Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18819 del 02/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 02/07/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 02/07/2021), n.18819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19754/2015 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

34, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANNELLA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., (già EQUITALIA GERIT S.P.A.), Società

soggetta all’attività di direzione e coordinamento di EQUITALIA

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO, 28, presso lo

studio dell’avvocato DONATELLA CARLETTI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1724/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/03/2015 R.G.N. 6230/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 3.3.2015, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da R.A. avverso l’iscrizione ipotecaria comunicatagli da Equitalia Sud s.p.a. in relazione a cartelle esattoriali non pagate;

che la Corte territoriale, dopo aver dato atto che il Tribunale, una volta acquisite le relate di notifica delle cartelle da parte della società concessionaria dei servizi di riscossione, aveva reputato tardive le censure concernenti la regolarità formale delle notificazioni, ritenendo che le medesime dovessero essere proposte nel termine di venti giorni dalla notifica dell’iscrizione ipotecaria ex artt. 618-bis e 617 c.p.c., ha rigettato le doglianze proposte con l’atto di appello;

che avverso tale pronuncia R.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura;

che Equitalia Sud s.p.a. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che questa Corte ha da tempo consolidato il principio di diritto secondo cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione dell’azione data dal giudice con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell’azione data dalla parte, in base al principio dell’apparenza, di talchè, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva, la stessa è impugnabile con l’appello, se l’azione è stata qualificata come opposizione all’esecuzione, mentre è impugnabile per cassazione, qualora l’azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi (così già Cass. n. 26294 del 2007, cui hanno dato continuità Cass. S.U. n. 4617 del 2011 e innumerevoli successive conformi);

che, nel caso di specie, avendo il giudice di prime cure espressamente qualificato l’azione proposta come opposizione agli atti esecutivi, nei confronti della sentenza di prime cure poteva essere esperito unicamente il rimedio del ricorso per cassazione, essendo le sentenze rese in tale materia espressamente dichiarate non impugnabili (art. 618 c.p.c., u.c.);

che, avendo la parte soccombente proposto viceversa l’appello, l’odierna impugnazione per cassazione deve reputarsi inammissibile, derivandone altrimenti l’elusione del giudicato interno implicito formatosi sull’inesistenza di una qualificazione in senso diverso da quella ritenuta dal giudice investito dell’opposizione (così Cass. n. 15463 del 2008);

che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 1.900,00, di cui Euro 1.700,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2021

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