Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18818 del 20/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/08/2010, (ud. 23/06/2010, dep. 20/08/2010), n.18818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

O.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE

120, presso lo studio dell’avvocato MICALI FABIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MICALI FRANCESCO, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE

NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 491/2008 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA del 24/09/08, depositata il 07/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza depositata il 7 ottobre 2008, ha rigettato l’appello di O.N. ed ha confermato la sentenza del Tribunale di Nicosia che aveva respinto la domanda del sig. O. intesa ad ottenere l’assegno mensile di assistenza di cui alla L. n. 118 del 1971. La Corte territoriale ha ritenuto che l’appellante non avesse diritto alla prestazione richiesta in quanto, pur essendo risultato invalido nella misura del 79%, non aveva provato la sussistenza del requisito reddituale, parimenti necessario per l’esistenza del diritto, benche’ invitato dalla Corte a produrre idonea certificazione al riguardo.

Avverso detta sentenza il sig. O. ha proposto ricorso con un motivo con il quale, denunciando omessa ed insufficiente motivazione, sostiene che il giudice del gravame non avrebbe “dato piena e coerente contezza del ragionamento logico seguito per giungere alla statuizione finale” non avendo preso in esame la documentazione reddituale richiesta, che era stata ritualmente depositata nel giudizio di appello.

L’Inps ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria in data 19.6.2010 e quindi oltre il termine previsto dall’art. 378 c.p.c. ragione per cui detto scritto difensivo non puo’ essere preso in esame.

Il ricorso e’ infondato.

Osserva la Corte che il requisito reddituale e’ elemento costitutivo del diritto al pari dell’incollocazione al lavoro e del requisito sanitario. La sentenza impugnata ha respinto l’appello sul rilievo che la parte privata non aveva prodotto documentazione atta a provare il requisito reddituale, “pur essendo stata onerata di produrre specifica documentazione sul requisito reddituale con ordinanza” della medesima Corte territoriale.

L’attuale ricorrente sostiene di aver prodotto tale documentazione nel giudizio di appello, ma non specifica in quale verbale di causa o atto difensivo risulti detta produzione, ne’ ha trascritto in ricorso il loro contenuto.

Il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo nel ricorso il contenuto del documento; la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (Cass. n. 22303/2008, S.Un. n. 23019/2007).

In definitiva la sentenza impugnata che ha respinto l’appello per mancata prova del requisito reddituale non e’ suscettibile di censura.

Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento in favore dell’INPS delle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo, a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto dalla L. n. 326 del 2003, in mancanza della prescritta dichiarazione. Nulla spese nei confronti del Ministero dell’Economia che non si e’ costituito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’INPS delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro trenta/00 per esborsi ed in Euro mille/00 per onorari, oltre accessori di legge. Nulla spese nei confronti del Ministero dell’Economia.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010

 

 

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