Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18817 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/07/2017, (ud. 17/05/2017, dep.28/07/2017),  n. 18817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. DI STASI Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22571-2013 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIEVE LIGURE

48, presso lo studio dell’avvocato ENRICO D’ANGELO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARLO DE STAVOLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 137/2013 della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA,

depositata il 25/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI STASI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa DE RENZIS Luisa, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. R.G. impugnava innanzi alla Ctp di Caserta il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso, presentata il 16.3.2010, delle maggiori ritenute irpef subite, a titolo di imposta, nell’anno 1999 sulle somme percepite quale incentivo all’esodo dal posto di lavoro dipendente; la Ctp di Caserta accoglieva il ricorso.

2. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza n. 37-1-2013 dep. il 25.2.2013 e non notificata accoglieva l’appello e dichiarava la tardività dell’istanza di rimborso.

3. Ricorre per cassazione R. formulando un unico motivo.

Con il motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4 bis del TUIR.

Argomenta che erroneamente il Giudice di appello dichiarava la tardività dell’istanza di rimborso, in quanto a seguito della pronuncia della Corte di giustizia della Comunità Europea era stata riconosciuta l’illegittimità della discriminazione operata dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4 bis tra uomini e donne e la data di tale pronuncia doveva essere assunta quale riferimento per individuare il termine di decorrenza del termine per la presentazione dell’istanza di rimborso.

4. L’Agenzia delle Entrate resiste presentando controricorso.

5. Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato memoria nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza, n. 13676 del 16/06/2014, Rv.631442-01) hanno chiarito che il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.

3. Alla luce del suesposto principio di diritto, il ricorso va, quindi, rigettato, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, essendo pacifico che l’istanza di rimborso è stata presentata dal contribuente il 16.3.2010 a fronte di ritenute operate nell’anno 1999 sulle somme percepite quale incentivo all’esodo dal posto di lavoro dipendente verificatosi il 30.6.1999 e, quindi, ben oltre il termine decadenziale di 48 mesi previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

4. La soluzione del contratto giurisprudenziale successivamente alla proposizione del ricorso induce a compensare tra le parti le spese processuali.

PQM

 

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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