Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18815 del 16/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 18815 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA

sul ricorso 29446-2015 proposto da:
DI CHITO MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA STIMIGLIANO 5, presso lo studio dell’avvocato
FABIO CODOGNOTTO, rappresentata e difesa
dall’avvocato ALBERTO MARIA DE GIOSA giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

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POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo
studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 16/07/2018

- controricorrente

avverso la sentenza n. 1637/2015 della CORTE
D’APPELLO di BARI, depositata il 23/06/2015 R.G.N.

868/2013.

R. Gen. N. 29446/2015

Rilevato che:
1.1. con ricorso al Tribunale di Bari Maria Di Chito conveniva in
giudizio Poste Italiane S.p.A. chiedendo l’accertamento della nullità
del termine apposto a sei contratti di lavoro conclusi inter partes per
i periodi 2.2.2006 – 31.3.2006, 2.5.2006 – 31.6.2006, 1.8.2006 31.10.2006, 19.12.2006 – 28.2.2007, 12.4.2007 – 19.9.2007,

bis, così come modificato dalla I. n. 266/2005, per lo svolgimento
dell’attività di addetto CRP junior;
1.2. il Tribunale rigettava la domanda;
1.3. la pronuncia era confermata dalla Corte di appello di Bari;
1.4. ritenevano i giudici di secondo grado che l’art. 2, co. 1 bis,
del d.lgs. n. 368/2001 avesse introdotto un’ipotesi derogatoria
rispetto alla disciplina dell’art. 1, prevedendo la possibilità di
apposizione del termine ai contratti conclusi da imprese
concessionarie nel settore dei servizi postali, anche liberamente,
entro i limiti temporali e quantitativi in essi indicati, esclusa
un’interpretazione della norma che ne consentisse l’applicazione solo
in stretta connessione con il servizio di recapito della corrispondenza
(non essendo stato, peraltro, dedotto dall’appellante di essere stato
adibito a servizi di sportelleria non connessi con i servizio postale);
quanto alla dedotta reiterazione abusiva dei contratti, escludeva
il superamento del periodo massimo previsto dalla richiamata
disposizione legislativa e riteneva che la norma non confligesse con
la clausola 5 della direttiva 1999/70;
quanto al rispetto della clausola di contingentamento, riteneva
che, sulla base dei documenti prodotti dalla società, il limite
quantitativo e cioè la percentuale del 15% fosse stato rispettato
tenendo conto tanto del criterio ‘per teste’ quanto del criterio del ‘full
time equivalent’. Riteneva, al riguardo, tardiva la produzione dei

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5.2.2008 – 31.3.2008, ai sensi del d.lgs. n. 368/2001, art. 2, co. 1

R. Gen. N. 29446/2015

bilanci 2007 e 2008 ed in ogni caso tali bilanci inutilizzabili facendo
gli stessi riferimento alle unità lavorative in termini di costo
economico;
2. avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale Maria Di
Chito propone ricorso per cassazione fondato su due motivi;
3. l’intimata Poste Italiane S.p.A. resiste con controricorso;

Considerato che:
1.1. con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione dell’art. 1, co. 40 e 43, della I. n. 247/2007, dell’art. 2,
co. 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001, in relazione alla clausola 5 della

direttiva europea 1999/70/CE;
assume che i contratti stipulati dalla ricorrente sarebbero stati
conclusi in un periodo storico (ante 10 aprile 2009) in cui, in
assenza di altre misure di prevenzione degli abusi derivanti dal
fenomeno della successione di contratti a termine, la mancata
individuazione nella causale di una ragione tecnica, organizzativa,
sostitutiva avrebbe sostanzialmente reso illegittimi i contratti;
inoltre tali contratti avrebbero realizzato un abuso del fenomeno
successorio dei contratti a termine;
1.2. il motivo è infondato alla stregua dei principi affermati da
Cass., Sez. U, 31 maggio 2016, n. 1374;
ed infatti va ribadito che le assunzioni a tempo determinato,
effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle
poste, che presentino i requisiti specificati dal comma 1 bis dell’art.
2 del d.lgs. n. 368 del 2001, non necessitano anche dell’indicazione
delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo ai sensi del comma 1 dell’art. 1 del medesimo d.lgs.,
trattandosi di ambito nel quale la valutazione sulla sussistenza della
giustificazione è stata operata ex ante direttamente dal legislatore;

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4. non sono state depositate memorie.

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una tale -ufi-a—ta-l-e- ricostruzione aveva, del resto, trovato
autorevole conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 214
del 2009, la quale, premesso che la disposizione in esame costituisce
la tipizzazione legislativa di un’ipotesi di valida apposizione del
termine, ha affermato che una siffatta valutazione, preventiva e
astratta, non è manifestamente irragionevole, atteso che la garanzia

flessibilità dell’organico, è direttamente funzionale all’onere gravante
sulle stesse di assicurare lo svolgimento dei servizi relativi alla
raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli
invii postali, nonché la realizzazione e l’esercizio della rete postale
pubblica i quali costituiscono attività di preminente interesse
generale, ai sensi del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1, co. 1
(Attuazione della direttiva 1997/67/CE concernente regole comuni
per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e
per il miglioramento della qualità del servizio);
il giudice delle leggi ha escluso la sussistenza di profili di
incostituzionalità del d.lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis,
rispetto ai principi di cui all’art. 3 Cost., avendo ritenuto non
manifestamente irragionevole che, ad imprese tenute per legge
all’adempimento di simili oneri sia riconosciuta una certa flessibilità
nel ricorso (entro limiti quantitativi comunque fissati
inderogabilmente dal legislatore) allo strumento del contratto a
tempo determinato;
ciò è tanto più valido in quanto il d.lgs. n. 368 del 2001, art. 2,
comma 1 bis, nell’imporre alle aziende di comunicare ai sindacati le
richieste di assunzione a termine, prevede un meccanismo di
trasparenza che agevola il controllo circa l’effettiva osservanza, da
parte datoriale, dei limiti posti dalla norma;

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alle imprese in questione, nei limiti percentuali previsti, di una sicura

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la piena legittimità della norma in esame è stata, poi, ritenuta
anche con riferimento all’assenza di violazione dei principi di cui agli
artt. 101, 102 e 104 Cost., essendo stato osservato che la norma
censurata si limita a richiedere, per la stipula dei contratti a termine
da parte delle imprese concessionarie di servizi nei settori delle
poste, requisiti diversi rispetto a quelli valevoli in generale (non già

durata massima e di una quota percentuale dell’organico
complessivo), per cui il giudice ben può esercitare il proprio potere
giurisdizionale al fine di verificare la ricorrenza in concreto di tutti gli
elementi di tale dettagliata fattispecie legale;
la disposizione in esame è stata considerata pienamente
conforme all’ordinamento comunitario, posto che, come sottolineato
dalla Corte costituzionale nella sentenza sopra citata, essa trova il
proprio fondamento e la propria giustificazione nella direttiva
1997/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato
interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della
qualità del servizio e tale impostazione ha trovato conferma anche
nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, che,
nell’ordinanza in data 11 novembre 2010, ha valorizzato, ai fini della
propria statuizione, l’assunto che l’adozione dell’art. 2, comma 1 bis,
era finalizzata a consentire alle imprese operanti nel settore postale
un certo grado di flessibilità allo scopo di garantire l’attuazione della
direttiva 1997/67/CE (in tema di sviluppo del mercato interno dei
servizi postali), con particolare riferimento allo sviluppo del mercato
interno dei servizi postali e il miglioramento della qualità del servizio,
ossia ad uno scopo distinto da quello dell’attuazione dell’accordo
quadro di cui alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno
1999 prevista dal d.lgs. n. 368 del 2001;

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l’indicazione di specifiche ragioni temporali, bensì il rispetto di una

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sulla base di tale rilievo, la Corte di giustizia ha affermato
l’irrilevanza di ogni valutazione circa l’efficacia della tutela garantita
dall’art. 2, co. 1 bis, rispetto a quella perseguita dall’accordo quadro
con riferimento all’assunzione di lavoratori a tempo determinato, non
potendo tale normativa nazionale essere considerata contraria alla
clausola 8, n. 3, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a

accordo non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale
di tutela offerto ai lavoratori nell’ambito coperto dall’accordo stesso)
di cui alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999,
ove comporti una reformatio in peius che non sia in alcun modo
collegata con l’applicazione dell’accordo quadro, ma sia giustificata
dalla distinta necessità di promuovere un obiettivo sostanzialmente
diverso;
con riferimento al profilo della sussistenza di una violazione dei
principi della parità di trattamento e di non discriminazione,
concernente i lavoratori a tempo determinato assunti da un’impresa
postale con riferimento all’insussistenza dell’obbligo di indicare le
ragioni oggettive del ricorso ad un primo o unico contratto a termine,
la Corte di giustizia, richiamata la propria giurisprudenza secondo
cui, nell’ambito dei contratti di lavoro a tempo determinato, il
principio di non discriminazione è stato attuato dall’accordo quadro
unicamente per quanto riguarda le disparità di trattamento tra i
lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato (C307/05 13 settembre 2007 Del Cerro Alonso), ha precisato che le
eventuali disparità di trattamento tra determinate categorie di
lavoratori a tempo determinato non sono soggette al principio di non
discriminazione sancito dall’Accordo Quadro (cfr. Cass. 11659/2012
e Cass. 13221/12 cit.);

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tempo determinato (ai sensi della quale l’applicazione del presente

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quanto all’ulteriore doglianza mossa dalla ricorrente in relazione
all’asserito abuso del fenomeno successorio, va richiamato quanto
affermato dalla sopra citata Cass., Sez. U, 31 maggio 2016, n. 1374
ai punti da 54 a 60 oltre che ai punti 64, 65 e seguenti;
va, così, ribadito che in tema di rapporti di lavoro nel settore
delle poste, la stipula in successione tra loro di contratti a tempo

2001, e successive integrazioni, applicabile ratione temporis, è
legittima, dovendosi ritenere la normativa nazionale interna non in
contrasto con la clausola n. 5 dell’Accordo Quadro, recepito nella
Direttiva n.1999/70/CE, atteso che l’ordinamento italiano e, in
ispecie, l’art. 5 del d.lgs. n. 368 cit., come integrato dall’art. 1,
commi 40 e 43, della I. n. 247 del 2007, impone di considerare tutti
i contratti a termine stipulati tra le parti, a prescindere dai periodi di
interruzione tra essi intercorrenti, inglobandoli nel calcolo della
durata massima (36 mesi), la cui violazione comporta la
trasformazione a tempo indeterminato del rapporto;
nella specie, la verifica del mancato superamento dei limiti
temporali e dunque del rispetto della normativa è stata
puntualmente effettuata dalla Corte territoriale;
2.1. con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e
falsa applicazione dell’art. 2, co. 1 bis e 5 del d.lgs. n. 368/2001 in
relazione all’art. 2697 cod. civ. in relazione alla mancata prova del
rispetto della percentuale del 15% dell’organico aziendale riferito al
10 gennaio dell’anno cui le assunzioni si riferiscono;
critica il metodo si calcolo sia con riferimento al criterio ‘per
teste utilizzato’ sia con riferimento all’efficacia probatoria di
‘rapportini autoprodotti dalla stessa società resistente’;
inoltre, secondo la ricorrente l’art. 2, co. 1 bis, del d.lgs. n.
368/2001 imporrebbe un limite alla stipula dei contratti a tempo

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determinato nel rispetto della disciplina di cui al d.lgs. n. 368 del

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determinato nell’ambito delle assunzioni relative al servizio postale
(smistamento e recapito di prodotti postali) escludendo tutte le
assunzioni effettuate in settori diversi, quali il settore bancario e/o
commerciale;
2.2. il motivo è infondato;
deve innanzitutto darsi continuità alla giurisprudenza di questa

368/2001, ha sancito che la percentuale del 15% è riferita all’intero
organico aziendale; la norma fa esclusivo riferimento alla tipologia
di imprese presso cui avviene l’assunzione – quelle concessionarie di
servizi nei settori delle poste – e non anche alle mansioni del
lavoratore assunto, in coerenza con la ratio della disposizione,
ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n.
214/2009, individuata nella possibilità di assicurare al meglio lo
svolgimento del cd. ‘servizio universale’ postale, ai sensi dell’art. 1,
co. 1, del d.lgs. n. 261/1999 di attuazione della direttiva
1997/67/CE, mediante il riconoscimento di una certa flessibilità nel
ricorso allo strumento del contratto a tempo determinato, pur
sempre nel rispetto delle condizioni inderogabilmente fissate dal
legislatore (profili temporali, percentuali e di comunicazione alle
oo.ss.) – cfr. ex multis Cass. 2 luglio 2015 n. 13609 -;
tanto chiarito, nella specie non vi è neppure stata alcuna
inversione dell’onere della prova avendo la Corte territoriale
ritenuto che la società (onerata) avesse dimostrato l’avvenuto
rispetto della percentuale di contingentamento;
giudici baresi hanno verificato il rispetto della clausola di
contingentamento accertando che le assunzioni a termine non
avessero superato il

1 5 % dell’organico aziendale riferito al 1°

gennaio dell’anno cui essere si riferivano tanto in applicazione del
(corretto) criterio per teste quanto del criterio del

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full time

S.C. che, in tema di rispetto dell’art. 2, co. 1 bis, del d.lgs. n.

R. Gen. N. 29446/2015

equivalent e comunque sulla base di dati omogenei così come
previsto da Cass. 15 gennaio 2018, n. 753;
quanto ai documenti dai quali i dati sono stati ricavati, la Corte
territoriale ha spiegato perché la documentazione di provenienza
aziendale fosse idonea a dare conto dei dati rilevanti ai fini del
raffronto ed anche spiegato perché non potessero prendersi in

dall’appellante (che, secondo la tesi attorea, avrebbero dimostrato
l’inidoneità della documentazione prodotta dalla società fornire la
prova del rispetto della clausola di contingentamento riportando,
rispetto a tale documentazione, dati differenti) atteso che negli
stessi le unità lavorative erano calcolate con il criterio del costo
economico (e quindi con il criterio di cui all’art. 6 del d.lgs. n.
61/2000, ritenuto non applicabile da questa Corte nella citata Cass.
n. 753/2018) che per la propria specificità non consentiva di far
emergere eventuali errori nei dati forniti dalla società;
in ogni caso l’aver effettuato il raffronto anche considerando il
criterio del full time equivalent (che è proprio quello dei bilanci) e
comunque operando una valutazione di inidoneità dei dati contenuti
nei bilanci medesimi a revocare in dubbio quelli forniti dalla società
(non per una disomogeneità degli stessi) è significativo del fatto che
la Corte territoriale abbia tenuto conto di tutti i documenti versati in
atti così da non meritare i rilievi che le vengono mossi;
3. conclusivamente il ricorso va rigettato;
4. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;
5. la circostanza che la ricorrente risulti ammessa a beneficiare
del gratuito patrocinio la esonera, allo stato, dal versamento
dell’ulteriore somma dovuta ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13, comma 1 quater a titolo di contributo unificato (cfr.

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considerazione i bilanci prodotti (peraltro tardivamente)

R. Gen. N. 29446/2015

Cass. 25 novembre 2014, n. 25005 e Cass. 2 settembre 2014, n.
18523).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento,
in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di
legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00

rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della non sussistenza, allo stato, dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1 bis, dello stesso articolo 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22 marzo 2018

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