Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18815 del 02/07/2021
Cassazione civile sez. III, 02/07/2021, (ud. 31/03/2021, dep. 02/07/2021), n.18815
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28376/2018 proposto da:
COMUNE DI BELLUNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PROPERZIO,
27, presso lo studio dell’avvocato MARCO RANNI, rappresentato e
difeso dall’avvocato FRANCESCO CURATO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 568/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 9/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
31/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del
P.G. Dott. BASILE Tommaso, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Fatto
RILEVATO
che:
il Comune di Belluno citò in giudizio il Ministero dell’Interno innanzi al Tribunale di Venezia, per ottenere l’accertamento del proprio diritto di rivalsa, del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 18 e la condanna alla corresponsione delle somme dovute a fini IVA e mai corrisposte in relazione al contratto con cui il Comune aveva locato all’Amministrazione convenuta un immobile, destinato a caserma dei Vigili del Fuoco, per complessivi Euro 306.672,23;
si costituì il Ministero dell’Interno, eccependo la prescrizione del diritto di rivalsa e nel merito, l’infondatezza della domanda ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4;
il Tribunale di Venezia accolse integralmente la domanda del Comune;
avverso la sentenza di primo grado il Ministero dell’Interno propose appello;
si costituì l’appellato concludendo per l’inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. e l’infondatezza dell’impugnazione;
la Corte di appello di Venezia accolse il gravame e, in riforma della sentenza di prime cure, rigettò la domanda proposta dal Comune e compensò le spese, ritenendo che la locazione oggetto della controversia non potesse integrare un’attività economica suscettibile di determinare “valore aggiunto” assoggettabile ad IVA, anche alla luce della peculiare destinazione dell’immobile;
avverso detta sentenza il Comune di Belluno ha proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi e illustrato da memoria;
il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso;
fissato per l’udienza pubblica del 31 marzo 2021, il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale;
il P.M., in prossimità della Camera di consiglio, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il ricorso prospetta questioni di natura tributaria, sicchè va disposta la trasmissione della causa alla Quinta Sezione Civile.
PQM
la Corte dispone la trasmissione della causa alla Quinta Sezione Civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 31 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2021