Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18818 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 12/07/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 12/07/2019), n.18818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29444-2014 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO GALLEANO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 365/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 04/06/2014 R.G.N. 722/2013.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. il Tribunale di Torino, con sentenza del 4 aprile 2013, in parziale accoglimento del ricorso proposto da D.G. nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, condannò quest’ultimo al pagamento di Euro 54.027,74, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno equitativamente quantificato per i mancati guadagni derivanti dall’esclusione dall’attività di esaminatore per il rilascio di patenti di guida; nulla invece riconobbe per la dedotta cessazione anche dell’attività ispettiva nè per il dedotto demansionamento, quest’ultimo non provato e comunque mancante di una allegazione concernente l’effettivo pregiudizio;

2. la locale Corte di Appello, adita da entrambe le parti, ha accolto l’appello principale dell’amministrazione e respinto quello incidentale del D., rigettando tutte le domande proposte dal lavoratore con l’originario ricorso introduttivo del giudizio;

3. la Corte territoriale ha riformato la decisione del primo giudice, ritenendo infondata la pretesa dell’attore di dover essere inserito nei turni per la composizione delle commissioni di esame al di fuori dell’orario lavorativo, con fondi provenienti da privati, sulla base dei “principi generali vigenti nel pubblico impiego, ovvero la parità di trattamento e la buona fede dei dirigenti nella gestione dell’ufficio”; ha invece confermato la pronuncia di prime cure per il rigetto sia della domanda avanzata per la mancanza di nomine come ispettore nel periodo dal 2007 al 2010, sia della domanda di risarcimento del danno per un preteso demansionamento, convenendo il giudice d’appello con il tribunale “a proposito del totale vuoto istruttorio” nonchè concordando il collegio “con l’affermazione del primo giudice secondo la quale, pur volendosi ammettere il denunciato demansionamento,, lo stesso ricorrente non aveva allegato, nè tantomeno provato, la sussistenza di un effettivo pregiudizio alla sua professionalità ovvero di apprezzabili perdite di chance”;

4. per la cassazione di tale sentenza propone ricorso D.G. con 2 motivi, cui resiste il Ministero con controricorso; il ricorrente ha altresì depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia: “violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 112 e 115 c.p.c. – violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 81 e 121 (codice della strada), D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 332 (regolamento di attuazione del codice della strada) e della L. n. 870 del 1996, art. 19, in connessione con l’art. 97 Cost. e con il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 e l’art. 2099 c.c. omesso esame di fatti, discussi tra le parti e rilevanti ai fini del decidere”;

in merito all’attività di esaminatore il ricorrente si duole della violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c., dal momento che “tra le parti era (..) pacifica la legittimità dei compensi salva la questione, agitata in giudizio se spettassero al Dott. D. o meno”; tali compensi sarebbero previsti da “previsioni di legge e con le modalità decise dall’Amministrazione” e sono da questa corrisposta in busta paga, non rilevando che “questi traggono ordine da versamenti di privati, essendo (…) una modalità ordinaria di qualsivoglia ordinamento che i soggetti interessati paghino i servizi forniti loro dalla pubblica amministrazione”; si eccepisce che i compensi di cui si discute “non sono mai stati contestati dall’amministrazione convenuta in causa”; in merito alle ispezioni, il ricorrente afferma come egli fosse “tra i soggetti destinati allo svolgimento di detti compiti”, poichè “li ha regolarmente svolti sino al 2007, quando ne è stato esonerato dal direttore E3attistoni”; a suo dire l’esclusione dalle attività di cui si discute “si presenta come del tutto illegittima in quanto violativa delle regole generali che reggono il rapporto di impiego ed i criteri di gestione dei rapporti di lavoro pubblici” perchè essa “non può essere giustificata con la discrezionalità immotivata del direttore dell’ufficio a cui si appella l’Amministrazione”;

2. con il secondo motivo si denuncia “violazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 2697 c.c. – omesso esame di fatti discussi tra le parti e decisivi ai fini del giudizio”; secondo il ricorrente il nuovo posizionamento presso l’USTIF “avrebbe dovuto garantire, nel pubblico interesse, i che il funzionario avesse dei compiti effettivi da svolgere e (…) al fine di evitare la (…) situazione di un lavoratore demansionato e (…) senza nulla da fare”, dal momento che presso l’ufficio – in cui era richiesta una gestione del personale e delle relative pratiche “tutte di natura tecnica” – “non vi sono in concreto mansioni in cui possa essere utilmente impegnato un funzionario amministrativo”; in merito al risarcimento del danno da demansionamento si deduce che “aveva fornito ampi elementi di presunzione del danno, dove il danno veniva rapportato a ben precisi elementi di immediata apprezzabilità”;

3. il ricorso ed i motivi, per come formulati, non possono trovare accoglimento perchè affetti da molteplici profili di inammissibilità;

3.1. in primo luogo il ricorso viola il disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo cui “Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa”, interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte come preordinato allo scopo di agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa, dell’esito dei gradi precedenti con eliminazione delle questioni non più controverse, del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura (Cass. SS. UU. n. 16628 del 2009), sanzionandosi invece una tecnica espositiva dei fatti di causa realizzata mediante la pedissequa riproduzione degli atti processuali (Cass. SS. UU. n. 5698 del 2012);

nello stesso senso si sono più volte espresse anche le sezioni semplici: la prescrizione relativa all’esposizione sommaria dei fatti di causa non può ritenersi rispettata quando il ricorrente si limiti ad allegare, mediante “spillatura” al ricorso, l’intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente complessa l’individuazione della materia del contendere (Cass. n. 2281 del 2010; Cass. n. 6279 del 2011); se si ammettesse che la Corte di cassazione proceda alla lettura integrale degli atti assemblati per estrapolare la conoscenza del fatto sostanziale e processuale, si delegherebbe alla stessa un’attività che, inerendo al contenuto del ricorso quale atto di parte, è di competenza di quest’ultima; e che, inoltre, non agevolerebbe il rispetto del canone di ragionevole durata del processo (Cass. n. 1905 del 2012; Cass. n. 26277 del 2013); non è stato neanche ritenuto sufficiente che l’assemblaggio degli atti di causa sia intercalato da mere proposizioni di collegamento, perchè tale modalità equivale, nella sostanza, ad un rinvio puro e semplice agli atti, contravvenendo così alla finalità primaria della prescrizione di rito, che è quella di rendere agevole la comprensione della questione controversa, e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata (Cass. n. 18020 del 2013; Cass. n. 17447 del 2012); ancora si è ribadito che la esposizione introduttiva deve contenere il necessario e non il superfluo, sicchè è inammissibile il ricorso con il quale il ricorrente si limiti a trascrivere il testo integrale di tutti gli atti di causa, rendendo particolarmente complessa l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo lo scopo della disposizione (Cass. n. 21750 del 2016); da ultimo si è rilevato che il disposto non può dirsi osservato laddove sia necessaria una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perchè tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un’attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente (Cass. n. 13312 del 2018);

nella specie il ricorso per cassazione contiene, in punto di “fatto e svolgimento del processo”, la trascrizione pedissequa del ricorso di primo grado, la riproduzione fotografica dell’intera memoria di costituzione del Ministero nonchè dei verbali contenenti le deposizioni testimoniali con annotazioni a margine, intercalati da preposizioni di collegamento, per complessive 54 pagine introduttive, per cui, alla stregua dei canoni innanzi richiamati, è inammissibile;

3.2. in secondo luogo entrambi i motivi denunciano promiscuamente sia violazioni di norme di diritto sia omesso esame di fatti ritenuti decisivi, senza adeguatamente specificare quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile a vizi di così diversa natura lamentati, in tal modo non consentendo una sufficiente identificazione del devolutum e dando luogo alla convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, “di censure caratterizzate da… irredimibile eterogeneità” (così Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr. anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; conf. Cass. n. 14317 del 2016): infatti il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto così come accertato dai giudici del merito, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte, non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente sussumibile nella norma (Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007), sicchè il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata; al contrario del sindacato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che invece postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti; nei motivi in esame mal si comprende in quali sensi convivano i differenti vizi denunciati, articolati in una intricata commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e documenti, argomentazioni giuridiche, frammenti di sentenza impugnata, rendendo i motivi medesimi inammissibili per difetto di sufficiente specificità;

3.3. in terzo luogo entrambi i mezzi di gravame, laddove denunciano violazioni di norme di diritto, non formulano le censure così come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, trascurando di considerare che il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’elencazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012);

in particolare, quanto alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., ricorrente in entrambi i motivi, essa è configurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura – come nella specie – sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5)” (in termini, tra le recenti, Cass. n. 13395 del 2018);

in merito poi alla violazione dell’art. 115 c.p.c. dedotta con il primo motivo unitamente ad innumerevoli altre disposizioni essa non è adeguatamente formulata in conformità all’insegnamento nomofilattico (v. Cass. n. 11892 del 2016) che, a proposito di detto articolo, indica che la violazione “può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre” (sulla modalità di deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., v. pure, in motivazione, S.U. n. 16598 del 20:L6 e in tema cfr. altresì Cass. n. 20382 del 2016 e Cass. n. 4699 del 2018);

3.4. da ultimo i motivi in scrutinio, laddove denunciano l’omesso esame di fatti decisivi, non tengono adeguato conto della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 i cui precetti non risultano osservati nella prospettazione delle censure; secondo le sentenze citate è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, mentre nella specie la Corte territoriale espone compiutamente le argomentazioni poste a base del proprio convincimento;

inoltre il vizio lamentato con il secondo mezzo, riguardando la ricostruzione dei fatti e la loro valutazione in ordine sia alla sussistenza del dedotto demansionamento sia alla pretesa esistenza di pregiudizi risarcibili, per i giudizi di appello instaurati successivamente al trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, di conversione del D.L. n. 83 del 2012, non può essere denunciato, rispetto ad un appello proposto il 18 giugno 2013 dopo la data sopra indicata (richiamato D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2), con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che, come nella specie, conferma sul punto la decisione di primo grado (art. 348 ter c.p.c., u.c.); ossia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme (v. Cass. n. 23021 del 2014), non avendo l’istante, su cui incombeva il relativo onere, adeguatamente dimostrato che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, fossero tra loro diverse (cfr. Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014);

4. conclusivamente ciascuno dei profili evidenziati, anche separatamente intesi, conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, con spese secondo soccombenza liquidate come da dispositivo;

occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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