Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18818 del 02/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 02/07/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 02/07/2021), n.18818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18298/2015 proposto da:

TRENITALIA S.P.A., con socio unico soggetta all’attività di

direzione e coordinamento di FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio

dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCO BONAMICO;

– ricorrente principale –

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO

TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

TRENITALIA S.P.A. con socio unico soggetta all’attività di direzione

e coordinamento di FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1113/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 19/01/2015 R.G.N. 422/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2021 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Il Tribunale di Verbania condannava Trenitalia, quale impresa appaltante D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 2, al pagamento del TFR a favore di P.S., vantato dal lavoratore nei confronti della appaltatrice M. Ambiente in stato di amministrazione controllata limitando, tuttavia, la responsabilità solidale dell’opponente Trenitalia alla somma netta corrispondente alla somma lorda indicata nel decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale dichiarava altresì il diritto di Trenitalia a richiedere all’Inps Fondo di garanzia ex art. 1203 c.c., n. 3, il pagamento delle somme corrisposte al lavoratore.

La Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato l’eccezione proposta dall’Inps di improponibilità della domanda per mancato esperimento del previo iter amministrativo, nonchè l’eccezione di difetto di interesse di Trenitalia nei confronti dell’Inps; ha ritenuto infondata la domanda di surroga di Trenitalia nei diritti spettanti al lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia.

La Corte ha inoltre rigettato l’eccezione di inapplicabilità dell’art. 29 citato rientrando l’appalto tra quelli pubblici di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006, in quanto l’eccezione era stata sollevata solo in appello. Ha affermato che anche a seguito della L. n. 96 del 2006, che aveva istituito presso l’Inps il Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti, l’unico soggetto obbligato al pagamento del TFR era il datore di lavoro anche per le quote maturate dopo l’1/1/2007 e, infine, con riferimento all’art. 1676 c.c., ha rilevato che all’epoca in cui il rapporto era cessato l’art. 29 citato, era pienamente e da tempo vigente e ben si sarebbe potuto applicare alle domande nella loro integrità.

2. Avverso la sentenza ricorre Trenitalia con 4 motivi. Resiste l’Inps con controricorso e ricorso incidentale cui resiste con controricorso Trenitalia. Il lavoratore P.S. è rimasto intimato. L’Istituto ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con il primo motivo RFI denuncia violazione dell’art. 434 e 435 bis c.p.c., artt. 112 e 115 c.p.c., artt. 345 e 437 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 e D.Lgs. n. 163 del 2006, artt. 2,5 e art. 118 e all. VI; D.P.R. n. 207 del 2010, artt. 4,5 e 6. Nullità del procedimento e della sentenza. Omesso esame di un fatto decisivo in relazione D.Lgs. n. 163 del 2006, artt. 2, 5 e art. 118 e all. VI; D.P.R. n. 207 del 2010, artt. 4,5 e 6; violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, art. 2,3 art. 118 e All. VI; D.P.R. n. 207 del 2010, artt. 4,5 e 6.

Censura la ritenuta inammissibilità, in quanto eccepito solo in appello, del motivo con cui l’istante aveva rilevato che l’appalto intervenuto tra RFI e la M. rientrava nell’ambito della normativa dei contratti pubblici e dunque non era applicabile l’art. 29 citato, ma il D.Lgs. n. 163 del 2006. Rileva che la natura di appalto pubblico costituiva un presupposto di fatto e di diritto già presente in atti e non contestato. Ripropone, pertanto, il citato motivo non esaminato dalla Corte.

Il motivo è infondato, pur dovendo essere corretta la motivazione della Corte territoriale che ha ritenuto tardivamente proposta la questione di diritto di cui al motivo.

La compatibilità tra le due normative di disciplina della materia dell’occupazione e del mercato del lavoro e, quindi, della tutela delle condizioni dei lavoratori (D.Lgs. n. 276 del 2003) e dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163 del 2006) e dei relativi regimi di responsabilità è già stata risolta da questa Corte con affermazione del principio, al quale va data ulteriore continuità in questa sede, secondo cui: ” (…) la responsabilità solidale prevista del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie Trenitalia s.p.a., società partecipata pubblica), assoggettati, quali “enti aggiudicatori” al codice dei contratti pubblici” (cfr. Cass. n. 10731 del 2016; Cass., sez. IV, nn. 6448 e 10777 del 2017).

4. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 1203 c.c. in relazione al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, L. n. 297 del 1982, artt. 1 e 2, anche in relazione alla direttiva 80/987/CEE 20/10/1980 e 2008/94/CE del 22/10/1998 e dell’art. 3 Cost.. Lamenta che la Corte avrebbe dovuto dichiarare il diritto di Trenitalia a surrogarsi avendo la società pagato il TFR al lavoratore e rilevando che il Fondo di garanzia deve intervenire a favore del lavoratore o di un suo avente diritto.

Il motivo è infondato.

La questione, relativa al diritto di surroga di Trenitalia, è stata già affrontata nei precedenti di questa Corte (Cass. 20.5.2016 nn. 10543 e 10544 e numerose altre), qui condivisi, che hanno evidenziato come la posizione giuridica soggettiva della committente (nella specie, Trenitalia s.p.a.) che, in forza del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, corrisponda i trattamenti retributivi ed il TFR ai dipendenti del proprio appaltatore non è riconducibile a quella dell'”avente diritto dal lavoratore”, quest’ultimo beneficiario della garanzia del Fondo istituito ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2 (a tenore del quale il Fondo di Garanzia si sostituisce al datore di lavoro insolvente nel pagamento del TFR spettante ai lavoratori “o loro aventi diritto”).

Il committente adempie ad un’obbligazione propria nascente dalla legge, e, pertanto, non diviene avente diritto dal lavoratore e non ha titolo per ottenere l’intervento del Fondo di garanzia di cui della L. n. 297 del 1982, art. 2; è, piuttosto, legittimato a surrogarsi nei diritti dirittii del lavoratore verso il datore di lavoro appaltatore, ex art. 1203 c.c., n. 3 (cfr. sempre Cass. n. 6333 del 2018 cit., in motivazione; Cass., sez. VI-L, nr 3884 del 2018 ed ivi ulteriori richiami di giurisprudenza). La decisione della Corte territoriale non è, pertanto, censurabile sotto tale profilo.

Il dubbio di illegittimità costituzionale avanzato dalla ricorrente è manifestamente infondato, giacchè, da un canto, la garanzia offerta al lavoratore dal Fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, non è incompatibile con l’ulteriore intervento del committente del datore di lavoro insolvente, dall’altro, il committente può eccepire, come fatto estintivo del diritto del lavoratore nei propri confronti, il versamento da parte del datore di lavoro dei contributi dovuti al fondo di Tesoreria dell’INPS. (cfr Cass. ord. 3885/2018 n. 390/2018).

5. Con il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 755-757 e del D.M. 30 gennaio 2007 e dell’art. 2697, in relazione all’art. 2120, nonchè in relazione al D.Lgs. n. 2715 del 2003, art. 29, comma 2. Eccepisce la carenza di legittimazione passiva in relazione alla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 755-757, con riferimento alle quote di trattamento di fine rapporto maturate dal lavoratore resistente nel periodo successivo all’1/1/2007.

Il motivo è infondato.

Circa il pagamento di quote del t.f.r. maturate dopo il 1 gennaio 2007, deve escludersi il relativo obbligo da parte del Fondo Tesoreria dello Stato, gestito dall’INPS, ove il datore di lavoro-appaltatore o il committente, obbligato solidale “ex lege”, non provino l’avvenuto versamento al Fondo, da parte di uno di essi, delle quote di t.f.r., costituendo tale circostanza un fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro, da provarsi a cura di chi lo eccepisca (cfr. in tale senso Cass. n. 11536/2019, 27014/2017).Ne consegue che permane l’obbligo a carico del datore di lavoro-appaltatore e del committente, solidalmente responsabile del D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 2, che non hanno provato, nè chiesto di provare, di aver effettuato i relativi versamenti al Fondo.

6.Con il quarto motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, in relazione all’art. 2120 c.c. e agli artt. 10 e 11 preleggi; L. n. 1369 del 1960, art. 3, anche in relazione agli artt. 112,345,437 c.p.c., nonchè in relazione all’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c.; nullità della sentenza e del procedimento.

Censura la sentenza per aver ritenuto la responsabilità solidale per le quote di TFR maturate anteriormente all’anteriormente al 24/10/2003, e cioè dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29. Rileva che, pur essendo il TFR esigibile solo alla cessazione del rapporto di lavoro, esso si matura in corso di rapporto;il D.Lgs. n. 276, non è norma retroattiva; l’art. 29 prevede la responsabilità solidale del committente in relazione alla “quote di trattamento di fine rapporto”; la L. n. 1369 del 1960, quale fonte di responsabilità solidale, non era stata richiamato dal ricorrente.

Anche tale motivo è infondato avuto riguardo sia alla circostanza che il TFR è esigibile al momento della cessazione del rapporto di lavoro, momento a cui occorre fare riferimento per l’individuazione della disciplina applicabile; sia considerata la tutela di cui all’art. 1676 c.c., quale norma residuale di responsabilità del committente.

7. L’Inps ha proposto ricorso incidentale condizionato con cui denuncia l’improponibilità della domanda giudiziale per difetto della domanda amministrativa, nonchè il difetto di interesse della società.

Tale ricorso resta assorbito dal rigetto di quello principale.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale; condanna il ricorrente a pagare all’Inps Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, ed Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2021

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