e
comunicata alla parti via PEC in data 20.8.2012 riportava un dispositivo
I’

parzialmente difforme rispetto a quello pronunciato in udienza in data 28.6.2012
nella parte relativa alla liquidazione delle spese”, aggiungendo che “tale
liquidazione peraltro era corretta, in considerazione della completa soccombenza

e

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condannando altresì l’appellante al pagamento delle spese del grado.

%

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del ricorrente” e che “a quanto lamentato può peraltro ben rimediarsi in questo
grado, recependosi la statuizione del Tribunale”.
Infine la Corte ha motivato che “le spese processuali del grado seguono la
soccombenza dell’appellante principale liquidate come da dispositivo”.
2. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il lavoratore con 3

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 100 c.p.c.,
326 e 373 cod. nav., per avere la sentenza impugnata ritenuto non sussistente
“l’interesse ad agire in ordine alla domanda di declaratoria di illegittimità dei
termini apposti al rapporto di lavoro subordinato e conseguenziale declaratoria di
unicità del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.
Si deduce che “la Corte di Appello era chiamata non già a valutare le
conseguenze economiche od altrimenti vantaggiose derivanti dalla unicità del
rapporto di lavoro, siccome riservate a separato giudizio, quanto la
corrispondenza o meno a legge degli contratti a tempo determinato
intervenuti nel corso degli anni tra il Germinario e la FORSHIP”.
Il motivo è infondato.
E’ consolidato il principio nella giurisprudenza di legittimità in base al quale
anche il soggetto che propone una azione di nullità ex art. 1421 c.c. deve
dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire secondo le
norme generali e con riferimento all’art. 100 c.p.c. e che pertanto, in mancanza
della dimostrazione, da parte dell’attore, della necessità di ricorrere al giudice per
evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria
sfera giuridica, l’azione di nullità non può essere proposta sotto la specie di un
fine generale di attuazione della legge (Cass. n. 4372 del 2003; Cass. n. 5420
del 2002; Cass. n. 338 del 2001; Cass. n. 7717 del 1991; Cass. n. 1475 del
1982; Cass. n. 1553 del 1981).
Di recente (Cass. n. 16626 del 2016) si è poi ribadito che requisiti per
l’attribuzione alla parte del potere di agire in giudizio sono la concretezza e

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motivi. Ha resistito la società con controricorso, illustrato da memoria.

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l’attualità dell’interesse di cui all’art. 100 c.p.c., a presidio di un uso responsabile
del processo che così ingenti risorse impiega.
Necessaria presenza, dunque, della possibilità di conseguire un risultato
concretamente rilevante, non altrimenti ottenibile se non mediante il processo e
l’intervento necessario di un giudice. La concretezza dell’interesse all’agire

l’interesse sostanziale protetto, da cui il primo muove. Sarebbe inutile dare
ingresso ad una attività processuale allorquando dall’accoglimento della domanda
non possa conseguire alcun vantaggio obiettivo per la parte ovvero alcuna
modificazione giuridicamente rilevante. In tale aspetto l’interesse ad agire è
manifestazione del principio di economia processuale.
Nella medesima prospettiva si pone la risalente e ricorrente affermazione
dell’indispensabilità di un interesse attuale, coordinato ad una posizione giuridica
già sorta in capo all’interessato e tale che la sua effettiva esistenza escluda il
carattere meramente potenziale della lesione, onde evitare che la tutela venga
richiesta in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (cfr., ex plurimis,
Cass. n. 487 del 1980; Cass. n. 6177 del 1985; Cass. n. 1897 del 1988; Cass. n.
10062 del 1998; Cass. n. 13293 del 1999; Cass. n. 5635 del 2002; Cass. n.
24434 del 2007). Al giudice non è consentito esprimersi preventivamente per
orientare comportamenti, come se potesse dare “pareri giuridici” (così Cass. n.
14756 del 2014) ovvero risolvere questioni in vitro (ab imo Cass. n. 2785 del
1971).
Cass. n. 16626/2016 cit. poi, avuto riguardo alle azioni di mero accertamento
laddove, secondo un cospicuo orientamento (tra le più recenti: Cass. n. 12893
del 2015 e n. 16262 del 2015), il requisito dell’attualità dell’interesse ad agire
viene temperato, evidenzia che sebbene sia difficile negare che la certezza
giuridica sia un bene cui ogni parte possa aspirare, anche in prevenzione,
tuttavia si tratta di casi limitati alle ipotesi di incertezza oggettiva sull’esistenza
di un rapporto giuridico in quanto l’interesse individuale deve essere coordinato
con il canone processuale imposto dall’art. 100 c.p.c., che non protegge solo il
singolo dagli atti di iattanza altrui (secondo l’interpretazione maturata nel secolo
scorso) ma – in una prospettiva più ampia che riguarda l’efficienza dell’intero

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processuale è misurata dall’idoneità del provvedimento richiesto a soddisfare

R.G. n. 25330/2013

sistema giurisdizionale, in una situazione di risorse contingentate nonostante
l’aumento esponenziale della domanda di giustizia – consente l’accesso ad essa
ove sia indispensabile, inibendo l’uso non serio o addirittura abusivo del
processo.
Ciò posto, nella specie la Corte territoriale ha diffusamente argomentato nel

non sarebbe derivata alcuna conseguenza favorevole nella sfera giuridica
dell’attore; tale convincimento di merito non risulta efficacemente censurato dal
ricorrente che si è limitato a denunciare in astratto il ragionamento della Corte di
Appello ma senza indicare in concreto quali lesioni concrete ed attuali del proprio
diritto o interesse giuridicamente protetto avesse determinato la successione dei
contratti senza conversione, per cui la sentenza impugnata resiste alle doglianze
che sul punto le vengono mosse.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 161, 287, 288 e 433
c.p.c., “sulla nullità della sentenza” che avrebbe proceduto “a confermare la
correzione di errore materiale della divergenza dispositiva in ordine alla
condanna alle spese della sentenza di primo grado con il procedimento ex art.
288 c.p.c. anziché attraverso il procedimento dell’appello”.
Si rammenta che il Tribunale di Genova, all’esito dell’udienza di discussione,
aveva pronunciato dispositivo con cui, rigettando le domande attoree, aveva
condannato il ricorrente al pagamento di spese che liquidava. Successivamente
era stata depositata sentenza che recava un dispositivo il quale compensava
integralmente le spese tra le parti. Si sostiene l’illegittimità della correzione
materiale apportata dal primo giudice con cui si uniformava il dispositivo della
sentenza depositata con quello pronunciato all’esito dell’udienza.
La censura non è meritevole di accoglimento.

E’ pacifico che il dispositivo letto al termine dell’udienza in Tribunale recasse la
condanna alle spese; dunque con la procedura di correzione dell’errore materiale
si è uniformato il dispositivo originariamente pubblicato con la motivazione della
sentenza con quello realmente depositato all’esito dell’udienza pubblica.

%

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senso che dalla pretesa nullità dei termini apposti ai contratti di arruolamento

R.G. n. 25330/2013

La Corte di Appello non ha fatto altro che prendere atto della correzione
dell’errore, per di più aggiungendo che ad esso poteva comunque “ben rimediarsi
in questo grado, recependosi la statuizione del Tribunale”, e tale ulteriore ed
autonoma ratio decidendi della conferma della sentenza impugnata in primo
grado non risulta adeguatamente censurata.
Come noto, per costante insegnamento di questa Corte regolatrice, ove una
sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente
idonee a sorreggerla, è necessario – per giungere alla cassazione della pronunzia
– sia che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, sia che il
ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le
censure, affinché si realizzi lo scopo stesso della impugnazione. Questa, infatti, è
intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di
tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano. È sufficiente,
pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura,
ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni,
perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza,
divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre
ragioni (tra le altre: Cass. n. 23931 del 2007; Cass. n. 12372 del 2006; Cass. n.
10420 del 2005; Cass. n. 2274 del 2005; Cass. n. 10134 del 2004; Cass. n.
5493 del 2001).

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. della
sentenza impugnata “nella parte in cui ha proceduto alla condanna alle spese del
solo appellante a fronte del rigetto anche dell’appello incidentale” contenuto nel
corpo della motivazione, dovendosi piuttosto, secondo l’assunto del ricorrente,
provvedere alla compensazione delle spese per la reciproca soccombenza.
Il gravame è infondato.
A fronte della conferma, ad opera dei giudici d’appello, della sentenza di primo
grado che aveva rigettato le domande del Germinario, l’impugnazione incidentale
della società non poteva che essere sostanzialmente condizionata
all’accoglimento dell’appello principale del lavoratore; una volta respinto tale
appello, quello incidentale restava assorbito, per cui nessuna soccombenza era

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,

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ipotizzabile in capo alla FORSHIP Spa. Tanto vero che nel dispositivo, che
certamente prevale sulla motivazione, la Corte di Appello di Genova si è
pronunciata esclusivamente rigettando l’appello del Germinario, condannandolo
per conseguenza al pagamento delle spese e correttamente motivando che “le

4. Conclusivamente il ricorso, esclusa nella specie ogni rilevanza della
pregiudiziale comunitaria pure sollevata da parte ricorrente, va rigettato e le
spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese
liquidate in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spese
forfettarie nella misura del 15% ed accessori secondo legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 aprile 2018

Il c nsigliere est.

Il Presidente
Dott. Vittorio Nobile

Dott. Fabrizio Amendola
IL CANC4 ERE
Maria ,
iacoia

spese processuali del grado seguono la soccombenza dell’appellante principale”.

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