Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18817 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. I, 10/09/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 10/09/2020), n.18817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32432/2018 proposto da:

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

W.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2680/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/07/2020 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Milano, pubblicata il 30 maggio 2018, con cui è stato parzialmente accolto il gravame proposto da W.S. nei confronti dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale del capoluogo lombardo. La nominata Corte ha negato che al ricorrente potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed ha altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria; ha tuttavia accertato spettare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Ha osservato, in particolare, che andava valutato positivamente il percorso di integrazione del richiedente in Italia e che, inoltre, doveva essere considerato che la migrazione del richiedente trovava il proprio fondamento in una scelta dettata da ragioni connesse alla sopravvivenza, ovvero al godimento dei diritti fondamentali (e, in particolare, alle condizioni di vita legate alla propria attività di contadino, segnate dalla siccità e dai danni ai raccolti).

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su di un solo motivo. Il richiedente, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorrente Ministero denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Lamenta, in sintesi, che la Corte d’appello abbia dichiarato l’esistenza del diritto alla protezione umanitaria fondando la decisione sulla mera possibilità di integrazione dell’appellante in Italia, omettendo di accertare la presenza di vere e proprie esigenze umanitarie specificamente riferibili alla persona dell’appellante.

Nel ricorso per cassazione l’Avvocatura dello Stato ha ritenuto di sottolineare, “in considerazione del particolare momento storico”, la “responsabilità di promuovere interpretazioni giurisprudenziali il più possibile restrittive in materia di immigrazione e di protezione internazionale”: il Collegio intende invece sottolineare, per quanto possa apparir scontato, che compito della Corte è quello di giudicare della controversia portata al suo esame rifuggendo da aprioristici intendimenti atti a condizionare l’attività di interpretazione e di applicazione della legge cui essa è chiamata.

2. – Il motivo è peraltro infondato.

Il giudice distrettuale ha proceduto alla comparazione tra il processo di inserimento del richiedente in Italia e la condizione di vulnerabilità dello stesso, rilevando, sulla base di un accertamento qui non sindacabile – e del resto nemmeno specificamente censurato -come l’espatrio fosse stato motivato da condizioni specifiche, legate a una grave siccità e ai danni ai raccolti, che privavano lo stesso ricorrente della possibilità di sopravvivere nel (OMISSIS), paese da cui W.S. proveniva.

Il giudizio formulato dalla Corte di appello risulta allora attuato in conformità della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459 cit.; sull’incidenza, sul piano della vulnerabilità del richiedente, di calamità naturali, cfr. Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione, e, più di recente, Cass. 4 febbraio 2020, n. 2563).

3. – Nulla è da statuire in punto di spese processuali.

Non deve nemmeno darsi atto dell’obbligo, da parte del Ministero, di versare – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1 bis: il ricorso è stato infatti proposto da un’Amministrazione dello Stato, istituzionalmente esonerata, per valutazione normativa della sua qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955).

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

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