Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18819 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 12/07/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 12/07/2019), n.18819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23036-2016 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 2, presso lo studio

dell’avvocato ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO,

EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO;

– ricorrente –

contro

R.A., D.V.A.L., C.P.,

B.A., M.I., CE.GE., P.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo

studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati SILVIA LUCANTONI, MARIALUCREZIA TURCO,

TURSI ARMANDO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 83/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 05/04/2016 R.G.N. 363/2015.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. che la Corte d’appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato insussistente l’obbligo di R.A. e dei suoi litisconsorti di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione commercianti gestita dall’INPS in relazione all’attività svolta di produttore diretto o libero di assicurazioni per conto di Alleanza Assicurazioni s.p.a.;

2. che avverso tale pronuncia l’INPS, in proprio e quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato anche con memoria;

3. che R.A. ed i suoi litisconsorti hanno resistito con controricorso;

4. che la Sesta sezione della Corte ha richiesto la trattazione in pubblica udienza;

5. che R.A. ed i suoi litisconsorti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1.c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. che l’INPS denuncia la violazione e falsa applicazione del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le subagenzie ed i produttori di assicurazione del 25.5.1939 e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, (conv. con L. n. 326 del 2003); nonchè in connessione con quest’ultima disposizione della L. n. 613 del 1966, art. 1 e L. n. 160 del 1975, art. 29,L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202 e L. n. 88 del 1989, art. 49, comma 1, lett.), per avere la Corte di merito ritenuto che non vi sarebbe possibilità di assimilare i controricorrenti ai produttori del IV gruppo di cui al contratto collettivo corporativo cit., mancando i relativi presupposti di fatto;

7. che il ricorso è manifestamente infondato in quanto la soluzione adottata dal giudice di merito è conforme a diritto, pur dovendosene correggere la motivazione, in continuità con il principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1.768 del 2018);

8. che il superiore principio è stato ribadito,anche a fronte delle perplessità sollevate dalla Sesta sezione con la sentenza n. 30554 del 26/11/2018, cui hanno fatto seguito altre conformi (v. da ultimo ord. n. 11193 del 2019), in cui si è preesato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018);

9. che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi nondimeno le spese del giudizio di legittimità in considerazione del contrasto esistente sulla questione nella giurisprudenza di merito al tempo della proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 30554 del 2018, cit.);

10. che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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