Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18815 del 20/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/08/2010, (ud. 23/06/2010, dep. 20/08/2010), n.18815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.M.D., elettivamente domiciliata in ROMA,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

CELENTANO GIOVANNI, TORTORELLA ANTONIETTA, giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2704/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI del

19.6.08, depositata il 04/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nella causa promossa dalla bracciante agricola sopra indicata nei confronti dell’Inps per il ricalcolo dell’indennita’ di disoccupazione agricola per l’anno 1999 in base ai minimi contributivi previsti dalla contrattazione agricola provinciale, cosi’ come previsto dal D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4 la Corte di Appello di Bari, con la sentenza qui impugnata, rilevava d’ufficio la decadenza dall’azione giudiziaria D.P.R. n. 639 del 1970, art. 4 come modificato dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 convertito in L. n. 438 del 1992. La Corte, premesso che il termine per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione deve considerarsi il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si e’ verificata la situazione indennizzabile (D.L. n. 338 del 1989, art. 7, comma 4 conv. in L. n. 389 del 1989) osservava che il 31.3.2000 era l’ultimo giorno utile per la domanda amministrativa e riteneva di conseguenza inammissibile, perche’ tardivo, il ricorso giudiziario proposto dopo il decorso del termine di un anno e 300 giorni previsto dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e dal D.L. n. 103 del 1991, art. 6 conv. in L. n. 166 del 1991 (nella specie il ricorso e’ stato proposto il 25.07.2003).

Avverso detta sentenza l’assicurata ha proposto ricorso con un motivo con il quale ha denunciato violazione delle norme di legge sopra citate.

L’Inps non si e’ costituito.

Il ricorso e’ inammissibile perche’ tardivo.

Infatti, mentre la sentenza impugnata risulta depositata in data 4 luglio 2008, il ricorso per cassazione risulta consegnato per la notifica in data 28 settembre 2009 e notificato in data 9 ottobre 2009, ben oltre il termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 69 del 2009.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione, poiche’ l’INPS non ha svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010

 

 

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