Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18816 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/07/2017, (ud. 08/03/2017, dep.28/07/2017),  n. 18816

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 8783/15, proposto da:

DAGAR s.r.l., in persona del custode giudiziario, dott. Z.M.,

elett.te domic. in Roma, alla via Paisiello n.26, presso l’avv.

Stefano Loconte, che la

rappres. e difende, con procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12, presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11153/50/14 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata il 19/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’8/3/2017 dal consigliere dott. Rosario Caiazzo;

udito il difensore della parte ricorrente, avv. S. Loconte;

udito il difensore della parte controricorrente, E. De Bonis;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Dagar s.r.l. impugnò, innanzi alla Ctp di Napoli, due avvisi d’accertamento con cui l’ufficio, successivamente al diniego di definizione dei condono richiesto, in base alla L. n. 289 del 2002, art. 9, rilevata l’esclusione dei presupposti per la detrazione di crediti Iva, rettificò la dichiarazione iva presentata dalla società, per gli anni 2002 e 2003, accertando maggiori imposte e irrogando le relative sanzioni.

Si costituì l’ufficio, resistendo al ricorso.

La Ctp rigettò il ricorso.

La società propose appello; si costituì l’ufficio, con deduzioni difensive.

La Ctr respinse l’appello, rilevando che: non sussistevano i presupposti della riunione del giudizio con l’altro avente ad oggetto l’impugnazione del diniego del condono; il raddoppio dei termini di accertamento era da ritenere legittimo a norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, alla luce dei fatti richiamati in motivazione; tale raddoppio dei termini prescindeva dal fatto che l’illecito penale fosse ascrivibile al solo amministratore della stessa società ricorrente; non era fondato il motivo relativo alla violazione dei termini delle ispezioni da cui erano originati gli avvisi impugnati; non era fondato il motivo con cui l’appellante aveva criticato la ritenuta fittizietà di varie operazioni rilevanti per l’iva, con conseguenti crediti verso l’erario, considerando altresì che il contribuente non aveva prodotto elementi idonei a supportare l’esistenza del volume d’affari relativo alle operazioni oggetto di verifiche; non era accoglibile il motivo d’appello concernente la ritenuta inesistenza di un’operazione commerciale tra l’appellante e la Imi Sud s.r.l. – società dello stesso gruppo – alla luce della dettagliata motivazione.

La Dagar s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, formulando 12 motivi. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso, eccependo l’infondatezza del ricorso.

In data 1.3.2017, parte ricorrente ha depositato una memoria, in persona dell’amministratore giudiziario, nominato medio tempore con decreto di sequestro preventivo penale emesso dal G.i.p. del tribunale di Napoli.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, è stata denunciata la violazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, criticando la decisione della Ctr che non aveva ritenuto di sospendere il giudizio, escludendo il carattere pregiudicante dell’altro giudizio, pendente tra le stesse parti, avente ad oggetto l’impugnativa del diniego di condono.

Con il secondo motivo, è stata denunciata la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la Ctr aveva ritenuto sussistenti i presupposti del raddoppio dei termini per l’accertamento, pur essendo stata archiviata la denuncia presentata.

Con il terzo motivo, è stata parimenti denunziata la violazione del suddetto art. 57 e dell’art. 27 Cost., in quanto la denuncia penale era riferibile esclusivamente all’amministratore unico della stessa società.

Con il quarto motivo, è stata denunciata la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5, in ordine al superamento del termine per le ispezioni.

Con il quinto motivo, è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (con riferimento al motivo concernente la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e art. 2697 c.c.), limitatamente ad uno degli avvisi impugnati, lamentando che la sentenza non conteneva l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con il sesto motivo, è stata denunciata la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e dell’art. 2697 c.c., in ordine all’omessa motivazione relativa ai rilievi concernenti la fittizietà delle varie operazioni ai fini iva.

Con il settimo motivo, è stata denunciata la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, e art. 2702 c.c. (con riferimento ad uno degli avvisi impugnati), in ordine alla questione dei documenti non utilizzati dalla Ctr.

Con l’ottavo motivo, è stata denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c., (con riferimento ad uno degli avvisi impugnati), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), in ordine alla omessa pronuncia relativa alla compensazione del credito iva del 2002 (ritenuta assorbita dalla Ctr con la decisione sull’inesistenza del debito iva).

Con il nono motivo, è stata denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c., circa l’omessa pronuncia afferente alla presentazione di un’istanza di rimessione in termini.

Con il decimo motivo, è stata denunciata la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 63, e art. 24 Cost., avendo parte ricorrente lamentato l’inutilizzabilità degli atti oggetto degli accertamenti per mancanza della preventiva autorizzazione del Pubblico Ministero.

Con l’undicesimo motivo, è stata dedotta la violazione D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, comma 1, art. 6, comma 2, e art. 11, e L. n. 212 del 2000, art. 10, in ordine all’insussistenza dei presupposti delle sanzioni.

Con l’ultimo motivo, è stata denunciata la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, comma 1, art. 6, comma 2, e art. 11, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 10,in ordine all’inapplicabilità delle sanzioni amministrative, adducendo l’oggettiva incertezza circa l’ambito d’applicazione delle norme richiamate.

Il primo motivo è infondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, il condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9, elide in tutto o in parte i debiti del contribuente verso l’erario, ma non opera sui suoi crediti, i quali restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’Ufficio ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 10, lett. a), dovendosi interpretare la previsione del comma 9, della norma citata – secondo cui “la definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate” -nel senso che tale definizione non sottrae all’Amministrazione il potere di contestare il credito esposto dal contribuente e, quindi, di emettere avvisi di recupero delle agevolazioni da esso indicate (Cass., n.22436 del 4.11.2016; n. 16157 del 3.8.2016).

Ne consegue che tra il giudizio in esame e l’altro relativo all’impugnazione del diniego di condono non sussiste alcun nesso di pregiudizialità.

Il secondo e terzo motivo – da trattare congiuntamente in quanto tra loro connessi – sono parimenti infondati.

Va osservato che, in tema d’accertamento tributario, i termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per l’IRPEF e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, per l’IVA, nella versione applicabile ratione temporis, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, il cui art. 1, comma 132, ha introdotto, peraltro, un regime transitorio che si occupa delle sole fattispecie non ricomprese nell’ambito applicativo del precedente regime transitorio – non oggetto di abrogazione – di cui al D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, comma 3, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica nè agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 nè agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015 e seguiti dalla notifica dell’atto recante la pretesa impositiva o sanzionatoria entro il 31 dicembre 2015 (Cass., n. 26037 del 16.12.2016; n. 16728 del 9.8.2016).

E’ stato altresì precisato che, in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, nei testi applicabili ratione temporis, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011 (Cass., ord. n. 11171 del 30.5.2016).

Nel caso concreto, dagli atti emerge, ed è incontestato, che sussistevano i presupposti della denuncia penale; infatti, in ordine ad una prima notizia di reato, fu emesso un decreto d’archiviazione il 5.10.2006 e, successivamente, venne aperta altra indagine penale per i medesimi fatti, oggetto degli avvisi impugnati, in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2.

Inoltre, la questione sollevata dalla ricorrente, circa la riferibilità della denuncia al solo legale rappresentante della Dagar s.r.l. (in ragione della sua funzione) è irrilevante, in quanto il raddoppio dei termini in questione è subordinato dalla legge alla mera sussistenza di indizi gravi di reati, di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, presupponenti l’obbligo di denuncia penale, prescindendo dalla qualità dei soggetti indagati.

Il quarto motivo non può essere accolto.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, in tema di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, nè l’invalidità degli atti compiuti o l’inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati (Cass., n. 2055 del 17.1.2017; n. 7584 del 15.4.2015).

Inoltre, parte ricorrente ha fondato il motivo sulla mera protrazione della verifica oltre il termine predetto, senza allegare se, alla denunciata violazione del termine stesso corrispondesse, nel caso concreto, la effettiva permanenza dei verificatori nei locali della impresa nel periodo indicato, ovvero se tale periodo dovesse invece essere riferito alla complessiva attività d’indagine svolta anche al di fuori dei locali della impresa dagli agenti della Guardia di Finanza, atteso che le garanzie di cui alla L. n. 212, si riferiscono espressamente agli “accessi, ispezioni e verifiche fiscali” eseguiti “nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali”, che debbono appunto essere giustificati da “esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo” (art. 12, comma 1), con la conseguenza che tali garanzie operano esclusivamente nella predetta ipotesi, escludendo, quindi, dal computo del termine di trenta giorni quelli impiegati per verifiche ed attività eseguite in altri luoghi (Cass., n. 14026 del 4.4.2012; SU, n. 18184 del 29.7.2013).

Il quinto motivo è inammissibile, in quanto non ha colto la ratio decidendi, considerato che la parte ricorrente ha inteso censurare la sentenza impugnata adducendo il vizio di nullità per omessa pronuncia su un motivo d’appello, mentre ha esplicitato doglianze afferenti al merito della questione.

Parimenti inammissibile è il sesto motivo, formulato in subordine al precedente.

Invero, in tale motivo è stata sussunta nell’ambito del vizio di violazione di legge una doglianza afferente ad un’omessa motivazione in ordine al carattere fittizio di alcune operazioni della Dagar s.r.l., emergendo dunque una palese contraddittorietà della formulazione del motivo stesso.

Il settimo motivo è inammissibile, in quanto formulato in maniera parimenti contraddittoria, atteso che la parte ricorrente ha dedotto un vizio afferente alla interpretazione e valutazione di scritture private, sussumendolo nell’ambito della violazione di legge, derivandone che il motivo stesso è anche privo dell’autosufficienza e non pertinente non avendo colto la ratio decidendi.

L’ottavo motivo è infondato, poichè non merita censura la decisione impugnata, non ricorrendo alcuna omessa pronuncia sulla questione della compensazione del credito iva del 2002, essendo essa stata assorbita dalla decisione della Ctr concernente l’accertamento dell’inesistenza del diritto alla detrazione.

Il nono motivo è inammissibile perchè non sorretto dal requisito dell’autosufficienza.

Al riguardo, tale motivo afferisce ad un’omessa pronuncia su un’istanza di rimessione in termini, relativa ad un’informativa di P.G., che si rese disponibile dopo l’udienza innanzi alla Ctr; parte ricorrente ha esposto che da tale documento sarebbero desumibili le motivazioni dell’accesso – da cui trassero origine gli avvisi impugnati – senza però indicarle.

Pertanto, non è stata dimostrata la decisività del motivo, non essendo state esplicitate le ragioni concrete che avrebbero potuto influire sull’accertamento contestato.

Il decimo motivo è infondato, in quanto in tema di accertamenti tributari, l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria alla trasmissione all’Amministrazione finanziaria degli atti d’indagine penale, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, comma 3, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 63, comma 1, non va allegata, a pena di nullità, all’avviso di accertamento, trattandosi di atto che mira a salvaguardare gli interessi protetti dal segreto istruttorio, ma non anche a rendere conoscibili le ragioni della pretesa tributaria, sicchè la sua mancata conoscenza, da parte del contribuente, non viola la L. n. 212 del 2000, art. 7, (Cass., n. 12549 del 17.6.2016).

Infine, l’ultimo motivo è infondato.

Occorre richiamare il costante orientamento della Corte per cui, in tema di responsabilità amministrativa tributaria, la condizione d’inevitabile incertezza normativa tributaria sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, che costituisce causa di esenzione, consiste in un’oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice, d’individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie, mentre resta irrilevante l’incertezza soggettiva, derivante dall’ignoranza incolpevole del diritto o dall’erronea interpretazione della normativa o dei fatti di causa (Cass., n. 13076 del 24.6.2015).

Nel caso concreto, la società ricorrente non ha allegato fatti da cui desumere l’oggettiva incertezza cui la legge subordina l’inapplicabilità delle sanzioni amministrative, nè l’equivocità del contenuto delle norme richiamate a sostegno dei motivi di ricorso, con conseguente insicurezza del risultato interpretativo ottenuto.

Le spese seguono la soccombenza, con la conseguente applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in ordine al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di Euro 50000,00, oltre il 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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