Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18818 del 16/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 18818 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: CINQUE GUGLIELMO

SENTENZA
sul ricorso 20056-2016 proposto da:
ALFONZETTI PIETRO,
CAVOUR,

domiciliato in ROMA,

PIAZZA

presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione,

rappresentato

e

difeso dallAvvocato

FERDINANDO SALMERI giuta delega in atti;
– ricorrente contro

2018
1473

R.F.I.

– RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

C.F.

01585570581, in persona del legale rappresentante pro
tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G.
FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

Data pubblicazione: 16/07/2018

MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ROSA PINO giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 11/2016 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 08/03/2016 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/04/2018 dal Consigliere Dott.
GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato MARESCA ARTURO.

1725/2012;

RG 20056/2016

Fatti di causa
1.

Il Tribunale di Messina, in accoglimento del ricorso proposto da

Pietro Alfonzetti nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana spa, ha dichiarato
l’illegittimità del primo dei contratti di arruolamento stipulati tra le parti, la
sussistenza tra le stesse di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal
15.5.2002, con condanna della società al pagamento di una indennità

ritenuto, rigettando le eccezioni di risoluzione per mutuo consenso, che non
potesse considerarsi la validità dei contratti a causa dell’incertezza sul
termine finale in essi riportato.
2.

La Corte di appello di Messina, in riforma di tale pronuncia, ha

invece rigettato la originaria domanda proposta dal lavoratore.
3.

A fondamento del decisum i giudici di secondo grado, per quello che

interessa in questa sede, hanno rilevato che: 1) non erano emersi elementi
probatori per ritenere che vi fosse stata una volontà, anche tacita, di porre
definitivamente fine al rapporto; 2) l’apposizione del termine ben poteva
avvenire attraverso la fissazione del termine massimo e che, in tal caso, il
contratto era da considerare a tempo determinato, rientrante nella tipologia
di quelli ammessi dal codice della navigazione, 3) la formula “max giorni…..”
non poteva ritenersi in violazione dell’art. 332 comma 4 cod. nav.; 4)
secondo quanto affermato nella sentenza del 3.7.2014 della CGUE e in linea
con quanto precisato dalla Corte di Cassazione (sent. n. 60/2015), la
previsione della natura ininterrotta del rapporto nella ipotesi in cui fra un
contratto a termine ed il successivo fosse intercorso un periodo inferiore a
60 giorni e la previsione del diritto alla conversione nel caso in cui il
lavoratore fosse stato ininterrottamente alle dipendenze dello stesso datore
di lavoro (in forza di diversi contratti a tempo determinato), per un tempo
superiore ad un anno, costituiva misura idonea a prevenire gli abusi nel
susseguirsi di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato; 5) nel
caso di specie, andava, poi, esclusa -in considerazione dell’arco temporale
in cui erano stati stipulati i contratti e del lasso di tempo intercorso per la
conclusione di ciascuno di essi e la stipula di quello successivo, la presenza
di circostanze sintomatiche di un intento fraudolento di frantumare un unico

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risarcitoria quantificata ex art. 32 legge n. 183/2010. Il primo giudice ha

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reale rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in plurimi apparenti rapporti
a temine; 6) il rispetto della clausola di contingentamento, di cui all’art. 19
CCNL del settore ferroviario del 16.4.2003, non era applicabile alla
fattispecie de qua non rientrando nei casi previsti dalle lettere a), b) e c) del
predetto articolo.
4.

Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per

5.

Rete Ferroviaria Italiana spa ha resistito con controricorso, illustrato

con memoria.
Ragioni della decisione
1.

I motivi possono essere così sintetizzati.

2.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa

applicazione degli artt. 325, 326, 332, 340 e 341 cod. nav., 1362 e ss cc,
2727, e 2729 cc, 1344 cc, 115, 116 cpc, con riferimento all’art. 360 comma
3 cpc, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto validi i termini
apposti ai contratti di lavoro stipulati omettendo, però, l’accertamento
relativo all’indicazione del viaggio o dei viaggi da compiere nei contratti
stipulati “a viaggio” e considerandoli, invece, tutti a tempo determinato.
Deduce, quindi: a) la violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362
e ss cc in quanto era stato trascurato l’univoco significato letterale dei
contratti di arruolamento, che non erano tutti a tempo determinato; b) la
violazione dell’art. 325 cod. nav. per non essere stato considerato che i
contratti a viaggio erano stati conclusi con la generica indicazione delle rotte
senza alcuna indicazione in ordine al porto di carico e/o scarico né in ordine
alle traversate da compiere; c) l’errata valutazione sul profilo del reiterato e
abusivo ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato con riguardo
all’intento fraudolento di RFI spa.
3.

Con il secondo motivo si censura l’omesso esame circa un fatto

decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art.
360 n. 5 cpc, per avere la Corte di merito del tutto omesso di considerare
che quattro dei sei contratti di arruolamento erano contratti a viaggio per i
quali era stata eccepita l’inesistenza della indicazione del viaggio.

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cassazione Pietro Alfonsetti affidato a due motivi.

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4.

I motivi, che per la loro connessione logico-giuridica possono essere

esaminati congiuntamente, sono infondati.
5.

Invero, rileva il Collegio che, dall’esame della gravata sentenza, si

evince che la Corte territoriale non ha omesso l’esame dei primi quattro
contratti di arruolamento, non valutando che questi fossero “a viaggio” e
non a “termine”, ma, avendo riguardo alla circostanza che tutti recassero la

6.

Tale interpretazione è conforme ai principi espressi dalla CGUE

(sent. 3.7.2014 resa nelle cause riunite C-362/13, C – 363/2013 e C 407/134) nonché da questa Corte di legittimità (Cass. sent. n. 59/2015 e n.
4348/2015) secondo cui è compatibile con l’art. 332 n. 4 cod. nav. e con
l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE, l’indicazione di una durata con la formula “max 78 giorni”
perché, in caso di arruolamento a tempo determinato, è necessario che sia
indicata la decorrenza e la durata del rapporto, non anche l’esatta data di
scadenza in quanto ciò non pone il lavoratore nella condizione di non potere
regolare il proprio futuro lavorativo.
7.

In ordine, poi, alla asserita errata valutazione sul profilo del

reiterato e abusivo ricorso a tale tipologia di contratto, con riferimento
all’intento fraudolento di RFI spa, deve rimarcarsi che all’accertamento
dell’utilizzazione abusiva del contratto a tempo determinato si può
addivenire attraverso una ricostruzione degli elementi allegati nel processo
che, congiuntamente valutati, convergano nel far ritenere provato un
intento fraudolento del datore di lavoro il quale ripetutamente si sia avvalso
di prestazioni di lavoro a termine.
8.

Si tratta di una indagine demandata al giudice di merito il quale

dovrà desumere, con procedimento logico deduttivo, da elementi quali il
numero dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, l’arco
temporale complessivo in cui si sono succeduti e di ogni altra circostanza
fattuale che emerga dagli atti, l’uso deviato e fraudolento del contratto a
termine (per una accurata ricostruzione del procedimento di accertamento
della prova attraverso presunzioni si veda Cass. 13.5.2014 n. 5787). La
ricostruzione effettuata dal giudice di merito è censurabile in cassazione

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dizione “max 78/80 giorni”, li ha ritenuti a tempo determinato.

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sotto il profilo del vizio di motivazione, nei limiti dettati dall’art. 360 primo
comma n. 5 c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie,
ovvero per violazione delle regole dettate dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ..
9.

La Corte di Appello di Messina ha proceduto ad un apprezzamento

complessivo dei fatti acquisiti al processo in base alle direttive impartite dai
principi di cui sopra. Ha dunque espresso il convincimento che, in sostanza,

non sussistessero, nella fattispecie concreta, elementi riguardanti il concreto
dinamismo dei rapporti, capaci di supportare la tesi del carattere
fraudolento delle plurime relazioni negoziali, non ravvisando quel quid pluris
rappresentato da circostanze di fatto o comportamenti oggettivamente o
soggettivamente idonei a rappresentare il quadro, anche solo indiziario, di
una macchinazione funzionale alla frode”.
10. Orbene occorre ribadire come sia compito istituzionalmente
demandato al giudice del merito selezionare gli elementi certi da cui
“risalire” al fatto ignorato (art. 2727 c.c.) che presentino una positività
parziale o anche solo potenziale di efficacia probatoria e l’apprezzamento
circa l’idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne
discendano secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit è sottratto al
controllo di legittimità (Cass. 10.11.2003 n. 16831; Cass. 5.12.2011 n.
26022; Cass. 16.5.2017 n. 12002).
11. Chi poi censura il risultato del ragionamento presuntivo non può
limitarsi a prospettare, così come fatto nella specie da parte ricorrente,
l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del
merito, ma deve far emergere, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5,
c.p.c. (applicabile anche alla pronuncia emessa in sede di rinvio v. Cass.
18.12.2014 n. 26654; Cass. 24.5.2016 n. 10693), l’omesso esame di un
fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, così come
rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014.
12. Invero, trattandosi di una decisione che è frutto di selezione e
valutazione di una pluralità di elementi asseritamente sintomatici
dell’abusivo ricorso al contratto a termine, la parte ricorrente, per ottenere
la cassazione della sentenza impugnata, non può semplicemente sostenere
una diversa combinazione dei dati fattuali ovvero un diverso peso specifico

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m-

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di ciascuno di essi, con una censura generica e meramente contrappositiva
rispetto al giudizio operato nel grado pregresso. Infatti, per postulato
indiscutibile, non è conferito alla Corte di cassazione il potere di riesaminare
il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo
quello di controllare, sul piano della coerenza logico-formale e della
correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito,

rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul
significato dal giudice attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi,
altrimenti, il motivo di ricorso in una inammissibile istanza di revisione delle
valutazioni e del convincimento di quest’ultimo, tesa all’ottenimento di una
nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del
giudizio di cassazione (v., tra le tante, Cass. SS.UU. 25.10.2013 n. 24148).
13. In definitiva rileva il Collegio che il ricorrente, con la doglianza di cui
sopra, nel denunciare un’applicazione elusiva dell’art. 326 cod. nav. da
parte del datore di lavoro, lungi dall’individuare un mancato esame di un
fatto realmente decisivo – nel senso che ove fosse stato preso in
considerazione avrebbe condotto ad un diverso esito della lite con prognosi
di certezza e non di mera possibilità – sottopone invece alla Corte una serie
di censure che, pur prospettate come violazione delle disposizioni che
disciplinano i contratti di arruolamento anche attraverso un uso distorto e
fraudolento dello strumento astrattamente legittimo, nella sostanza
propongono un diverso e più favorevole apprezzamento dei fatti, anche con
riguardo ai documenti prodotti in sede di rinvio, che si risolve in una
richiesta di nuovo inammissibile esame non consentito in sede di legittimità.
14.

Non sfugge a questa Corte l’eventualità (come già si è avuto modo

di affermare: v. Cass. 12.12.2017 n. 29781, con la giurisprudenza ivi citata)
che l’arrestarsi sulla soglia del giudizio di merito possa fare sì che analoghe
vicende fattuali vengano diversamente valutate dai giudicanti cui compete il
relativo giudizio.
15. Tuttavia è noto che l’oggetto del sindacato di questa Corte non è (o
non immediatamente) il rapporto sostanziale intorno al quale le parti
litigano, bensì unicamente la sentenza di merito che su quel rapporto ha

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mentre trascende i limiti di tale controllo la mera denuncia di difformità

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deciso, di cui occorre verificare la legittimità negli stretti limiti delle critiche
vincolate dall’art. 360 c.p.c., così come prospettate dalla parte ricorrente:
ne deriva che contigue vicende possono dare luogo a diversi esiti
processuali in Cassazione perché sono differenti sia le fattispecie concrete
che hanno dato origine alla causa, sia gli sviluppi processuali del giudizio,
sia le motivazioni delle sentenze impugnate, sia i motivi di gravame posti a

tra siffatti elementi.
16. Si tratta di esiti non altrimenti evitabili, determinati dalla peculiare
natura del controllo di legittimità, ancor più da quando il legislatore ha
inequivocabilmente orientato il giudizio di cassazione nel senso della
preminenza della funzione nomofilattica, anche riducendo progressivamente
gli spazi di ingerenza sulla ricostruzione dei fatti e sul loro apprezzamento.
17.

Alla stregua di quanto esposto il ricorso va respinto.

18. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza. Ai
sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante
dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i
presupposti, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta H ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in
favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che
liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli
accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 aprile 2018

fondamento del ricorso per cassazione, sia, infine, le molteplici combinazioni

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