Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18816 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 12/07/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 12/07/2019), n.18816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONI Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21298-2014 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 2 int. 1, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO CIOCIOLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO STOLZI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18,

c/o lo STUDIO LESSONA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO

LOVO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 882/2012 del TRIBUNALE di PISA, depositata il

17/04/2013 R.G.N. 1151/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/05/2019 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA, che ha concluso per inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso; udito l’Avvocato UMBERTO RICHIELLO

per delega Avvocato PAOLO STOLZI;

udito l’Avvocato MARCO LOVO.

Fatto

RILEVATO

che, con ordinanza del 6 marzo 2014, la Corte d’Appello di Firenze, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione del Tribunale di Pisa di rigetto della domanda proposta da C.R. nei confronti del Comune di Crespina Lorenzana, avente ad oggetto il riconoscimento del preteso diritto ad essere reintegrato, al rientro dal distacco sindacale, in mansioni implicanti la sua ricollocazione nella posizione apicale in precedenza assegnata, con attribuzione della relativa retribuzione di posizione, anche ai sensi dell’art. 36 ed in ossequio al principio di irriducibilità della retribuzione, dichiarava inammissibile il gravame;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto nella specie ricorrere l’ipotesi di cui all’art. 348 bis c.p.c., secondo cui a tale pronunzia può addivenirsi ove la domanda, riproposta in appello, non abbia ragionevole probabilità di essere accolta;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il C., affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Crespina Lorenzana;

che entrambe le parti hanno poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dellA L. n. 300 del 1970, art. 15 e dell’art. 18 del CCNQ, lamenta l’erroneità del principio cui la Corte territoriale si richiama nel ritenere non accoglibile la proposta domanda, per il quale il ricorrente al rientro dal distacco sindacale avrebbe diritto alla sola assegnazione a mansioni confacenti al livello di inquadramento posseduto, sostenendo la rilevanza, ai fini del corretto adempimento della previsione collettiva, del carattere apicale della posizione in precedenza rivestita;

che il medesimo assunto concernente la rilevanza ai fini della ricollocazione del ricorrente al rientro dal distacco sindacale è alla base delle censure di cui al secondo motivo – con il quale la violazione e falsa applicazione dei medesimi L. n. 300 del 1970, art. 15 e art. 18 CCNQ in una con la violazione degli artt. 8 e 11, CCNL 31.3.1999 e art. 15, CCNL 2002-2005, è predicata con riguardo alla disconosciuta riferibilità della posizione assegnata ad una qualifica inferiore a quella posseduta, mentre la violazione dei principi in materia di onere della prova è affermata con riguardo alla ritenuta carenza di prova di tale riferibilità delle nuove mansioni ad un inferiore livello di inquadramento – ed al terzo motivo (peraltro contrassegnato nel ricorso dal numero romano IV con alterazione di tutta la sequenza successiva), in cui la violazione e falsa applicazione ancora dell’art. 8 e ss., CCNL 31.3.1999 è prospettata in relazione all’esclusione del proprio diritto alla titolarità di posizione organizzativa;

che, con il quarto motivo (quinto nel ricorso), denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 CCNQ e dell’art. 47 CCNL 14.9.2000, il ricorrente lamenta la non conformità a diritto della ragione di impossibilità di una valutazione utile dell’apporto del ricorrente per l’anno di rientro dal distacco sindacale accolta dalla Corte territoriale a giustificazione dell’esclusione del ricorrente dalla progressione economica per il predetto anno;

che, con il quinto motivo (sesto nel ricorso), rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, lamenta il superamento del termine perentorio fissato per l’irrogazione della sanzione dovendosi ritenere il periodo di sospensione conseguente alla malattia scaduto alla data di cessazione della stessa il 17.1.2011 a nulla rilevando che l’audizione sia stata fissata per il successivo giorno 20, in relazione al quale il termine predetto non risulterebbe superato;

che, nel sesto motivo (settimo nel ricorso), la medesima violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, è prospettata in relazione al superamento del termine ivi fissato per l’irrogazione della sanzione disciplinare, superamento disconosciuto dalla Corte territoriale per aver questa computato il termine predetto da una data non corrispondente, perchè successiva, a quella di effettiva conoscenza del comportamento sanzionabile da parte dell’Amministrazione e ciò anche a voler ritenere che quella conoscenza si sia determinata con riferimento alla comunicazione considerata nella sentenza impugnata e non da altra precedente come sostiene qui il ricorrente;

che i primi tre motivi devono ritenersi infondati alla stregua dell’orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte per cui, in ipotesi di esercizio dello ius variandi nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego privatizzato, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, assegna rilievo al solo criterio dell’equivalenza formale delle mansioni, da valutarsi con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, prescindendo dagli specifici contenuti professionali e comunque dal rilievo gerarchico e funzionale che implicavano quelle di provenienza, senza che il giudice possa, dunque, sindacare sotto tale profilo la natura equivalente della mansione assegnata, non trovando applicazione la norma generale di cui all’art. 2103 c.c. (cfr. Cass., 16.7.2018, n. 18817), principio che non è suscettibile di deroga neppure nel caso in cui al dipendente sia stata assegnata una posizione apicale indipendentemente dalla qualifica funzionale posseduta, non determinandosi, in quel caso, nè un mutamento di profilo professionale, nè di area, ma solo un mutamento di funzioni che cessano allo scadere dell’incarico (cfr. Cass. 25.10.2017, n. 25379);

che parimenti infondato si rivela il quarto motivo conformandosi la pronunzia della Corte territoriale, che disattende la pretesa del ricorrente alla corresponsione della retribuzione accessoria collegata alla progressione economica ed alla produttività per l’anno 2010 in ragione del mancato effettivo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del ricorrente stesso, rimasto per undici mesi di quell’anno in distacco sindacale, all’orientamento accolto da questa Corte che esclude l’operatività di qualsiasi automatismo con riguardo al trattamento economico;

che ancora infondato risulta il quinto motivo, atteso che il termine per l’irrogazione della sanzione deve ritenersi rispettato alla stregua dell’orientamento di questa Corte (cfr. ancora Cass. 25.10.2017, n. 25379), per il quale, nell’ipotesi in cui per impedimento del dipendente venga concesso un differimento del termine a difesa, la durata della proroga non è limitata, come vorrebbe il ricorrente, alla durata dell’impedimento, ma corrisponde al differimento concesso;

che, di contro, inammissibile si rivela il sesto motivo stante la genericità della censura, non dando il ricorrente conto nel ricorso, con il trascrivere o l’allegare o indicando la collocazione in atti le mail cui fa riferimento, del denunciato contrasto con la realtà documentale circa l’individuazione della data di intervenuta conoscenza dell’infrazione da parte del proprio superiore gerarchico;

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15 % ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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