Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18818 del 14/09/2011
Cassazione civile sez. II, 14/09/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 14/09/2011), n.18818
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.D.;
– ricorrente non diligente –
contro
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CAMPOBASSO, in persona del
Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso per legge
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma,
via dei Portoghesi 12, è domiciliato;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Termoli n.
754 del 2009, depositata in data 4 giugno 2009.
Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
9 giugno 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
VELARDI Maurizio il quale nulla ha osservato in ordine alla
relazione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che, essendosi ravvisate le condizioni per procedere con il rito di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha depositato la seguente relazione, che è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero: “… E’ pervenuto all’Ufficio depositi della Corte di cassazione ricorso proposto da C.D., il quale ha chiesto la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Termoli depositata il 4 giugno 2009 che ha dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine al verbale di contestazione concernente la violazione dell’art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, perchè di competenza del giudice penale, e ha rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza con la quale il Prefetto di Campobasso ha disposto la sospensione della patente di guida per un anno.
Il ricorso non è stato notificato ad alcuno ma è stato iscritto dalla controricorrente Prefettura – UTG di Campobasso.
Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, dovendo lo stesso essere dichiarato inammissibile (Cass., n. 21969 del 2008)”;
che il Collegio condivide tale proposta, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;
che pur essendo stata dedotta, nel ricorso non depositato, una questione di giurisdizione, deve escludersi la necessità della rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, sulla base del rilievo che “il giudice civile e il giudice penale, essendo entrambi magistrati ordinari, esercitano l’identico potere giurisdizionale e, quindi, l’individuazione delle rispettive sfere di attribuzione non pone una questione di giurisdizione, sulla quale debbano pronunciarsi le Sezioni Unite della Corte di cassazione” (Cass., S.U., n. 13559 del 2005);
che, quindi, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna C. D. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 400,00 per onorari, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2011