Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18814 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/07/2017, (ud. 23/02/2017, dep.28/07/2017),  n. 18814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5582-2015 proposto da:

I.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASUBIO

2, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO HINNA DANESI, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 7720/2014 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO,

depositata il 17/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato HINNA DANESI che ha chiesto

l’accoglimento e deposita n. 1 cartolina di avvenuta notifica;

udito per il resistente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto il rigetto.

Fatto

RILEVATO

CHE:

I.G. ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Lazio, n. 7720/20/14 dep. 17.12.14, proveniente da rinvio (Cass. n. 21402/2012), che ha accolto l’appello principale dell’Ufficio, su impugnazione del silenzio rifiuto dell’istanza di rimborso proposta dal contribuente, ex dirigente Enel, per l’esclusione della ritenuta, o in subordine dell’applicazione della minore aliquota del 12,50%, sulla somma erogata alla cessazione del rapporto di lavoro come liquidazione in forma di capitale mediante la capitalizzazione della pensione integrativa maturata per l’adesione al fondo pensione PIA.

La C.T.R., al fine di attenersi al principio di diritto contenuto nella sentenza di rinvio e in adesione alle S.U. n. 13642/2011, ha ritenuto non provati nè l’entità delle somme provenienti dal c.d. rendimento, nè l’effettivo investimento sul mercato di dette somme, considerando la certificazione prodotta inidonea ad accertare “che vi sia stato e quale sia stato l’impiego da parte del fondo del capitale accantonato e quale e quanto sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego”, spettando al contribuente che chiede il rimborso “l’onere di allegare e provare i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda”. Peraltro in base all’accordo Enel/Fndai risulta che “l’importo della stessa prestazione è predeterminato fin dall’inizio”, con conseguente impossibilità di “individuare un rendimento derivante dall’impiego sul mercato da parte del fondo”, risultando la determinazione “dell’importo della stessa prestazione predeterminato fin dall’inizio” “in base ad un predeterminato calcolo di matematica attuariale”.

L’Agenzia si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza.

Il ricorrente deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Col primo motivo del ricorso si deduce violazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 63 in relazione all’art. 384 c.p.c.), non avendo la C.T.R. applicato il principio di cui alla sentenza di rinvio (Cass. 21402/12) sull’impiego del capitale P.I.A. e della sua produzione di rendimento, dandosi per scontato il rendimento, che doveva essere solo quantificato.

2. Col secondo motivo si deduce vizio di motivazione, avendo C.T.R., con riferimento alla relazione tecnica di parte, opposto una motivazione apparente e quindi inesistente;

3. col terzo motivo si deduce l’illegittimità costituzionale della L. n. 482 del 1985, art. 6 per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., sussistendo disparità di trattamento, posto che la indicata norma è suscettibile di una applicazione non uniforme a seconda della riconducibilità del capitale a contratti di assicurazione vita o a contratti previdenziali.

4. Il ricorso è infondato e va respinto.

Con i tre motivi di ricorso, che vanno trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, viene riproposta la questione del regime fiscale delle somme corrisposte ai dirigenti dell’ENEL s.p.a. a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale erogato da apposito fondo.

La C.T.R., con congrua motivazione, si è attenuta ai principi enunciati dalle S.U. di questa Corte, come confermati anche da recente giurisprudenza, secondo cui “in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (nel testo vigente ratione temporis); b) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, invece, la prestazione è assoggettata a detto regime di tassazione separata solo per quanto riguarda la sorte capitale, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore e corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6 alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento. Sono tali le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato – non necessariamente finanziario – non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate” (Cass. n. 10285 del 2017). Con l’indicata sentenza questa Corte ha ulteriormente specificato il concetto di somme rinvenienti dalla liquidazione del “rendimento netto”, per tali dovendosi intendere esclusivamente “le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato e non quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico attuariali di capitalizzazione finalizzati a garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate”. In altri termini la ritenuta del 12,50% propria dei redditi da capitale può essere riconosciuta soltanto in riferimento agli specifici importi, maturati non oltre il 31.12.2000 dal “vecchio” iscritto al fondo previdenziale integrativo aziendale, allorchè lo stesso fornisca la prova (il cui onere sul percipiente le somme assoggettate a ritenuta asseritamente eccedente quanto dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) che, nell’ambito degli importi maturali sino e non oltre il 31.12.2000, siano comprese specifiche somme frutto dall’investimento sul mercato dei contributi affluiti sul fondo a seguito dei versamenti del datore di lavoro e del dipendente.

La C.T.R. ha ritenuto non provati nè l’entità delle somme provenienti dal c.d. rendimento, nè l’effettivo investimento sul mercato di dette somme, considerando a tal fine inidonea la certificazione prodotta e risultando invece, in base all’accordo Enel/Fndai, che si tratta di importi di cui è impossibile individuare un rendimento, in quanto somme predeterminate in base a un calcolo di matematica attuariale.

Ciò in quanto trattasi di accantonamenti effettuati dall’ente datore di lavoro, attraverso il fondo di previdenza integrativa, idonei a costituire riserva matematica per la erogazione delle future prestazione previdenziali, commisurata su base retributiva e non contributiva, che non costituiscono rendimenti derivanti dall’investimento sul libero mercato.

5. Il ricorso va conseguentemente rigettato.

6. In considerazione del consolidarsi della giurisprudenza posta a base della decisione in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo, vanno compensate le spese dell’intero processo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

 

Rigetta il ricorso. Compensa le spese dell’intero processo. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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